0.423.134.1

^^RU **2023** 413; FF **2022** 1137

# Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ERIC DARIAH

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023<br />Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022[^1]<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 20 luglio 2023

(Stato 20 luglio 2023)

Traduzione

1.  In vista della sua domanda di adesione a ERIC DARIAH la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:
(a) ERIC DARIAH ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009[^2]relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
(b) l’adesione della Svizzera a ERIC DARIAH è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2.  La Svizzera accorda a ERIC DARIAH un trattamento conforme:
(a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006[^3]relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008[^4]relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019[^5]che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ERIC DARIAH; e
(b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014^[^6]^sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza ERIC DARIAH è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ERIC DARIAH.

3.  La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ERIC DARIAH[^7].

[^1]: RU  **2023**  391
[^2]: GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.
[^3]: GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2021/1159, GU L 250 del 15.7.2021, pag. 1.
[^4]: GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2019/2235, GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10.
[^5]: GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4.
[^6]: GU L 94, del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1952, GU L 398 dell’11.11.2021, pag. 23.
[^7]: ^^