0.420.518.0

^^RO **2025** 873

Testo originale

# Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra, sulla partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi dell’Unione

Concluso il 10 novembre 2025<br />Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2025

(Stato 1° gennaio 2025)

La Confederazione Svizzera,

di seguito denominata «Svizzera»,

da una parte,<br />e<br />l’Unione europea<br />e<br />la Comunità europea dell’energia atomica

di seguito denominate congiuntamente «Unione»,

dall’altra,

di seguito denominate «Parti contraenti»,

*ribadendo* l’alta priorità che attribuiscono alle relazioni particolari tra l’Unione, i suoi Stati membri e la Svizzera, basate sulla vicinanza, sui valori condivisi e sull’identità europea;

*basandosi* sugli obiettivi comuni e sui forti legami tra le Parti contraenti derivanti dall’Accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1978[^1], dall’Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra le Comunità e la Confederazione Svizzera, fatto a Bruxelles e a Berna l’8 gennaio 1986[^2], dall’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera relativo all’adesione della Svizzera all’impresa comune per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2007[^3], dell’Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera sull’applicazione al territorio della Confederazione Svizzera dell’Accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dell’Accordo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER, e dell’Accordo tra Euratom e il Governo del Giappone per l’attuazione congiunta delle attività dell’approccio allargato nel campo della ricerca sull’energia da fusione al territorio della Confederazione Svizzera, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2007[^4], nonché dall’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione Svizzera che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione Svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER, fatto a Bruxelles il 5 dicembre 2014[^5];

*considerando* che la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominata «Euratom») ha concluso l’Accordo sull’istituzione dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER[^6](di seguito denominato Accordo ITER), l’Accordo sui privilegi e le immunità dell’organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER[^7](di seguito denominato «Accordo sui privilegi e le immunità ITER») e l’Accordo tra il Governo del Giappone e la Comunità europea dell’energia atomica per l’attuazione congiunta delle attività che rientrano nell’approccio allargato nel settore della ricerca sull’energia da fusione[^8](di seguito denominato «Accordo sull’approccio allargato»);

*considerata* la decisione 2007/198/Euratom del Consiglio che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi[^9];

*riconoscendo* il comune desiderio delle Parti contraenti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione nelle attività connesse a ITER, basandosi su principi di uguaglianza e reciprocità e su un equilibrio generale tra benefici, diritti e obblighi;

*considerati* gli sforzi dell’Unione per guidare la risposta unendo le forze con i partner internazionali per affrontare le sfide globali in linea con il piano d’azione delle Nazioni Unite per le persone, il pianeta e la prosperità intitolato «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile»;

*auspicando* la conclusione di un accordo di lunga durata sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione che costituisca la base giuridica di tale cooperazione;

*considerato* l’obiettivo comune delle Parti contraenti di consolidare e approfondire la loro lunga e proficua cooperazione, in particolare nei settori della ricerca e dell’innovazione, dello spazio, della fusione e della fissione nucleare, dell’istruzione, della formazione, della gioventù, dello sport e della cultura, nonché in altri settori di interesse comune come la trasformazione digitale e l’azione in materia di salute, consentendo in futuro una partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell’Unione;

*riconoscendo* i principi generali sanciti nel regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[^10]che istituisce Orizzonte Europa (di seguito denominato «programma Orizzonte Europa») e nel regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021–2025 che integra Orizzonte Europa[^11](di seguito denominato «programma Euratom»);

*consapevoli* degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato, in particolare di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l’innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le organizzazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione, ivi comprese le università, lo scambio di buone pratiche e l’attrattiva delle carriere di ricerca, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell’innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l’istruzione e le attività di comunicazione nel settore scientifico e incoraggiare la competitività e l’attrattiva delle economie partecipanti, e del fatto che i Paesi associati ai programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione sono potenziali partner chiave in questo impegno;

*sottolineando* il ruolo dei partenariati europei, i quali affrontano alcune delle sfide più urgenti dell’Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell’Unione nel settore della ricerca e dell’innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine, e l’importanza della partecipazione dei Paesi associati a tali partenariati europei;

*intenzionate* a instaurare condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle Parti contraenti aiutando le imprese a innovare ed espandersi sui mercati delle Parti contraenti e facilitando l’adozione, la diffusione e l’accessibilità dell’innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

*riconoscendo* che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi dovrebbe comportare vantaggi reciproci e che ciascuna Parte contraente si adopererà per aprire i suoi programmi all’altra Parte contraente, tenendo conto della loro natura e nella consapevolezza del fatto che ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di limitare o di porre condizioni per la partecipazione a questi programmi, in particolare per motivi di sicurezza, comprese le azioni connesse alle rispettive risorse strategiche o ai rispettivi interessi;

*riferendosi* alla possibilità di differenze tra gli orientamenti dei programmi dell’Unione e i programmi e le misure svizzeri;

*considerando* che gli obiettivi generali del programma Euratom sono di portare avanti attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, ponendo l’accento sul miglioramento costante della sicurezza nucleare e della radioprotezione, nonché di integrare il raggiungimento degli obiettivi del programma Orizzonte Europa, tra l’altro nel contesto della transizione energetica, e di promuovere lo sviluppo dell’energia da fusione;

*considerando* che, conformemente al suo articolo 21, l’Accordo ITER si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato;

*considerando* che Euratom è membro dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e che, conformemente all’articolo 2 della decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, la Svizzera entrerà a far parte come membro di tale impresa comune in quanto Stato terzo dopo aver associato il proprio programma di ricerca al programma sulla fusione Euratom;

*considerando* che, conformemente al suo articolo 26, l’Accordo sull’approccio allargato si applica alla Svizzera, che partecipa al programma sulla fusione di Euratom come Stato terzo pienamente associato;

*riconoscendo* i vantaggi derivanti dalla partecipazione della Svizzera alle componenti del programma spaziale dell’Unione europea aperte alla partecipazione di Paesi terzi;

*sottolineando* la necessità di salvaguardare, sviluppare e promuovere la diversità culturale e linguistica europea e di aumentare la competitività e il potenziale economico dei settori culturali e creativi, in particolare del settore audiovisivo;

*riconoscendo* che gli obiettivi e i principi generali dei programmi dell’Unione nei settori della cultura e dell’audiovisivo sono essenziali dal punto di vista culturale, democratico, ambientale, sociale ed economico e sono particolarmente pertinenti per le nostre società e i nostri settori culturali, che si trovano ad affrontare le attuali sfide legate alla globalizzazione, ai cambiamenti climatici e alla digitalizzazione;

*riconoscendo* che tali principi, sanciti anche nella Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, sono perseguiti dalla Svizzera, che affronta sfide simili e condivide gli stessi principi, quali la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, compresa l’uguaglianza tra tutte le persone, l’equilibrio di genere, la libertà di espressione e la libertà artistica;

*riconoscendo* i principi generali sanciti nel regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale[^12];

*sottolineando* che la trasformazione digitale della nostra economia e della nostra società offre immense opportunità di crescita e di occupazione, può contribuire alla transizione verde e alla nostra competitività globale e può rafforzare la diversità creativa e culturale;

*riconoscendo* che tali sviluppi trasformativi richiedono una collaborazione con i partner internazionali dell’Unione nella massima trasparenza e sulla base di obiettivi e valori comuni, garantendo nel contempo il rispetto degli interessi di sicurezza di entrambe le Parti contraenti;

*intenzionate* a instaurare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa per rafforzare e sostenere la diffusione di competenze digitali affidabili e sicure delle Parti contraenti, ad esempio nei settori del calcolo ad alte prestazioni, dell’intelligenza artificiale, del cloud edge computing, dei data space e delle competenze digitali avanzate nonché la diffusione e l’uso ottimale delle competenze digitali e dell’interoperabilità, facilitando inoltre l’adozione, la diffusione e l’accessibilità delle rispettive soluzioni digitali;

*sottolineando* l’importanza di sostenere, attraverso l’apprendimento permanente, lo sviluppo educativo, professionale e personale nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, in Europa e al di fuori di essa, contribuendo così alla crescita sostenibile, alla qualità dei posti di lavoro e alla coesione sociale, a promuovere l’innovazione e a rafforzare l’identità europea e la cittadinanza attiva;

*considerati* gli obiettivi comuni, i valori condivisi e i forti legami fra di esse nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, e riconoscendo il comune auspicio delle Parti contraenti di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere ulteriormente le loro relazioni e la loro cooperazione in tali settori;

*riconoscendo* i principi generali sanciti nel regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute («programma UE per la salute») (EU4Health)[^13](di seguito denominato «programma UE per la salute [EU4Health]»), in particolare in relazione a parti specifiche del programma UE per la salute (EU4Health), come previsto dall’Accordo sulla sanità tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera (di seguito denominato «Accordo sulla sanità»);

*condividendo* gli obiettivi generali del programma UE per la salute (EU4Health) di proteggere le persone nell’Unione dalle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

*considerati* gli obiettivi comuni, i valori condivisi e i forti legami tra di esse nel settore della sanità, e riconoscendo l’auspicio comune di sviluppare, rafforzare, stimolare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in tale ambito;

*puntando* ad aumentare la portata della loro cooperazione con l’avvio dell’applicazione provvisoria del presente Accordo alla prima data possibile;

*intenzionate* a garantire che tutte le entità incaricate dell’attuazione di progetti o azioni per i quali sono stati assunti impegni giuridici ai sensi delle condizioni del presente Accordo possano completare tali progetti o azioni anche in caso di cessazione della sua applicazione provvisoria o della sua denuncia;

*considerato* che la stretta relazione tra la Svizzera e l’Unione è vantaggiosa per le Parti contraenti;

*intenzionate* a istituire un quadro duraturo per la cooperazione tra le Parti contraenti con condizioni chiare per la partecipazione della Svizzera ai programmi e alle attività dell’Unione, nonché un meccanismo che faciliti la definizione di tale partecipazione a singoli programmi o attività dell’Unione,

hanno convenuto quanto segue:

###### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--1}
Il presente Accordo stabilisce le norme applicabili alla partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parte di essi, che sono aperti alla sua partecipazione e che figurano in un protocollo del presente Accordo.

###### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--2}
Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) «atto di base»:
        i) un atto giuridico di una o più istituzioni dell’Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un programma e fornisce una base giuridica per un’azione e per l’esecuzione delle spese corrispondenti iscritte nel bilancio dell’Unione o della garanzia di bilancio o dell’assistenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un’istituzione dell’Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro, o
        ii) un atto giuridico di una o più istituzioni dell’Unione, diverso da una raccomandazione o un parere, che istituisce un’attività finanziata nell’ambito del bilancio dell’Unione diversa dai programmi, compresi eventualmente le modifiche e i pertinenti atti di un’istituzione dell’Unione che lo integrano o lo eseguono, eccetto quelli che adottano programmi di lavoro;
b) «accordo di finanziamento»: qualsiasi accordo che riguarda un programma o un’attività dell’Unione previsto o prevista dai protocolli del presente Accordo cui partecipa la Svizzera e che implementa fondi dell’Unione, quali convenzioni di sovvenzione, accordi di contributo, accordi quadro relativi a partenariati finanziari, convenzioni di finanziamento e accordi di garanzia;
c) «altre regole relative all’attuazione del programma o dell’attività dell’Unione»: le regole stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[^14](di seguito denominato «regolamento finanziario») applicabili al bilancio generale dell’Unione, e dal programma di lavoro o dalle gare o altre procedure di aggiudicazione dell’Unione;
d) «Unione»: l’Unione o la Comunità europea dell’energia atomica, o entrambe;
e) «procedura di aggiudicazione dell’Unione»: una procedura di aggiudicazione di finanziamenti dell’Unione avviata dall’Unione o da persone o entità incaricate dell’esecuzione dei fondi dell’Unione;
f) «entità svizzera»: qualsiasi tipo di soggetto, sia essa una persona fisica, una persona giuridica o un altro tipo di soggetto, che può partecipare alle attività di un programma o di un’attività dell’Unione conformemente all’atto di base e che risiede o è stabilita in Svizzera secondo il diritto svizzero.

###### **Art. 3** Definizione della partecipazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--3}
1. La Svizzera partecipa e contribuisce ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi, aperti alla sua partecipazione, conformemente agli atti di base indicati e contemplati nei protocolli del presente Accordo.
2. Per ogni nuovo quadro finanziario pluriennale (di seguito denominato «QFP»), dopo l’entrata in vigore degli atti di base che istituiscono i programmi dell’Unione e a condizione che tali programmi dell’Unione siano aperti alla partecipazione di Paesi terzi, tra cui la Svizzera, il Comitato misto istituito dall’articolo 16 del presente Accordo (di seguito denominato «Comitato misto») discute la fluida continuità della cooperazione istituita dal presente Accordo prima della presentazione di una lettera che esprime l’intenzione della Svizzera di partecipare a un programma dell’Unione.
3. I termini e le condizioni specifici della partecipazione della Svizzera a un particolare programma o attività dell’Unione, o a parti di essi, sono stabiliti nei protocolli del presente Accordo. I protocolli del presente Accordo possono essere modificati dal Comitato misto.
4. I protocolli del presente Accordo:
a) individuano i programmi e le attività dell’Unione, o le parti di essi, ai quali la Svizzera partecipa;
b) stabiliscono la durata della partecipazione, in particolare il periodo durante il quale la Svizzera e le entità svizzere possono presentare domanda per ottenere un finanziamento dell’Unione o essere incaricate dell’esecuzione di finanziamenti dell’Unione;
c) stabiliscono le condizioni specifiche della partecipazione della Svizzera e delle entità svizzere, comprese le modalità specifiche di attuazione delle condizioni finanziarie previste agli articoli 7 e 8 del presente Accordo, le modalità specifiche del meccanismo di correzione previsto all’articolo 9 del presente Accordo e le condizioni di partecipazione alle strutture create ai fini dell’attuazione di tali programmi o attività dell’Unione; tali condizioni sono conformi al presente Accordo nonché agli atti di base e agli atti di una o più istituzioni dell’Unione che istituiscono tali strutture;
d) ove opportuno, stabiliscono l’importo del contributo finanziario della Svizzera a un programma dell’Unione attuato mediante uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio che sia soggetto o soggetta alle modalità specifiche di cui all’articolo 10 del presente Accordo.

###### **Art. 4** Conformità alle regole dei programmi o delle attività dell’Unione o di parti di essi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--4}
1. La Svizzera partecipa ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi, di cui ai protocolli del presente Accordo conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente Accordo, in tali protocolli, negli atti di base e nelle altre regole relative all’attuazione di detti programmi o attività dell’Unione, o di parti di essi.
2. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 1 comprendono:
a) l’ammissibilità delle entità svizzere e qualsiasi altra condizione di ammissibilità relativa alla Svizzera, in particolare per quanto riguarda l’origine, il luogo di attività o la nazionalità;
b) i termini e le condizioni applicabili alla presentazione, alla valutazione e alla selezione delle domande e all’attuazione delle azioni da parte delle entità svizzere ammissibili.
3. I termini e le condizioni di cui al paragrafo 2 lettera b) sono equivalenti a quelli applicabili alle entità ammissibili degli Stati membri, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione adottate a norma del Trattato sull’Unione europea o del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato «TFUE»), tranne se altrimenti previsto dai termini e dalle condizioni di cui al paragrafo 1.

###### **Art. 5** Condizioni della partecipazione ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi, relative alla mobilità delle persone e alla circolazione di beni e servizi nel quadro dell’attuazione di programmi o attività dell’Unione, o di parte di essi {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--5}
1. Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999[^15](di seguito denominato «Accordo sulla libera circolazione delle persone») o nel diritto nazionale svizzero, la partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi, di cui all’articolo 3 del presente Accordo che richiedono la mobilità delle persone tra l’Unione e la Svizzera o all’interno della Svizzera ai fini dell’attuazione di tali programmi dell’Unione è subordinata alla condizione che la Svizzera garantisca che:
a) non vi è alcuna discriminazione sulla base della cittadinanza in relazione alla mobilità delle persone per l’attuazione dei programmi dell’Unione;
b) le condizioni imposte alle persone che entrano in Svizzera e si spostano all’interno della Svizzera nell’ambito dell’attuazione dei programmi dell’Unione non comportano oneri amministrativi o finanziari ingiustificati; e
c) le condizioni vigenti in Svizzera per l’accesso delle persone ai servizi direttamente collegati all’attuazione dei programmi dell’Unione sono le stesse accordate ai cittadini svizzeri; ciò riguarda in particolare le quote di partecipazione a un’attività finanziata da un programma dell’Unione e non pregiudica le eventuali norme più favorevoli relative alle quote che possono essere applicate nel contesto del programma Erasmus+.
2. Fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o nel diritto dell’Unione per quanto riguarda la partecipazione che implica la mobilità delle persone tra la Svizzera e l’Unione, o all’interno dell’Unione, per l’attuazione dei programmi dell’Unione, l’Unione garantisce che:
a) le condizioni imposte alle persone che entrano nell’Unione e si spostano all’interno dell’Unione nell’ambito dell’attuazione dei programmi dell’Unione non comportano oneri amministrativi o finanziari ingiustificati; e
b) le condizioni vigenti nell’Unione per l’accesso delle persone ai servizi direttamente collegati all’attuazione dei programmi dell’Unione sono le stesse accordate ai cittadini dell’Unione; ciò riguarda in particolare le quote di partecipazione a un’attività finanziata da un programma dell’Unione e non pregiudica le eventuali norme più favorevoli relative alle quote che possono essere applicate nel contesto del programma Erasmus+.
3. Le Parti contraenti si adoperano per agevolare la circolazione transfrontaliera di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nelle attività contemplate dal presente Accordo, nel quadro delle disposizioni vigenti.
4. I protocolli del presente Accordo possono stabilire gli ulteriori termini e condizioni specifici che rimandano al presente articolo necessari per la partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi.

###### **Art. 6** Partecipazione della Svizzera alla governance dei programmi o delle attività {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--6}
1. Eccetto qualora siano discussi punti riservati esclusivamente agli Stati membri o relativi a un programma o a un’attività dell’Unione, o a parti di essi, a cui la Svizzera non partecipa, i rappresentanti o gli esperti della Svizzera, o gli esperti designati dalla Svizzera, sono autorizzati a partecipare in veste di osservatori nei comitati, alle riunioni dei gruppi di esperti o ad altre riunioni analoghe a cui partecipano rappresentanti o esperti degli Stati membri, o esperti designati dagli Stati membri, e che assistono la Commissione europea nell’attuazione e nella gestione di programmi o attività dell’Unione, o di parti di essi, a cui la Svizzera partecipa conformemente all’articolo 3 del presente Accordo o che sono istituiti dalla Commissione europea con riguardo all’attuazione del diritto dell’Unione relativamente a detti programmi o attività, o a parti di essi. I rappresentanti o gli esperti della Svizzera, o gli esperti designati dalla Svizzera, non sono presenti al momento della votazione. La Svizzera è informata dell’esito della votazione.
2. Quando gli esperti o i valutatori non sono nominati sulla base della cittadinanza, questa non costituisce un motivo per escludere gli esperti o i valutatori della Svizzera.
3. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, la partecipazione dei rappresentanti della Svizzera alle riunioni di cui a detto paragrafo o ad altre riunioni connesse all’attuazione dei programmi o delle attività dell’Unione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri per il diritto di parola, la ricezione di informazioni e documentazione a meno che non si affrontino punti riservati esclusivamente agli Stati membri o in relazione a un programma o a un’attività dell’Unione, o a parti di essi, a cui la Svizzera non partecipa, e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
4. I protocolli del presente Accordo possono definire ulteriori termini e condizioni della partecipazione di esperti, nonché della partecipazione della Svizzera ai consigli di amministrazione e alle strutture istituite ai fini dell’attuazione dei programmi o delle attività dell’Unione, quali definiti nei pertinenti protocolli del presente Accordo.

