0.362.381.042

^^RU **2026** 67; FF **2025** 1146

# Scambio di note del 28 giugno 2024 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone

(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

Approvato dall’Assemblea federale il 26 settembre 2025[^1]<br />Entrato in vigore il 23 gennaio 2026

(Stato 23 gennaio 2026)

Traduzione

| Missione della Svizzera<br>presso l’Unione europea | Bruxelles, 28 giugno 2024<br>Segretariato generale <br>del Consiglio dell’Unione europea<br>Direzione generale<br>Giustizia e affari interni<br>Bruxelles |
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La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 24 maggio 2024, emessa in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^2], riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l’articolo 14 paragrafo 1 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’acquis di Schengen, l’adozione dell’atto seguente è notificata alla Svizzera:
 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
 Documento del Consiglio: PE-CONS 40/24
 Data di adozione: 24 maggio 2024»[^3]

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell’Accordo di associazione e con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l’Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordinamento giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell’Accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea non appena tutti i propri requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 7 paragrafo 3 dell’Accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 24 maggio 2024 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente Accordo entrerà in vigore quando la Svizzera avrà notificato il soddisfacimento dei propri requisiti costituzionali. Esso può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 dell’Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.B.2, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l’Unione europea coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’espressione della sua più alta considerazione.

[^1]: Art. 1 cpv. 1 del DF del 26 set. 2025 (RU  **2026**  198).
[^2]: RS  **0.362.31**
[^3]: Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, versione della GU L, 2024/1717, 20.6.2024.