0.415.951.41

RU **1982** 443; FF **1981** II 779

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Conchiuso l’8 aprile 1981<br />Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 1981[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 9 marzo 1982<br />Entrato in vigore l’8 aprile 1982

(Stato 13 febbraio 2015)

La Confederazione Svizzera<br />e<br />il Principato del Liechtenstein

convengono quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--1}
La Confederazione Svizzera mette la sua organizzazione Gioventù e Sport, comprese tutte le prestazioni, a disposizione del Principato del Liechtenstein, contro rimborso delle spese.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--2}
Le basi legali proprie alla Svizzera e al Liechtenstein sono precisate nell’allegato I al presente accordo. Le modificazioni e i complementi saranno notificati reciprocamente per via diplomatica.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--3}
1. Gli organi competenti per l’organizzazione di Gioventù e Sport sono:
 in Svizzera, la Scuola federale di ginnastica e sport, nel Principato del Liechtenstein, il Consiglio dello sport del Governo del Principato.
2. Detti due organi corrispondono direttamente tra loro.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--4}
1. Il Principato del Liechtenstein partecipa a Gioventù e Sport nell’ambito delle disposizioni stabilite nell’allegato II al presente accordo.
2. Le prestazioni accordate dalla Confederazione Svizzera saranno rimborsate annualmente dal Principato del Liechtenstein secondo le spese effettive e conformemente alle disposizioni stabilite nell’allegato III al presente accordo.
3. Gli allegati II e III possono essere modificati e completati se il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein lo decidono di comune accordo.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--5}
Ognuno dei due Stati può disdire il presente accordo per scritto e in ogni tempo. In tal caso, esso è abrogato sei mesi dopo la notifica della disdetta.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--6}
1. Il presente accordo dev’essere ratificato e lo scambio degli strumenti di ratificazione avrà luogo a Berna non appena possibile.
2. Il presente accordo entra in vigore il 30.mo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.
3. A tale data, tutti gli accordi stipulati precedentemente in merito alla collaborazione dei due Stati nel settore di Gioventù e Sport sono abrogati, segnatamente le note scambiate l’8 luglio 1977[^2].

*In fede di che,* i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato il presente accordo.Fatto a Berna, l’8 aprile 1981.

| In nome <br>della Confederazione Svizzera:<br>Diez | In nome <br>del Principato del Liechtenstein:<br>Prinz Heinrich von Liechtenstein |
| --- | --- |

##### **Allegato 1** {#annex_u1}

### Basi legali concernenti Gioventù + Sport (G+S) nel Liechtenstein e nella Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-1}
(Stato 13 febbraio 2015)

#### **1.** Confederazione Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-1/lvl_1}
– Legge federale del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSpo), RS*415.0* 
– Ordinanza del 23 maggio 2012 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo), RS*415.01* 
– Ordinanza del DDPS del 25 maggio 2012 su programmi e progetti per la promozione dello sport, (OPPSpo), RS*415.011* 
– Ordinanza dell’UFSPO del 12 luglio 2012 concernente «Gioventù e Sport» (O-G+S-UFSPO), RS*415.011.2* 
– Ordinanza del DDPS del 14 settembre 2012 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dello sport (OEm UFSPO), RS*415.013* 
– Legge federale del 17 giugno 2011 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo), RS*415.1* 
– Ordinanza del 5 settembre 2012 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo), RS*415.11* 
– Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG), RS*834.1* 
– Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (OPIG), RS*834.11* 
– Direttiva sulla formazione dei quadri Gioventù+Sport dell’Ufficio federale dello sport UFSPO a Macolin