###### **Art. 7** Condizioni finanziarie {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--7}
1. La partecipazione della Svizzera o di entità svizzere a programmi o attività dell’Unione, o a parti di essi, è subordinata alla condizione che la Svizzera contribuisca finanziariamente al corrispondente finanziamento nell’ambito del bilancio dell’Unione.
2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
a) un contributo operativo; e
b) una quota di partecipazione.
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in una o più rate.
4. Fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, la quota di partecipazione ammonta al 4 per cento del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adeguamenti retroattivi, tranne in caso di sospensione a norma dell’articolo 19. In caso di sospensione a norma dell’articolo 19, la quota di partecipazione è adeguata in funzione dell’adeguamento del contributo operativo. A partire dal 2028, il livello della quota di partecipazione può essere adeguato dal Comitato misto.
5. Il contributo operativo copre le spese operative e di sostegno e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell’Unione adottato in via definitiva per i programmi o attività dell’Unione, o parti di essi, maggiorati, se del caso, delle entrate con destinazione specifica esterne non derivanti da contributi finanziari di altri donatori ai programmi e alle attività dell’Unione, quali definiti in uno dei protocolli del presente Accordo.
6. Il contributo operativo si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (di seguito denominato «PIL») della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato. A tal fine i dati relativi al PIL ai prezzi di mercato delle Parti contraenti da applicare sono gli ultimi disponibili al 1° gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento annuale, forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, nel rispetto dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004[^16]. Se detto Accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
7. Il contributo operativo si basa sull’applicazione del criterio di ripartizione agli stanziamenti di impegno iniziali, maggiorati come descritto al paragrafo 5, iscritti nel bilancio dell’Unione adottato in via definitiva per l’anno di applicazione al fine di finanziare i programmi o le attività dell’Unione, o parti di essi, a cui la Svizzera partecipa.
8. La quota di partecipazione di cui al paragrafo 2 ha il valore seguente per gli anni dal 2025 al 2027:
– 2025: 2,5 per cento;
– 2026: 3 per cento;
– 2027: 4 per cento.
9. Su richiesta, la Commissione europea fornisce alla Svizzera le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell’Unione per quanto riguarda i programmi e le attività dell’Unione, o parti di essi, a cui la Svizzera partecipa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell’Unione e della Svizzera e non pregiudicano le informazioni che la Svizzera ha il diritto di ricevere a norma dell’articolo 12.
10. Tutti i contributi finanziari della Svizzera o i pagamenti dell’Unione, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono espressi in euro.
11. Le modalità di applicazione del presente articolo sono riportate nei rispettivi protocolli del presente Accordo così come nell’Allegato del presente Accordo relativo alle disposizioni finanziarie di applicazione.

###### **Art. 8** Programmi e attività cui si applica un meccanismo di adeguamento del contributo operativo {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--8}
1. Se uno dei protocolli del presente Accordo lo prevede, il contributo operativo di un programma o di un’attività dell’Unione, o di parti di essi, per un anno N può essere adeguato retroattivamente al rialzo e al ribasso in uno o più anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell’esercizio in questione, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno.
2. Il primo adeguamento è effettuato nell’anno N+1, quando il contributo operativo è adeguato in funzione della differenza tra il contributo iniziale e un suo adeguamento calcolato applicando il criterio di ripartizione dell’anno N, adeguato mediante l’applicazione di un coefficiente se il protocollo in questione lo prevede, alla somma:
a) dell’importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell’anno N nell’ambito del bilancio dell’Unione e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e
b) degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell’Unione versati da altri donatori contemplati dai protocolli del presente Accordo che erano disponibili alla fine dell’anno N.
3. Ogni anno successivo, fino a quando non siano stati pagati o disimpegnati tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti di impegno provenienti dall’anno N, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma dell’Unione o, se precedente, dopo la fine del QFP corrispondente all’anno N, l’Unione calcola un adeguamento del contributo dell’anno N riducendo il contributo della Svizzera dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell’anno N, adeguato se il protocollo in questione lo prevede, ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell’anno N finanziati dal bilancio dell’Unione o dai disimpegni ricostituiti.
4. In caso di annullamento di stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non provengono da contributi finanziari a programmi e attività dell’Unione versati da altri donatori contemplati dai protocolli del presente Accordo, il contributo della Svizzera al pertinente programma o attività dell’Unione, o a parti di essi, è ridotto dell’importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione dell’anno N, adeguato se il protocollo in questione lo prevede, all’importo annullato.
5. Nell’anno N+2 o negli anni successivi, dopo aver proceduto agli adeguamenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il contributo della Svizzera per l’anno N è ridotto altresì di un importo ottenuto moltiplicando il contributo della Svizzera per l’anno N per il rapporto tra:
a) gli impegni giuridici dell’anno N, finanziati nell’ambito degli stanziamenti di impegno disponibili nell’anno N e risultanti da procedure di aggiudicazione mediante gara:
        i) da cui sono state escluse la Svizzera e le entità svizzere,
        ii) il cui termine per la presentazione delle domande è scaduto durante la sospensione di cui all’articolo 19 o dopo l’efficacia della cessazione di cui all’articolo 20; e
b) l’importo totale degli impegni giuridici finanziati nell’ambito degli stanziamenti di impegno dell’anno N.
6. L’importo degli impegni giuridici, quale stabilito ai sensi del paragrafo 5 è calcolato prendendo tutti gli impegni di bilancio effettuati nell’anno N e detraendo i disimpegni effettuati su tali impegni nell’anno N+1.

###### **Art. 9** Programmi o attività dell’Unione, o parti di essi, ai quali si applica un meccanismo di correzione automatica {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--9}
1. Si applica un meccanismo di correzione automatica in relazione a un programma o a un’attività dell’Unione, o a parti di essi, per i quali l’applicazione di un meccanismo di correzione automatica è prevista dall’atto di base che istituisce il programma o l’attività dell’Unione in questione e dal protocollo pertinente del presente Accordo. L’applicazione di tale meccanismo di correzione automatica può essere limitata alle parti del programma o dell’attività dell’Unione specificate nel protocollo pertinente del presente Accordo che sono attuate mediante sovvenzioni per le quali sono organizzati bandi di gara. Le modalità di individuazione delle parti del programma o dell’attività dell’Unione alle quali si applica o non si applica il meccanismo di correzione automatica possono essere stabilite in tale protocollo.
2. L’importo della correzione automatica per un programma o un’attività dell’Unione, o parti di essi, è pari alla differenza tra gli importi iniziali degli impegni giuridici effettivamente assunti con la Svizzera o le entità svizzere finanziati mediante stanziamenti di impegno dell’anno in questione e il contributo operativo corrispondente versato dalla Svizzera, adeguato a norma dell’articolo 8 del presente Accordo se il protocollo pertinente del presente Accordo lo prevede, escluse le spese di sostegno, per lo stesso periodo.
3. Gli importi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che, per ciascuno di due anni consecutivi, superino l’8 per cento del contributo operativo corrispondente della Svizzera al programma dell’Unione, adeguato a norma dell’articolo 8, sono dovuti dalla Svizzera a titolo di contributo supplementare fornito nell’ambito del meccanismo di correzione automatica per ciascuno dei due anni.
4. Le modalità di determinazione degli importi pertinenti degli impegni giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo, anche nel caso di consorzi, e le modalità di calcolo della correzione automatica possono essere stabilite nell’Allegato del presente Accordo relativo alle disposizioni finanziarie di applicazione.

###### **Art. 10** Finanziamento in relazione a programmi dell’Unione attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--10}
1. Quando, conformemente all’articolo 3, la Svizzera partecipa a un programma o a un’attività dell’Unione, o a parti di essi, attuati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio a norma del regolamento finanziario, la Svizzera fornisce un contributo a tali strumenti finanziari o garanzie di bilancio in conformità del regolamento finanziario e dell’atto di base che istituisce il programma o l’attività dell’Unione in questione.

L’importo versato aumenta la garanzia di bilancio dell’Unione o la dotazione finanziaria dello strumento finanziario.
2. Se del caso, le modalità di attuazione del presente articolo possono essere ulteriormente specificate nel protocollo pertinente.

###### **Art. 11** Verifiche e audit {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--11}
1. L’Unione ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione e come previsto nei pertinenti accordi e contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Svizzera o di qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Svizzera che riceva un finanziamento dell’Unione, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Svizzera coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea. Nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Svizzera, gli agenti e gli organi inquirenti dell’Unione agiscono nel rispetto del diritto svizzero.
2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell’Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, sia in formato elettronico che cartaceo, e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche o estratti di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit.
3. La Svizzera non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di ingresso in Svizzera degli agenti o delle altre persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, o al loro accesso ai locali per l’esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere svolti anche dopo la sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente Accordo a norma dell’articolo 19, dopo la cessazione dell’applicazione provvisoria o dopo la denuncia del presente Accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell’Unione o come previsto nei pertinenti accordi e contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell’Unione da questa assunto prima della data in cui ha efficacia la sospensione dell’applicazione del pertinente protocollo ovvero la cessazione dell’applicazione provvisoria o la denuncia del presente Accordo.

