0.414.931

^^RU **2017** 6005

*Traduzione* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto universitario europeo (IUE) relativo alla cattedra di studi svizzera

Concluso il 12 ottobre 2017

Entrato in vigore il 12 ottobre 2017

(Stato 12  ottobre 2017)

Il Consiglio federale svizzero

e

l’Istituto universitario europeo (di seguito «l’IUE»),

di seguito denominati «Parti»,

desiderosi di favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano un interesse particolare per lo sviluppo dell’Europa;

volendo sostenere l’insegnamento e la ricerca comparata e sistematica in ambiti d’interesse comune come la democrazia, il federalismo e l’ordine internazionale;

desiderosi di promuovere la cooperazione e gli scambi tra l’IUE e le scuole universitarie svizzere,

concludono il presente Accordo, retto dalle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** Collaborazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--1}
1. Le Parti convengono di avviare una cooperazione nel settore della ricerca comparata e sistematica su tematiche di interesse comune e di promuovere la collaborazione e gli scambi tra l’IUE e le scuole universitarie svizzere.
2. A questo scopo, è istituita una «cattedra di studi svizzera» presso l’IUE.
3. La Parti decidono congiuntamente la o le tematiche d’interesse comune della cattedra di studi.
4. La cattedra di studi sviluppa gli scambi e le collaborazioni in ambito di ricerca con le scuole universitarie svizzere.

##### **Art. 2** Titolare della cattedra di studi {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--2}
1. Il titolare della cattedra di studi è nominato dall’IUE in base al merito e all’eccellenza acquisiti nel campo scientifico, secondo i più alti standard internazionali in materia di assunzione e conformemente alle procedure in vigore all’IUE.
2. La cattedra è assegnata al titolare per al massimo otto anni.

##### **Art. 3** Finanziamento {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--3}
La Svizzera si impegna a partecipare al finanziamento della cattedra di studi svizzera esclusivamente secondo le modalità stabilite nella convenzione sulle prestazioni, che definisce i criteri di attuazione (art. 4). Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario da parte della Svizzera.

##### **Art. 4** Attuazione {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--4}
1. L’attuazione del presente Accordo è di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito «la SEFRI»), facente parte del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, e dell’IUE.
2. Le modalità di attuazione del presente Accordo, incluso l’importo stanziato per la cattedra di studi, le prestazioni attese e le misure di controllo dei contributi annuali sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni quadriennale stipulata tra la SEFRI e l’IUE.
3. Il quadro finanziario è retto dal decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione. Sono fatte salve le decisioni annuali relative al preventivo adottate dalle Camere federali.

##### **Art. 5** Durata ed entrata in vigore {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--5}
1. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale limitato al 31 dicembre 2020. Sarà in seguito rinnovato tacitamente alla scadenza di ogni quadriennio, a meno che una Parte notifichi per scritto all’altra, al più tardi sei mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, che intende denunciare l’Accordo e non rinnovare la relativa convenzione sulle prestazioni stipulata tra la SEFRI e l’IUE.
2. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.

##### **Art. 6** Diritto applicabile e composizione delle controversie {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.414.931--6}
1. Il presente Accordo è un accordo di diritto internazionale.
2. Le divergenze d’interpretazione concernenti l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo sono appianate consensualmente mediante consultazione e negoziati.

Firmato a San Domenico di Fiesole il 12 ottobre 2017 in due esemplari in lingua francese.

| In nome <br>del Consiglio federale svizzero:<br>Mauro Dell’Ambrogio | In nome <br>dell’Istituto universitario europeo:<br>Renaud Dehousse |
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