#### **2.** Principato del Liechtenstein {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-1/lvl_2}
– Sportgesetz vom 16. Dezember 1999 (LGBL 2000 Nr. 52) (Legge sullo sport del 16 dicembre 1999)
– Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Spitzen- und Leistungssport (LGBL 2000 Nr. 148) (Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente lo sport di punta e di prestazione)
– Verordnung vom 4. Juli 2000 über den Schulsport, «Jugend und Sport» und den Breiten-, Behinderten- und Seniorensport (LGBL 2000 Nr. 149) (Ordinanza del 4 luglio 2000 concernente l’educazione fisica scolastica, «Gioventù e Sport», lo sport di massa, lo sport per disabili e lo sport per anziani)
##### **Allegato II** {#annex_II}

### Partecipazione al programma Gioventù e Sport (G+S) {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2}
(Stato 13 febbraio 2015)

#### **1.** Collaborazione {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1}
##### **1.1** In generale {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1/lvl_1_1}
a. Il Principato del Liechtenstein partecipa al programma G+S (G+S). Questa partecipazione è retta dalle disposizioni del diritto svizzero per la promozione dello sport, in particolare dalle basi legali di cui all’allegato I e dalla documentazione e dal materiale didattico G+S, salvo se di seguito non convenuto diversamente.
b. La Commissione dello sport (Sportkommission) del Governo del Principato del Liechtenstein, che agisce per il tramite della sezione per lo sport (Stabsstelle für Sport), è l’istanza competente per l’attuazione di G+S in Liechtenstein (G+S L). Nei limiti in cui il presente Accordo non preveda disposizioni speciali, è parificata alle autorità cantonali ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LPSpo.

##### **1.2** Organizzatori del Liechtenstein di offerte G+S e di offerte della formazione dei quadri G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1/lvl_1_2}
a. Gli organizzatori di offerte G+S sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in particolare federazioni o società sportive, federazioni o associazioni giovanili o scuole, costituite secondo il diritto del Liechtenstein e che hanno la sede nel Principato del Liechtenstein. È applicabile l’articolo 10 capoverso 2 OPSpo.
b. Gli organizzatori della formazione dei quadri G+S sono la sezione per lo sport e le federazioni sportive del Liechtenstein, a condizione che siano state incaricate dall’UFSPO della formazione dei quadri G+S.

##### **1.3** Cooperazione nell’ambito dello svolgimento di offerte G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1/lvl_1_3}
a. Gli organizzatori di offerte G+S svizzeri e del Liechtenstein possono svolgere offerte G+S (corsi e campi con bambini e giovani) in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. G+S L può autorizzare organizzatori del Liechtenstein a svolgere all’estero offerte G+S cui partecipano in maggioranza bambini o giovani domiciliati nel Principato del Liechtenstein.
b. Lo svolgimento delle offerte G+S e i loro contenuti sono retti esclusivamente alle disposizioni del diritto svizzero sulla promozione dello sport e dalla documentazione e dal materiale didattico G+S.
c. Possono partecipare alle offerte G+S di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein bambini e giovani:
    – cittadini svizzeri o del Liechtenstein o cittadini stranieri domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; e
    – che soddisfano gli altri requisiti di cui all’articolo 6 capoverso 3 LPSpo e all’articolo 4 OPSpo.
d. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a offerte G+S.

##### **1.4** Cooperazione nell’ambito della formazione dei quadri {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1/lvl_1_4}
a. Lo svolgimento di corsi e moduli della formazione dei quadri G+S è retto esclusivamente dalle disposizioni del diritto svizzero sulla promozione dello sport, dalla documentazione e dal materiale didattico G+S e dalle direttive dell’UFSPO.
b. Le offerte della formazione dei quadri G+S devono svolgersi in linea di principio in Svizzera o nel Liechtenstein. L’UFSPO può autorizzare lo svolgimento all’estero.
c. Possono partecipare ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri i candidati di cui all’articolo 21 OPSpo. Non sussiste alcun diritto alla partecipazione a una formazione dei quadri G+S.
d. I riconoscimenti G+S ottenuti nell’ambito della formazione dei quadri G+S autorizzano a svolgere l’attività in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

##### **1.5** Cooperazione nell’ambito di questioni riguardanti lo sviluppo ulteriore, la pianificazione e lo svolgimento di offerte G+S e la formazione dei quadri G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_1/lvl_1_5}
a. L’UFSPO coinvolge la sezione per lo sport del Liechtenstein nella cooperazione con i Cantoni e le federazioni di cui all’articolo 31 OPSpo e promuove uno scambio regolare di informazioni e di esperienze.
b. L’UFSPO mette a disposizione di G+S L materiale pubblicitario.