###### **Art. 12** Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--12}
1. La Commissione europea e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (di seguito denominato «OLAF») sono autorizzati a svolgere indagini amministrative in merito all’attuazione del presente Accordo e dei suoi protocolli, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Svizzera. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell’Unione. Nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Svizzera, gli agenti e gli organi inquirenti dell’Unione agiscono nel rispetto del diritto svizzero.
2. Le autorità svizzere competenti informano la Commissione europea o l’OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità, a una frode o a un’altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in merito all’attuazione del presente Accordo e dei suoi protocolli.
3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Svizzera o di qualsiasi persona giuridica stabilita in Svizzera che riceva un finanziamento dell’Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Svizzera coinvolto nell’esecuzione di fondi dell’Unione.
4. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall’OLAF in stretta cooperazione con l’autorità svizzera competente per l’audit, la quale è informata con ragionevole anticipo dell’oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche affinché le autorità svizzere competenti possano prestare assistenza. A tal fine, i funzionari delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
5. Su richiesta delle autorità svizzere, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l’OLAF.
6. Gli agenti della Commissione europea e il personale dell’OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione sulle operazioni in questione, ivi compresi i dati informatici, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
7. Qualora una persona, un’entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere, operando in conformità con le disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all’OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o di una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l’adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.
8. La Commissione europea o l’OLAF informano le autorità svizzere dei risultati dei controlli e delle verifiche effettuati. In particolare, la Commissione europea o l’OLAF comunicano quanto prima all’autorità svizzera competente per l’audit qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.
9. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione europea può imporre, conformemente al diritto dell’Unione, misure e sanzioni amministrative a qualsiasi entità svizzera che partecipa all’attuazione di un programma o di un’attività dell’Unione.
10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l’OLAF e le autorità svizzere competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle Parti contraenti, si consultano.
11. Al fine di agevolare l’efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l’OLAF, la Svizzera designa un punto di contatto.
12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l’OLAF e le autorità svizzere competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
13. Le autorità svizzere competenti informano anche la Procura europea (di seguito denominata «EPPO») di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un’irregolarità, a una frode o a un’altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione di cui siano venute a conoscenza quando tali fatti o sospetti riguardano un caso che può rientrare nelle competenze dell’EPPO. In caso di indagini o procedimenti giudiziari promossi dall’EPPO o dalla Svizzera relativi a reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o della Svizzera nell’ambito del presente Accordo, la Svizzera e l’Unione si prestano un’assistenza reciproca efficace, conformemente al quadro giuridico applicabile, per consentire alle rispettive autorità competenti di adempiere il proprio dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio davanti ai rispettivi giudici gli autori di tali reati e i loro complici.

###### **Art. 13** Modifiche degli articoli 11 e 12 {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--13}
Il Comitato misto può modificare gli articoli 11 e 12 per tenere conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell’Unione.

###### **Art. 14** Riscossione ed esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--14}
1. Ogni decisione adottata dalla Commissione europea che impone un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a qualsiasi credito derivante da programmi, attività, progetti o azioni dell’Unione costituisce titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell’autenticità del titolo da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dal Governo della Svizzera. L’esecuzione avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Svizzera. Le decisioni esecutive della Commissione europea sono considerate atti esecutivi ai sensi della legge federale svizzera dell’11 aprile 1889[^17]sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non sono soggette a revisione nel merito davanti ai giudici svizzeri. Il Governo della Svizzera comunica alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell’Unione europea la propria autorità nazionale designata ai fini del presente articolo. Conformemente all’articolo 15, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni esecutive direttamente alle persone fisiche residenti in Svizzera e alle persone giuridiche stabilite in Svizzera.
2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o accordo in relazione a programmi, attività, progetti o azioni dell’Unione costituiscono titolo esecutivo in Svizzera al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.
3. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della loro esecuzione. Tuttavia, i giudici svizzeri sono competenti per i ricorsi relativi a irregolarità nell’esecuzione.

###### **Art. 15** Comunicazione e scambio di informazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--15}
Le istituzioni e gli organi dell’Unione coinvolti nell’attuazione dei programmi o delle attività dell’Unione, o nel controllo di tali programmi o attività, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Svizzera o con qualsiasi persona giuridica stabilita in Svizzera che riceva un finanziamento dell’Unione, nonché con qualsiasi terzo residente o stabilito in Svizzera coinvolto nell’esecuzione di un finanziamento dell’Unione. Tali persone, entità e terzi possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell’Unione tutte le informazioni e tutta la documentazione che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell’Unione applicabile al programma e all’attività dell’Unione e in base a qualsiasi contratto o accordo di finanziamento concluso per attuare tale programma o attività.

###### **Art. 16** Comitato misto per la partecipazione ai programmi dell’Unione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--16}
1. È istituito un Comitato misto per la partecipazione ai programmi dell’Unione. Il Comitato misto:
a) garantisce il corretto funzionamento e l’efficace attuazione del presente Accordo e dei suoi protocolli, anche esaminandone, valutandone e rivedendone l’implementazione, in particolare:
        i) la partecipazione delle entità svizzere ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi, e le relative prestazioni,
        ii) se del caso, il livello di apertura reciproca per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in ciascuna Parte contraente ai programmi, ai progetti, alle azioni o alle attività, o a parti di essi, dell’altra Parte contraente,
        iii) l’attuazione del meccanismo del contributo finanziario di cui all’articolo 7 e, se del caso, del meccanismo di correzione automatica applicabile ai programmi o alle attività dell’Unione contemplati dai protocolli del presente Accordo a norma dell’articolo 9,
        iv) lo scambio di informazioni e, se del caso, l’esame di eventuali questioni relative alla valorizzazione dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale,
        v) la discussione, su richiesta di una delle Parti contraenti, delle restrizioni applicate o previste dalle Parti contraenti relativamente all’accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza,
        vi) l’esame delle modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione,
        vii) la discussione congiunta degli orientamenti e priorità futuri delle politiche relative ai programmi o alle attività dell’Unione contemplati dai protocolli del presente Accordo,
        viii) lo scambio di informazioni, tra l’altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali nuovi che sono pertinenti per l’attuazione del presente Accordo e dei suoi protocolli,
        ix) l’adozione di protocolli del presente Accordo concernenti i termini e le condizioni specifici della partecipazione della Svizzera ai programmi o alle attività dell’Unione, o a parti di essi, o la modifica di tali protocolli, se necessario, per mezzo di una decisione,
        x) la modifica degli articoli 11 e 12 del presente Accordo, per mezzo di una decisione, al fine di tenere conto delle modifiche apportate agli atti di una o più istituzioni dell’Unione;
b) garantisce, in collaborazione con il Comitato misto istituito dall’Accordo sulla sanità («Comitato misto per la sanità»), il corretto funzionamento e l’efficace attuazione del presente Accordo per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera ai programmi d’azione dell’Unione in materia di salute[^18], limitatamente alle questioni contemplate dal presente Accordo, in particolare:
        i) l’adozione o la modifica del protocollo pertinente, in consultazione con il Comitato misto per la sanità,
        ii) l’informazione del Comitato misto per la sanità quando l’ordine del giorno delle riunioni include questioni relative a uno dei programmi d’azione dell’Unione in materia di salute.
2. Le decisioni del Comitato misto sono adottate per consenso. Per le Parti contraenti tali decisioni sono vincolanti.
3. Il Comitato misto è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
4. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o organi consultivi ad hoc a livello di esperti per assisterlo nell’attuazione del presente Accordo.
5. Il Comitato misto è copresieduto da un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti.
6. Il Comitato misto lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione e alle prestazioni delle entità svizzere. In particolare, il comitato misto può svolgere i suoi compiti per scritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.
7. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Bruxelles e a Berna, salvo diversa decisione dei copresidenti. Si riunisce anche su richiesta di una delle Parti contraenti. I copresidenti possono concordare che una riunione del Comitato misto si svolga in videoconferenza o teleconferenza.
8. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione.

###### **Art. 17** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--17}
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente il completamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica relativa ai seguenti strumenti:
a) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
b) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone;
c) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
d) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
e) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo;
f) Protocollo istituzionale dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
g) Protocollo di modifica dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
h) Protocollo sugli aiuti di Stato dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
i) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
j) Protocollo istituzionale dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
k) Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
l) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sul contributo finanziario regolare della Svizzera per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea;
m) Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale.

