0.423.131.1

RU **2016** 1653

# Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), istituita sotto forma di consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

Approvata dall’Assemblea federale il 20 marzo 2015[^1]<br />Dichiarazione della Svizzera sulla sua partecipazione depositata il 13 luglio 2015<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2015

(Stato 1° settembre 2015)

Traduzione*[^2]* 

1.  La Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara, nell’ambito della sua domanda di partecipazione alla Fonte di spallazione europea (ESS), che:
(a) l’ESS deve avere personalità e capacità giuridiche ai sensi delle leggi e delle normative svizzere conformemente all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009[^3], relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013[^4];
(b) la partecipazione della Svizzera all’ESS è sottoposta a norme stabilite in applicazione dell’articolo 15 del regolamento ERIC.

2.  La Svizzera accorda all’ESS un trattamento equivalente a quello previsto:
(a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, fatti salvi i limiti e le condizioni stabiliti nel quadro di un accordo tra i membri e l’ESS; e
(b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009.

3.  La presente dichiarazione vincola la Svizzera per l’intero periodo della sua partecipazione all’ESS.

[^1]: RU  **2016**  1615;FF  **2014**  5803
[^2]: Dal testo originale inglese.
[^3]: GU L 206, 8.8.2009, pag. 1.
[^4]: GU L 326, 6.12.2013, pag. 1.