#### **2.** Contributi e altre prestazioni {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2}
##### **2.1** Principio {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_1}
a. Agli organizzatori di offerte G+S nei due Paesi sono versati contributi sulla base degli stessi principi.
b. G+S L stabilisce autonomamente i tassi di contribuzione per le offerte G+S svolte da organizzatori con sede nel Principato del Liechtenstein. Questi tassi possono differire da quelli previsti in Svizzera.
c. L’UFSPO calcola i contributi agli organizzatori del Liechtenstein sulla base dei tassi di contribuzione stabiliti da G+S L. Il versamento dei contributi avviene tramite G+S L.
d. G+S L versa contributi alla formazione dei quadri G+S svolta da organizzatori del Liechtenstein sulla base di un sistema di contribuzione autonomo.

##### **2.2** Stampati e ausili didattici {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_2}
L’UFSPO mette a disposizione degli organizzatori del Liechtenstein stampati e ausili didattici dietro pagamento di un emolumento. L’importo di questo emolumento è calcolato sulla base dell’OEm UFSPO.

##### **2.3** Materiale G+S e alloggi {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_3}
L’impiego di materiale G+S e l’uso di alloggi da parte di organizzatori del Liechtenstein sono retti dalle medesime disposizioni applicabili agli organizzatori svizzeri.

##### **2.4** Buoni viaggio a prezzo ridotto per la formazione dei quadri {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_4}
L’UFSPO fornisce a tutti i partecipanti ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri residenti in Svizzera, indipendentemente dalla loro nazionalità, buoni a prezzo ridotto per il viaggio di andata e ritorno fra il loro domicilio in Svizzera e la sede del corso. L’UFSPO e G+S L possono concordare che l’UFSPO, dietro rimborso completo da parte di G+S L, fornisca detti buoni viaggio anche ai partecipanti domiciliati nel Principato del Liechtenstein.

##### **2.5** Indennità per perdita di guadagno {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_2/lvl_2_5}
Ai cittadini del Liechtenstein non domiciliati in Svizzera non sono corrisposte indennità per perdita di guadagno per la partecipazione a corsi e moduli della formazione dei quadri.

#### **3.** Organizzazione / Amministrazione {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_3}
##### **3.1** Annuncio delle offerte G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_3/lvl_3_1}
a. Le offerte G+S nonché i corsi e i moduli della formazione dei quadri sono gestiti nel sistema nazionale d’informazione per lo sport (SIS).
b. A G+S L è concesso l’accesso elettronico al SIS in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 lettera b LSISpo.

##### **3.2** Autorizzazione delle offerte G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_3/lvl_3_2}
G+S L verifica e autorizza le offerte G+S degli organizzatori del Liechtenstein indirizzate ai gruppi di utilizzatori (GU) 1, 2, 3 e 5 nonché le offerte G+S dei Comuni del Liechtenstein indirizzate al GU 4 (art. 22 cpv. 5 lett. a OPSpo).

##### **3.3** Conteggio delle offerte G+S {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-2/lvl_3/lvl_3_3}
a. G+S L controlla la documentazione per il conteggio delle offerte G+S che ha autorizzato e la trasmette per via elettronica all’UFSPO tramite il SIS.
b. L’UFSPO controlla i conteggi trasmessi e calcola i contributi cui gli organizzatori hanno diritto. In base al calcolo dell’UFSPO, G+S L versa i contributi agli organizzatori del Liechtenstein.
c. La verifica dei dati su cui si basano i conteggi è di competenza del Principato del Liechtenstein. L’UFSPO può essere consultato in merito.
d. L’UFSPO effettua il rilevamento statistico delle offerte G+S come anche dei corsi e dei moduli della formazione dei quadri G+S.
##### **Allegato III** {#annex_III}

### Compensazione delle prestazioni {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3}
(Stato 13 febbraio 2015)

#### **1.** In generale {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_1}
Le prestazioni accordate dalla Svizzera al Principato del Liechtenstein nell’ambito della cooperazione in G+S sono compensate secondo le presenti disposizioni.