###### **Art. 18** Applicazione provvisoria {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--18}
1. Le Parti contraenti applicano il presente Accordo a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne, a partire dal 1° gennaio 2025. Se la data di firma del presente Accordo è successiva al 15 novembre 2025, le Parti contraenti applicano il presente Accordo a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive legislazioni e procedure interne, a partire dal 1° gennaio 2026.
2. L’applicazione provvisoria del presente Accordo cessa, al più tardi, il 31 dicembre 2028 se entro tale data la Svizzera non ha completato le procedure interne necessarie per l’entrata in vigore degli strumenti elencati all’articolo 17.
3. Qualora l’applicazione provvisoria del presente Accordo cessi in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, le Parti contraenti convengono che il contributo operativo svizzero di cui all’articolo 7 è dovuto senza l’adeguamento di cui all’articolo 8 né la correzione di cui all’articolo 9.
4. Le Parti contraenti convengono che i progetti o le azioni per i quali sono stati assunti impegni giuridici nel corso dell’applicazione provvisoria del presente Accordo continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

###### **Art. 19** Sospensione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--19}
1. L’applicazione di un protocollo del presente Accordo può essere sospesa dall’Unione in relazione a un suo programma o attività, o a parti di essi:
a) se la Svizzera non adempie gli obblighi di cui all’articolo 5 paragrafo 1 e tale inadempienza ha un impatto significativo sull’attuazione di tale programma o attività dell’Unione, o di parti di essi;
b) in caso di mancato pagamento, parziale o totale, del contributo finanziario dovuto dalla Svizzera nell’ambito di tale programma o attività.
 Nel caso di un mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l’attuazione e la gestione di un programma o di un’attività dell’Unione, la Commissione europea invia una lettera formale di sollecito. Qualora non sia effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera formale di sollecito, la Commissione europea notifica alla Svizzera la sospensione dell’applicazione del protocollo pertinente del presente Accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Svizzera;
c) nei casi previsti dall’articolo 16 dell’Accordo sulla sanità per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera a uno dei programmi d’azione dell’Unione in materia di salute.
2. In caso di sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente Accordo, le entità svizzere non sono ammesse a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione è considerata conclusa quando scaturisce nell’assunzione di impegni giuridici.
3. La sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente Accordo non pregiudica gli impegni giuridici assunti prima che la sospensione abbia effetto con le entità svizzere nell’ambito del programma o dell’attività dell’Unione in questione. Il protocollo pertinente del presente Accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.
4. L’Unione informa immediatamente la Svizzera non appena riceve l’intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
5. A decorrere dalla data in cui la sospensione dell’applicazione di un protocollo del presente Accordo è revocata, le entità svizzere sono nuovamente ammissibili alle procedure di aggiudicazione avviate nell’ambito del programma o dell’attività dell’Unione in questione dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.
6. Se dopo sei mesi dall’inizio di una sospensione ai sensi del paragrafo 1 le circostanze che l’hanno causata persistono, l’Unione può denunciare unilateralmente il protocollo sospeso in relazione al programma o all’attività dell’Unione, o a parti di essi, oggetto della sospensione.

###### **Art. 20** Denuncia {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--20}
1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica all’altra Parte contraente.
2. Il presente Accordo cessa di essere in vigore dopo sei mesi dal ricevimento della notifica scritta di cui al paragrafo 1.
3. Qualora il presente Accordo sia denunciato a norma del presente articolo, le Parti contraenti convengono che:
a) i progetti o le azioni per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e prima che il presente Accordo sia denunciato continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente Accordo;
b) il contributo finanziario annuale a favore di un programma o di un’attività dell’Unione dell’anno N durante il quale il presente Accordo è denunciato è versato integralmente a norma dell’articolo 7 del presente Accordo e di ogni altra regola applicabile di cui al protocollo pertinente. Qualora si applichi il meccanismo di adeguamento, il contributo operativo al pertinente programma o alla pertinente attività dell’Unione dell’anno N è adeguato in base all’articolo 8 del presente Accordo. Per i programmi o le attività dell’Unione a cui si applicano sia il meccanismo di adeguamento sia il meccanismo di correzione automatica, il contributo operativo pertinente dell’anno N è adeguato in base all’articolo 8 del presente Accordo e corretto in base all’articolo 9 dello stesso. Per i programmi o le attività dell’Unione a cui si applica solo il meccanismo di correzione, il contributo operativo pertinente dell’anno N è corretto in base all’articolo 9 del presente Accordo. La quota di partecipazione versata per l’anno N come parte del contributo finanziario per un programma o un’attività dell’Unione non è adeguata né corretta;
c) qualora si applichi il meccanismo di adeguamento, dopo l’anno in cui il presente Accordo è denunciato i contributi operativi per un programma o un’attività dell’Unione versati per gli anni in cui si applicava il presente Accordo sono adeguati conformemente all’articolo 8. Per i programmi e le attività dell’Unione a cui si applicano sia il meccanismo di adeguamento sia il meccanismo di correzione automatica, i contributi operativi pertinenti sono adeguati in base all’articolo 8 e corretti automaticamente in base all’articolo 9. Per i programmi o le attività dell’Unione a cui si applica solo il meccanismo di correzione automatica, i contributi operativi pertinenti sono corretti automaticamente in base all’articolo 9.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, la partecipazione della Svizzera a uno dei programmi d’azione dell’Unione in materia di salute può essere denunciata nei casi previsti dall’articolo 16 dell’Accordo sulla sanità.
5. Fatto salvo il paragrafo 3 e nonostante eventuali disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, la partecipazione della Svizzera a un programma d’azione dell’Unione in materia di salute cessa lo stesso giorno in cui cessa di essere in vigore l’Accordo sulla sanità.
6. Le Parti contraenti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente Accordo.

###### **Art. 21** Allegato e protocolli {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--21}
L’allegato e i protocolli del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua italiana, francese, tedesca, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, addì dieci novembre duemilaventicinque.

| Per la <br>Confederazione Svizzera: <br>Guy Parmelin | Per <br>l’Unione europea: <br>Ekaterina Zaharieva | Per la <br>Comunità europea <br>dell’energia atomica:<br>Ekaterina Zaharieva |
| --- | --- | --- |

### Allegato relativo alle disposizioni finanziarie di applicazione {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--annex-1}
1.  La Commissione europea comunica alla Svizzera, quanto prima e comunque non oltre il 16 aprile di ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni per ciascun programma o attività dell’Unione, o parte di essi, a cui la Svizzera partecipa:
a) gli importi degli stanziamenti di impegno nel bilancio dell’Unione adottato in via definitiva per l’esercizio in questione per le voci di bilancio che coprono la partecipazione della Svizzera, conformemente ai protocolli del presente Accordo e, qualora pertinente, l’importo degli stanziamenti di entrate con destinazione specifica esterne che non derivano da contributi finanziari di altri donatori su queste voci di bilancio;
b) l’importo della quota di partecipazione di cui all’articolo 7 del presente Accordo;
c) a partire dall’anno N+1 di attuazione di un programma incluso nei protocolli del presente Accordo, l’esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all’esercizio N e il livello di disimpegno;
d) per i programmi, o parti di essi, ai quali si applica l’articolo 9 del presente Accordo e in cui le informazioni in questione sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di entità svizzere ripartito in base all’esercizio corrispondente degli stanziamenti di bilancio e il relativo livello totale degli impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione europea fornisce quanto prima una stima delle informazioni di cui alle lettere a) e b), se possibile nel corso del mese di giugno e al più tardi entro il 1° settembre di ogni esercizio finanziario.

2.  Il valore totale della richiesta di fondi per un determinato anno è stabilito applicando l’importo annuale calcolato in applicazione dell’articolo 7 del presente Accordo compresi, se applicabili al programma dell’Unione, gli eventuali adeguamenti di cui all’articolo 8 del presente Accordo e, se applicabili al programma dell’Unione, le eventuali correzioni di cui all’articolo 9 del presente Accordo.

L’applicazione del presente paragrafo non ha alcuna rilevanza ai fini della determinazione del calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 9 del presente Accordo.

3.  Entro il 16 aprile e, se applicabile al programma dell’Unione, al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre di ogni esercizio finanziario, la Commissione europea presenta alla Svizzera una richiesta di fondi che corrisponde al contributo svizzero ai sensi del presente Accordo per ciascuno dei programmi o delle attività dell’Unione, o parti di essi, a cui la Svizzera partecipa.

4.  La richiesta di fondi di cui al paragrafo 3 è strutturata in rate come segue:
a) la prima rata dell’anno, in relazione alla richiesta di fondi da presentare entro il 16 aprile, corrisponde a un importo che può arrivare fino all’equivalente della stima del contributo finanziario annuale del programma in questione di cui al paragrafo 1.
 La Svizzera versa l’importo indicato nella richiesta di fondi al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta;
b) se del caso, la seconda rata dell’anno, in relazione alla richiesta di fondi da presentare al più presto il 22 ottobre e al più tardi il 31 ottobre, corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al paragrafo 1 e l’importo di cui al paragrafo 3, se l’importo di cui al paragrafo 3 è superiore. La Svizzera versa l’importo indicato nella richiesta di fondi entro il 21 dicembre.

La Svizzera può effettuare pagamenti separati per ciascun programma e ciascuna attività.

5.  Nel caso in cui il presente Accordo inizi ad applicarsi a titolo provvisorio nel 2025, per il primo anno di attuazione la Commissione europea presenta un’unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo e al più tardi entro il 10 dicembre 2025.

6.  Nel caso in cui il presente Accordo inizi ad applicarsi a titolo provvisorio nel 2025, la Svizzera versa l’importo indicato nella richiesta di fondi di cui al paragrafo 5 entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e al più tardi entro il 21 dicembre 2025.

7.  Qualora la partecipazione della Svizzera sia denunciata ai sensi dell’articolo 20 del presente Accordo, tutti i pagamenti relativi al periodo precedente l’efficacia della denuncia diventano esigibili. La Commissione europea presenta una richiesta di fondi in relazione all’importo dovuto al più tardi un mese dopo l’efficacia della denuncia. La Svizzera versa tale importo dovuto entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

8.  Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di un interesse di mora sull’importo arretrato a partire dalla data di scadenza fino al giorno in cui l’importo arretrato è interamente pagato.