#### **2.** Spese amministrative {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_2}
##### **2.1** Principio {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_1}
Il Principato del Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Confederazione Svizzera riguardo a G+S.

##### **2.2** Base di calcolo {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_2}
a. Le spese amministrative della Confederazione Svizzera sono riportate nella contabilità analitica a costi integrati dell’UFSPO. Nella fattispecie si tratta essenzialmente di spese per:
    – i salari e gli oneri salariali accessori per i collaboratori G+S;
    – i posti di lavoro, inclusi la partecipazione alle spese di esercizio e alle spese generali (*overhead* );
    – la banca dati nazionale per lo sport;
    – la gestione del materiale G+S.
b. La partecipazione alle spese è ricalcolata ogni anno sulla base del conto delle spese amministrative dell’UFSPO dell’anno precedente.
c. La partecipazione del Principato del Liechtenstein alle spese è proporzionale al numero di bambini e giovani in età G+S (5–20 anni) nei due Paesi. Per il calcolo fanno stato i rilevamenti statistici a fine 2011: 1 341 298 per la Svizzera, 6471 per il Liechtenstein, ciò che corrisponde a una proporzione pari a 207,27:1.
d. La proporzione è ridefinita ogni 5 anni, per la prima volta nel 2018, sulla base del censimento della popolazione del 2016.

##### **2.3** Emolumenti per la banca dati nazionale {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_2/lvl_2_3}
L’emolumento di cui all’articolo 21 OSISpo è dedotto dalla partecipazione alle spese amministrative di cui all’articolo 2.2.

#### **3.** Spese per la formazione dei quadri {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_3}
##### **3.1** Principio {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_3/lvl_3_1}
Il Principato del Liechtenstein indennizza la Confederazione Svizzera per:
a. partecipanti a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S domiciliati nel Principato del Liechtenstein; e
b. partecipanti stranieri (cittadini né svizzeri né del Liechtenstein) a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ammessi alla formazione dei quadri G+S in virtù dell’articolo 21 capoverso 1 OPPSpo in quanto esercitano regolarmente un’attività per un organizzatore del Liechtenstein di offerte G+S o di offerte della formazione dei quadri G+S.

##### **3.2** Corsi e moduli soggetti all’indennizzo {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_3/lvl_3_2}
L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi e moduli della formazione dei quadri G+S:
a. svolti dall’UFSPO; o
b. sostenuti dall’UFSPO con contributi di cui all’articolo 50 OPPSpo.

##### **3.3** Ammontare {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_3/lvl_3_3}
L’indennità ammonta a:
a. 50 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi di formazione o moduli di perfezionamento per monitori G+S e coach G+S.
b. 100 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi per esperti G+S o a moduli di perfezionamento per esperti G+S.
c. oltre a quanto previsto alle lettere a. e b.: 44 franchi per giorno di formazione per ogni partecipante a corsi o moduli della formazione dei quadri G+S in cui sono impiegate guide di montagna ai sensi dell’articolo 48 OPPSpo.

##### **3.4** Riduzione {#annex_III/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.415.951.41--annex-3/lvl_3/lvl_3_4}
L’importo dell’indennizzo si riduce della somma corrispondente alle persone domiciliate in Svizzera che partecipano a corsi o moduli svolti dagli organizzatori della formazione dei quadri G+S del Liechtenstein.

[^1]: RU  **1982**  442
[^2]: Non pubblicate nella RU.