9.  Il tasso di interesse per gli importi dovuti e non pagati alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella*Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* , serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui cade la data di scadenza, o lo 0 per cento, se superiore, più 3,5 punti percentuali.
### Protocollo 1 Partecipazione ai programmi Orizzonte Europa, ricerca e formazione di Euratom, Europa digitale ed Erasmus+ {#annex_u1/lvl_u2}
#### **Parte I:** Norme generali {#annex_u1/lvl_u2/part_I}
###### **Art. 1** Programmi a cui partecipa la Svizzera {#annex_u1/lvl_u2/part_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--1}
1. La Svizzera partecipa, in qualità di Paese associato, e contribuisce ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi, stabiliti dai seguenti atti di base:
a) regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021[^19], che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (di seguito denominato «programma Orizzonte Europa»), attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021[^20], che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE, nelle loro versioni più aggiornate e mediante un contributo finanziario all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, istituito dal regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021[^21], relativo all’Istituto europeo di innovazione e tecnologia;
b) regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021[^22], che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021–2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (di seguito denominato «programma Euratom»), nella sua versione più aggiornata;
c) regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021[^23], che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (di seguito denominato «programma Europa digitale»), nella sua versione più aggiornata;
d) regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021[^24], che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (di seguito denominato «programma Erasmus+»), nella sua versione più aggiornata.
2. Il presente Protocollo non si applica alle procedure di aggiudicazione che attuano gli impegni di bilancio per:
a) gli anni 2021, 2022, 2023 o 2024 nei programmi o nelle attività dell’Unione, o in parti di essi, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a), b) e c) del presente Protocollo;
b) gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026 nel programma dell’Unione di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera d) del presente Protocollo.

###### **Art. 2** Durata della partecipazione della Svizzera {#annex_u1/lvl_u2/part_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--2}
1. La Svizzera partecipa ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi:
a) di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a), b) e c) del presente Protocollo dal 1° gennaio 2025, o da altra data prevista da un titolo specifico del presente Protocollo, per la durata residua del programma o dell’attività o, se precedente, fino alla fine del QFP 2021–2027;
b) di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera d) del presente Protocollo dal 1° gennaio 2027 per la durata residua del programma o, se precedente, fino alla fine del QFP 2021–2027, alle condizioni stabilite all’articolo 14 del presente Protocollo.
2. La Svizzera o le entità svizzere sono ammissibili alle condizioni di cui all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio dei programmi e delle attività, o di parti di essi, di cui all’articolo 1 del presente Protocollo entro i termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo.

Per i programmi e le attività dell’Unione, o parti di essi, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a), b) e c) del presente Protocollo la Svizzera o le entità svizzere non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio per gli anni 2021, 2022, 2023 o 2024, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità dei Paesi terzi non associati stabilite nell’atto di base o nelle altre regole relative all’attuazione del programma o dell’attività dell’Unione.

Per i programmi e le attività dell’Unione, o parti di essi, di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettera d) del presente Protocollo la Svizzera o le entità svizzere non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o 2026, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità dei Paesi terzi non associati stabilite nell’atto di base o nelle altre regole relative all’attuazione del programma o dell’attività dell’Unione.

###### **Art. 3** Disposizioni finali {#annex_u1/lvl_u2/part_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--3}
Il presente Protocollo resta in vigore per il tempo necessario a completare tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito dei programmi dell’Unione menzionati all’articolo 1 del presente Protocollo, tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e tutti gli obblighi finanziari derivanti dall’attuazione del presente Protocollo tra le Parti contraenti.

Il presente Protocollo è esteso e si applica per il periodo 2026–2027, agli stessi termini e condizioni, al programma che subentra al programma Euratom, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi la propria decisione di non estendere il presente Protocollo a tale programma subentrante entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella*Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* . In caso di notifica, il presente Protocollo non si applica nei confronti del programma che subentra al programma Euratom a partire dal 1° gennaio 2026.

###### **Art. 4** Allegato {#annex_u1/lvl_u2/part_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--4}
L’Allegato del presente Protocollo ne costituisce parte integrante.

#### **Parte II:** Termini e condizioni specifici della partecipazione ai programmi dell’Unione {#annex_u1/lvl_u2/part_II}
##### **Titolo 1:** Orizzonte Europa e programma Euratom che integra il programma Orizzonte Europa {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1}
###### **Art. 5** Termini e condizioni specifici della partecipazione al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom che integra il programma Orizzonte Europa {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--5}
1. Prima di decidere se le entità svizzere sono ammissibili a partecipare a un’azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione a norma dell’articolo 22 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione europea può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
a) informazioni per determinare se alle entità dell’Unione sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi, progetti, azioni, attività o altre misure, o a parti di essi, esistenti e previsti dalla Svizzera equivalenti all’azione di Orizzonte Europa in questione;
b) informazioni per determinare se la Svizzera dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e garanzie che le autorità svizzere informino e consultino la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero o di acquisizione previsto da un’entità stabilita o controllata al di fuori della Svizzera di un’entità svizzera che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma Orizzonte Europa o del programma Euratom per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all’autonomia o alla sicurezza dell’Unione, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Svizzera l’elenco delle entità svizzere pertinenti con le quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e
c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da entità svizzere sia soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione; la Svizzera condivide ogni anno un elenco aggiornato dei soggetti colpiti da restrizioni all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.
2. Le entità svizzere possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC) secondo termini e condizioni equivalenti a quelli applicabili alle entità dell’Unione, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l’ambito della partecipazione derivante dall’attuazione del paragrafo 1.
3. Qualora l’Unione attui il programma Orizzonte Europa mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 TFUE, la Svizzera e le entità svizzere possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità con gli atti giuridici dell’Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
4. La Svizzera è periodicamente informata sulle attività del JRC relative alla partecipazione della Svizzera a ciascun programma, in particolare sui programmi di lavoro pluriennali del JRC. Un rappresentante di alto livello della Svizzera è invitato in qualità di osservatore alle riunioni del Consiglio di amministrazione del JRC in relazione a un punto che riguarda la partecipazione della Svizzera a ciascun programma.
5. Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio o l’atto giuridico dell’Unione che lo sostituisce e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio[^25]si applicano alla partecipazione delle entità svizzere alle comunità della conoscenza e dell’innovazione conformemente all’articolo 4 del presente Accordo.
6. I rappresentanti della Svizzera hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al Comitato di cui all’articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio e all’articolo 16 del regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Svizzera, quando tale Comitato discute le questioni relative all’attuazione del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom. Tale partecipazione è conforme all’articolo 6 del presente Accordo. Le spese di viaggio dei rappresentanti della Svizzera per le riunioni di tale Comitato sono rimborsate in classe economica. Per tutte le altre questioni, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

###### **Art. 6** Reciprocità {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--6}
I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni, attività, altre misure, o parti di essi, della Svizzera equivalenti a quelli del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom in conformità con le normative svizzere.

L’elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure, o di parti di essi, equivalenti della Svizzera figura nell’Allegato del presente Protocollo.

Il finanziamento da parte della Svizzera di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alle normative svizzere che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure in materia di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con i propri mezzi.

###### **Art. 7** Scienza aperta {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--7}
Le Parti contraenti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi, progetti, azioni e attività, o in parti di essi, conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e del programma Euratom e alle normative svizzere.

###### **Art. 8** Condizioni finanziarie per il programma Orizzonte Europa {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--8}
1. L’articolo 8 del presente Accordo si applica al programma Orizzonte Europa.
2. L’articolo 9 del presente Accordo si applica al programma Orizzonte Europa.
3. Per il calcolo della correzione automatica di cui all’articolo 9 del presente Accordo e al presente articolo si applicano le seguenti modalità:
a) per «sovvenzioni competitive» s’intendono le sovvenzioni concesse tramite bandi di gara in cui i beneficiari finali possono essere identificati al momento del calcolo della correzione automatica; è escluso il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell’articolo 207 del regolamento finanziario;
b) nel caso in cui sia firmato un impegno giuridico con un consorzio, gli importi utilizzati per stabilire gli importi iniziali dell’impegno giuridico sono gli importi cumulativi assegnati ai beneficiari che sono entità svizzere in conformità con la ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;
c) tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell’anno N+2;
d) per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma Orizzonte Europa diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni;
e) gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici beneficiari finali sono considerati costi estranei all’intervento.
4. Il meccanismo di correzione automatica è applicato come segue:
a) le correzioni automatiche per l’anno N relative all’esecuzione degli stanziamenti d’impegno per l’anno N, maggiorate conformemente all’articolo 7 paragrafo 5 del presente Accordo, devono essere applicate sulla base dei dati dell’anno N e dell’anno N+1 provenienti da eCorda di cui al paragrafo 3 lettera c) del presente articolo nell’anno N+2, dopo che al contributo della Svizzera al programma Orizzonte Europa sono stati applicati eventuali adeguamenti conformemente all’articolo 8 del presente Accordo; l’importo considerato è quello delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione;
b) a partire dall’anno N+2 e fino al 2029 l’importo della correzione automatica per l’anno N deve essere calcolato prendendo la differenza tra:
        i) l’importo totale delle sovvenzioni competitive assegnate alla Svizzera o a entità svizzere come impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell’anno N, e
        ii) l’importo del contributo operativo della Svizzera adeguato per l’anno N, moltiplicato per il rapporto tra:
            A. l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate sugli stanziamenti d’impegno dell’anno N, maggiorato conformemente all’articolo 7 paragrafo 5 del presente Accordo, e
            B. il totale di tutti gli stanziamenti di impegno autorizzati e iscritti nel bilancio per l’anno N, compresi i costi estranei all’intervento.
         In caso di adeguamenti dovuti a situazioni in cui le entità svizzere sono escluse, in applicazione dell’articolo 8, i corrispondenti importi delle sovvenzioni competitive non sono inclusi nei calcoli.
5. Se, in relazione al contributo operativo della Svizzera per un determinato anno N, l’importo della differenza calcolato secondo il metodo di cui all’articolo 9 paragrafo 2 del presente Accordo è negativo e in termini assoluti supera l’8 per cento del contributo operativo corrispondente per l’anno N, il futuro contributo operativo della Svizzera per l’anno N+2 è ridotto della differenza tra l’importo assoluto calcolato secondo il metodo di cui all’articolo 9 paragrafo 2 per l’anno N e l’importo corrispondente all’8 per cento del contributo operativo corrispondente per l’anno N.

Al termine del periodo di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, le eventuali riduzioni dei futuri contributi operativi di cui al primo comma del presente paragrafo sono applicate ai contributi operativi della Svizzera per un programma subentrante al quale la Svizzera partecipa.

Se il contributo operativo della Svizzera è adeguato nell’anno N+2 in conformità con il primo e il secondo comma, tale adeguamento è preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo annuale per l’anno N+2 in conformità del punto 4 dell’allegato del presente Accordo relativo alle disposizioni finanziarie di applicazione.

###### **Art. 9** Condizioni finanziarie per il programma Euratom {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--9}
1. L’articolo 8 del presente Accordo non si applica al programma Euratom che integra il programma Orizzonte Europa.
2. L’articolo 9 del presente Accordo non si applica al programma Euratom che integra il programma Orizzonte Europa.
3. In deroga all’articolo 7 paragrafo 7 del presente Accordo, il criterio di ripartizione da applicare negli anni 2025, 2026 e 2027 per il calcolo del contributo operativo per la partecipazione al programma Euratom è pari al 95,4 per cento del criterio di ripartizione definito all’articolo 7 paragrafo 6 del presente Accordo.

##### **Titolo 2:** Partecipazione al programma Europa digitale {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_2}
###### **Art. 10** Ambito dell’associazione {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--10}
La Svizzera partecipa in qualità di Paese associato e contribuisce agli obiettivi specifici (OS) del programma Europa digitale, di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/694, OS1 (Calcolo ad alte prestazioni), OS2 (Intelligenza artificiale), OS4 (Competenze digitali avanzate) e OS5 (Implementazione e impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità).

###### **Art. 11** Termini e condizioni specifici della partecipazione al programma Europa digitale {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--11}
1. Prima di decidere se le entità svizzere sono ammesse a partecipare a un’azione per la quale la partecipazione è stata limitata per motivi debitamente giustificati in base all’articolo 12 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/694, la Commissione europea può richiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
a) informazioni per determinare se alle entità dell’Unione sia stato o sarà concesso l’accesso reciproco a programmi, progetti o azioni svizzeri esistenti e previsti equivalenti all’azione in questione del programma Europa digitale;
b) informazioni per determinare se la Svizzera dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e garanzie che le autorità svizzere informino e consultino la Commissione europea ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero o di acquisizione previsto da un’entità stabilita o controllata al di fuori della Svizzera di un’entità svizzera che ha ricevuto finanziamenti nell’ambito del programma Europa digitale per azioni, a condizione che la Commissione europea fornisca alla Svizzera l’elenco dei pertinenti soggetti giuridici stabiliti in Svizzera con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e
c) garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell’ambito delle azioni in questione da entità stabilite in Svizzera sia soggetto a restrizioni all’esportazione verso gli Stati membri durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione; la Svizzera condivide ogni anno un elenco aggiornato dei soggetti colpiti da restrizioni nazionali all’esportazione, durante l’azione e per quattro anni dopo la conclusione dell’azione.
2. Se le condizioni dell’invito a presentare proposte limitano la partecipazione a un’azione a causa di considerazioni relative alla sicurezza dell’Unione ai sensi dell’articolo 12 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/694, la Commissione europea può chiedere alla Svizzera informazioni o rassicurazioni specifiche per valutare l’adeguatezza delle garanzie fornite dalle entità interessate in merito al fatto che la loro partecipazione all’azione non avrà un impatto negativo sulla sicurezza dell’Unione.
3. Qualora l’Unione europea attui il programma Europa digitale mediante l’applicazione degli articoli 185 e 187 TFUE, la Svizzera e i soggetti giuridici svizzeri possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità con gli atti giuridici dell’Unione che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

###### **Art. 12** Reciprocità {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--12}
I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni, attività, altre misure, o parti di essi, della Svizzera equivalenti a quelli del programma Europa digitale in conformità con le normative svizzere.

L’elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure, o di parti di essi, equivalenti della Svizzera figura nell’Allegato del presente Protocollo.

Il finanziamento da parte della Svizzera di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alle normative svizzere che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure in materia di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con i propri mezzi.

###### **Art. 13** Condizioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--13}
L’articolo 8 del presente Accordo non si applica al programma Europa digitale.

##### **Titolo 3:** Partecipazione al programma Erasmus+ {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_3}
###### **Art. 14** Termini e condizioni specifici della partecipazione al programma Erasmus+ {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--14}
La partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+ è subordinata alla nomina di un’autorità nazionale, all’istituzione di un’agenzia nazionale e alla designazione di un organismo di audit indipendente, conformemente agli articoli da 26 a 29 del regolamento (UE) 2021/817.

La partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+ è effettiva a partire dalla data in cui la Commissione europea accetta la valutazione di conformità ex ante fornitale dall’agenzia nazionale conformemente all’articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/817.

###### **Art. 15** Condizioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u2/part_II/tit_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--15}
1. L’articolo 8 del presente Accordo non si applica al programma Erasmus+.
2. In deroga all’articolo 7 paragrafo 7 del presente Accordo, il criterio di ripartizione da applicare nel 2027 per il calcolo del contributo operativo per la partecipazione al programma Erasmus+ sarà pari al 70 per cento del criterio di ripartizione definito all’articolo 7 paragrafo 6 del presente Accordo.
### Elenco dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti della Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--annex-1}
1.  Nel seguente elenco non esaustivo figurano i programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, della Svizzera equivalenti al programma Orizzonte Europa e al programma Euratom:
– Bridge Proof-of-Concept
– SNSF Project funding
– SNSF Health & well-being
– SNSF MARVIS
– SNSF International Co-Investigator Scheme
– SNSF, Poli di ricerca nazionali (PRN)
– Ambizione
– Spark
– Programmi di sostegno dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT)
– Sustained Scientific User Laboratory for Simulation and Data-based Science presso il CSCS (User Lab)
– Swiss Data Science Center
– Swiss Plasma Center / Swiss Fusion Hub
– Swiss Light Source SLS
– Swiss Spallation Neutron Source (SINQ)
– SμS muon source
– Swiss Research Infrastructure for Particle Physics CHRISP
– Swiss X-ray Free Electron Laser SwissFEL
– Swiss-Norwegian beamline (SNBL)
– SwissChips Initiative
– Swiss Twins

2.  Nel seguente elenco non esaustivo figurano i programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, della Svizzera equivalenti al programma Europa digitale:

[…]
### Protocollo 2 Partecipazione alle attività dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, all’Accordo ITER e all’Accordo sull’approccio allargato {#annex_u1/lvl_u2}
###### **Art. 1** Ambito dell’associazione {#annex_u1/lvl_u2/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--1}
La Svizzera partecipa in qualità di membro e contribuisce all’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (di seguito denominata «F4E») conformemente all’articolo 2 lettera c) della decisione 2007/198/Euratom del Consiglio[^26]e allo statuto riportato nel relativo Allegato (di seguito denominato «statuto di F4E»), contribuendo alla futura cooperazione scientifica e tecnologica nel settore della fusione nucleare controllata attraverso l’associazione della Svizzera al programma Euratom.

###### **Art. 2** Durata della partecipazione della Svizzera {#annex_u1/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--2}
1. La Svizzera partecipa in qualità di membro di F4E dal 1° gennaio 2026 per tutta la durata dell’istituzione di F4E, purché siano soddisfatte le condizioni menzionate nella decisione 2007/198/Euratom del Consiglio.
2. La Svizzera o le entità svizzere sono ammissibili alle condizioni di cui all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio dei programmi e delle attività, o di parti di essi, di cui all’articolo 1 del presente Protocollo entro i termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo. La Svizzera o le entità svizzere non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 o 2025, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità dei Paesi terzi non associati stabilite nell’atto di base o nelle altre regole relative all’attuazione delle attività di F4E.

###### **Art. 3** Termini e condizioni specifici della partecipazione alle attività dell’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione {#annex_u1/lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--3}
1. Fatti salvi gli articoli 12 paragrafo 2 lettera a) e 82 paragrafo 3 lettera a) dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, definito nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968[^27], e in conformità con l’articolo 10 dello statuto di F4E, i cittadini svizzeri in pieno possesso dei diritti civili possono essere nominati membri del personale di F4E dal direttore di F4E.
2. La Svizzera ha diritto di voto nel consiglio di direzione di F4E e versa una quota contributiva annuale di appartenenza a F4E conformemente all’allegato II dello statuto di F4E.
3. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, in particolare l’articolo 4, le entità svizzere possono partecipare a tutte le attività di F4E alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici di Euratom.
4. I rappresentanti della Svizzera partecipano alle riunioni di F4E in conformità con lo statuto di F4E.
5. La Svizzera applica il protocollo (N. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TFUE a F4E, al suo direttore e al suo personale in relazione alle loro attività ai sensi della decisione 2007/198/Euratom del Consiglio secondo le seguenti modalità:
a) estensione dell’applicazione alla Svizzera:
 qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono;
b) esenzione di F4E dalle imposte indirette, compresa l’imposta sul valore aggiunto (di seguito denominata «IVA»):
        i) i beni e i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’IVA svizzera; in caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero a F4E per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità con l’articolo 3, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea; l’esenzione dall’IVA è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 CHF (imposta inclusa),
        ii) il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione degli appositi moduli svizzeri all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto; le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione;
c) modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Impresa comune europea per ITER:
        i) con riferimento all’articolo 12, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti di F4E ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio[^28]dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima,
        ii) la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi della lettera a) del presente paragrafo ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea,
        iii) i funzionari e gli altri agenti di F4E, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero,
        iv) la Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra F4E o la Commissione europea e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e le altre disposizioni di diritto dell’Unione che stabiliscono le condizioni di lavoro.
6. La Svizzera accorda a F4E, nell’ambito delle sue attività ufficiali, tutti i vantaggi previsti dall’allegato III del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

###### **Art. 4** Controlli finanziari {#annex_u1/lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--4}
1. I funzionari di F4E e della Commissione europea nonché le altre persone autorizzate da F4E e dalla Commissione europea hanno un accesso adeguato, anche in forma elettronica, ai siti, ai lavori e ai documenti e a tutte le informazioni necessarie per svolgere le verifiche e gli audit nonché alle misure di tutela degli interessi finanziari dell’Unione in conformità con gli articoli 11 e 12 del presente Accordo. Il diritto di accesso è sancito esplicitamente nei contratti o negli accordi o convenzioni conclusi per l’attuazione degli strumenti di cui al presente Protocollo.
2. Le autorità svizzere competenti informano senza indugio F4E e la Commissione europea di qualsiasi fatto o sospetto di cui siano venute a conoscenza relativo a un’irregolarità inerente alla conclusione e all’esecuzione dei contratti o degli accordi o convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti di cui al presente Protocollo.
3. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, F4E o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio[^29].
4. Le decisioni prese da F4E o dalla Commissione europea nell’ambito del presente Protocollo che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.
5. Per le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo la formula esecutiva è apposta in conformità dell’articolo 14 del presente Accordo. L’autorità designata a tal fine dal Governo della Svizzera ne informa F4E o la Commissione europea.

###### **Art. 5** Condizioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--5}
1. L’articolo 8 del presente Accordo non si applica al presente Protocollo.
2. In deroga all’articolo 7 paragrafo 7 del presente Accordo, il criterio di ripartizione da applicare negli anni 2026 e 2027 per il calcolo del contributo operativo per la partecipazione a F4E è pari al 95,4 per cento del criterio di ripartizione definito all’articolo 7 paragrafo 6 del presente Accordo.

###### **Art. 6** Applicabilità al territorio della Svizzera dell’Accordo ITER, dell’Accordo sui privilegi e le immunità di ITER e dell’Accordo sull’approccio allargato {#annex_u1/lvl_u2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--6}
1. Le Parti contraenti convengono quanto segue:
a) l’Accordo ITER si applica al territorio della Svizzera e, ai fini dell’applicazione del presente articolo, il presente Protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell’articolo 21 dell’Accordo ITER;
b) l’Accordo sui privilegi e le immunità di ITER si applica al territorio della Svizzera e, ai fini dell’applicazione del presente articolo, il presente Protocollo è considerato un Accordo pertinente ai fini dell’articolo 24 dell’Accordo sui privilegi e le immunità di ITER; e
c) l’Accordo sull’approccio allargato si applica al territorio della Svizzera, in particolare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 13 e all’articolo 14 paragrafo 5 di tale Accordo e, ai fini dell’applicazione del presente articolo, il presente Protocollo è considerato un accordo pertinente ai fini dell’articolo 26 dell’Accordo sull’approccio allargato.
2. I cittadini svizzeri in pieno possesso dei diritti civili sono ammissibili alle stesse condizioni dei cittadini degli Stati membri ad essere:
a) nominati da Euratom rappresentanti in seno al Consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (art. 6 par. 1 dell’Accordo ITER);
b) nominati dirigenti superiori dal Consiglio dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (art. 6 par. 7 lett. d) dell’Accordo ITER);
c) personale distaccato da Euratom presso l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER (art. 7 par. 2 dell’Accordo ITER);
d) personale assunto direttamente dall’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER mediante nomina del direttore generale (art. 7 par. 2 e 4 lett. b) dell’Accordo ITER);
e) nominati da Euratom rappresentanti in seno al comitato direttivo per le attività dell’approccio allargato e in seno ai comitati di progetto per le attività dell’approccio allargato (art. 3 e 5 dell’Accordo sull’approccio allargato);
f) nominati dal comitato direttivo membri del personale del segretariato (art. 4 dell’Accordo sull’approccio allargato);
g) distaccati da Euratom per svolgere le attività dell’approccio allargato ad esempio come membri di un gruppo di progetto o come capiprogetto (art. 6 dell’Accordo sull’approccio allargato).
3. La Svizzera è informata da Euratom, per scritto, se il programma ITER, l’Accordo ITER, l’Accordo sull’approccio allargato o l’Accordo sui privilegi e le immunità di ITER devono essere modificati.

###### **Art. 7** Reciprocità {#annex_u1/lvl_u2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--7}
I soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni, attività, altre misure, o parti di essi, della Svizzera equivalenti a quelli dell’Organizzazione ITER, di F4E o dell’approccio allargato in conformità con le normative svizzere. L’elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure, o di parti di essi, equivalenti della Svizzera figura nell’allegato del presente Protocollo.

Il finanziamento da parte della Svizzera di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione è soggetto alle normative svizzere che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni, delle attività e delle altre misure in materia di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione possono partecipare con i propri mezzi.

###### **Art. 8** Disposizioni finali {#annex_u1/lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--8}
Il presente Protocollo resta in vigore per il tempo necessario a completare tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma dell’Unione di cui all’articolo 1 del presente Protocollo, tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e tutti gli obblighi finanziari derivanti dell’attuazione del presente Protocollo tra le Parti contraenti.
### Elenco dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti della Svizzera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--annex-1}
Nel seguente elenco non esaustivo figurano i programmi, progetti, azioni, attività, o parti di essi, della Svizzera equivalenti a ITER:

[…]
### Protocollo 3 Partecipazione al programma UE per la salute (EU4Health) {#annex_u1/lvl_u2}
###### **Art. 1** Ambito dell’associazione {#annex_u1/lvl_u2/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--1}
1. La Svizzera partecipa in qualità di Paese associato e contribuisce a parti specifiche del programma dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021[^30], che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021–2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (di seguito denominato «programma UE per la salute [UE4Health]»), nella sua versione più aggiornata.
2. Le parti specifiche del programma UE per la salute (UE4Health) a cui la Svizzera partecipa e contribuisce riguardano la preparazione alle crisi, come previsto dall’Accordo sulla sanità.

###### **Art. 2** Durata della partecipazione della Svizzera {#annex_u1/lvl_u2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--2}
1. La Svizzera partecipa al programma UE per la salute (EU4Health) a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore dell’Accordo sulla sanità, per la durata residua del programma UE per la salute (EU4Health) o, se precedente, fino alla fine del QFP 2021–2027.
2. La Svizzera o le entità svizzere sono ammissibili alle condizioni di cui all’articolo 4 del presente Accordo per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio dei programmi e delle attività, o di parti di essi, del programma UE per la salute (EU4Health) entro i termini stabiliti nel paragrafo 1 del presente articolo. La Svizzera o le entità svizzere non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione nell’ambito delle procedure di aggiudicazione dell’Unione che attuano gli impegni di bilancio per gli anni del QFP 2021–2027 precedenti l’inizio della partecipazione al programma UE per la salute (EU4Health) in conformità con il paragrafo 1, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità dei Paesi non associati stabilite nell’atto di base o nelle altre regole relative all’attuazione del pertinente programma o dell’attività pertinente dell’Unione.

###### **Art. 3** Termini e condizioni specifici della partecipazione al programma UE per la salute (EU4Health) {#annex_u1/lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--3}
1. La Svizzera partecipa al programma UE per la salute (EU4Health) conformemente alle condizioni stabilite nel presente Accordo e nell’atto giuridico di cui all’articolo 1 del presente Protocollo, nonché a qualsiasi altra regola relativa all’attuazione del programma UE per la salute (EU4Health), nella sua versione più aggiornata.
2. Salvo se altrimenti disposto nei termini e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti giuridici stabiliti in Svizzera possono partecipare alle azioni del programma UE per la salute (EU4Health) a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell’Unione.
3. Per le procedure relative a richieste, contratti e relazioni e per gli altri aspetti amministrativi del programma UE per la salute (EU4Health) è utilizzata la lingua inglese.

###### **Art. 4** Condizioni finanziarie {#annex_u1/lvl_u2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--4}
L’articolo 8 del presente Accordo non si applica al presente Protocollo.

###### **Art. 5** Disposizioni finali {#annex_u1/lvl_u2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.420.518.0--5}
Il presente Protocollo resta in vigore per il tempo necessario a completare tutti i progetti, le azioni, le attività, o parti di essi, finanziati nell’ambito del programma dell’Unione di cui all’articolo 1 del presente Protocollo, tutte le azioni necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell’attuazione del presente Protocollo tra le Parti contraenti.

[^1]: RU  **1980**  693
[^2]: RS  **0.420.518**
[^3]: RS  **0.424.112**
[^4]: RS  **0.424.111**
[^5]: RU  **2015**  5533
[^6]: GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.
[^7]: GU L 358 del 16.12.2006, pag. 82.
[^8]: GU L 246 del 21.9.2007, pag. 34.
[^9]: GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58.
[^10]: Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
[^11]: Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica per il periodo 2021–2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 81).
[^12]: Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).
[^13]: Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021–2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
[^14]: Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024).
[^15]: RS  **0.142.112.681**
[^16]: RS  **0.431.026.81**
[^17]: RS  **281.1**
[^18]: Per il periodo 2021-2027 si tratta del programma EU4Health istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021–2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
[^19]: GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1.
[^20]: GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1.
[^21]: GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61.
[^22]: GU L 167I del 12.5.2021, pag. 81.
[^23]: GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1.
[^24]: GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1.
[^25]: Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all’agenda strategica per l’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021–2027: promuovere il talento e la capacità d’innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).
[^26]: Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).
[^27]: Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
[^28]: Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea allegato al TFUE (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1).
[^29]: Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
[^30]: GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1.