0.423.139.1

^^RU **2025** 623

# Statuto del Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC)

Concluso il 26 giugno 2025<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2025

(Stato 31 luglio 2025)

Traduzione

La Repubblica d’Austria, la Repubblica Ceca,<br />la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania,<br />la Repubblica Italiana, la Repubblica di Polonia,<br />la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna,<br />l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO),

in appresso i «membri fondatori»,

e<br />la Confederazione Svizzera,<br />la Repubblica di Croazia

questi ultimi due Stati essendo stati ammessi al CTAO ERIC in veste di nuovi membri nei 18 mesi successivi all’entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce la medesima infrastruttura di ricerca europea, alle stesse condizioni dei membri fondatori;

*riconoscendo* che la ricerca resa possibile dal Cherenkov Telescope Array Observatory, in appresso CTAO, sarà di grande importanza in molti settori diversi dell’astronomia, dell’astrofisica e della scienza fondamentale, e gioverà alla società, agevolando l’acquisizione di conoscenze sul cosmo;

*desiderosi* di rafforzare ulteriormente la posizione dell’Europa e dei membri fondatori nella ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di là delle frontiere disciplinari e nazionali;

*considerando* che nel 2008 il Cherenkov Telescope Array è stato incluso nella tabella di marcia del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) per poi diventarne un’infrastruttura fondamentale (ESFRI*Landmark* ) nel 2018;

*basandosi* sul Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH esistente, sulle risorse fornite dai suoi membri e sul protocollo d’intesa sull’intenzione di partecipare alla costruzione e al funzionamento del Cherenkov Telescope Array;

*considerando* che la partecipazione e il contributo a CTAO sono possibili in qualità di membro o osservatore di CTAO ERIC (art. 13), di partner strategico nell’ambito di un accordo di partenariato strategico (art. 15) o di terzo nell’ambito di un accordo specifico (art. 34);

*basandosi* sulle convenzioni di accoglienza concluse tra l’attuale Cherenkov Telescope Array Observatory gGmbH e

– l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per la sede di Bologna (Italia),
– il Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY per il Centro di gestione dei dati scientifici (Science Data Management Centre, SDMC) situato a Zeuthen, in Germania,
– l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) per il sito settentrionale del sistema presso l’Observatorio del Roque de Los Muchachos a La Palma, in Spagna,
– l’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) per il sito meridionale del sistema presso La Silla Paranal Observatory, in Cile;

*facendo riferimento* alla decisione del consiglio dell’ESO, come documentato in ESO/Cou-2114 conf. rev. 2 del 18 giugno 2024, riguardante i motivi specifici per accettare la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di cui all’articolo 15 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);

*riconoscendo* che la costruzione di CTAO è un elemento fondamentale degli sforzi europei volti a sviluppare osservatori terrestri di prossima generazione per l’astronomia a raggi gamma ad altissime energie e che CTAO sarà aperto alle comunità di fisica astronomica e astroparticellare a livello mondiale come risorsa per i dati derivanti da osservazioni astronomiche uniche di raggi gamma ad altissima energia;

*sottolineando* che CTAO ERIC rappresenterà uno dei primi sforzi intergovernativi specificamente dedicati al settore della fisica astroparticellare;

*considerando* che, data la sua natura transdisciplinare, CTAO rafforzerà i ponti tra le comunità della fisica delle particelle e dell’astrofisica, rendendo possibili scoperte scientifiche dirompenti, e, insieme ad altre nuove strutture, guiderà il settore emergente dell’astronomia multi-messaggio che costituirà un elemento fondamentale della scienza nel XXI secolo;

*in attesa che* altri Paesi partecipino alle attività intraprese congiuntamente in forza dello Statuto di seguito riportato,

hanno convenuto quanto segue:

## **Capo 1:** Elementi essenziali {#chap_1}
##### **Art. 1** Denominazione e sede {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--1}
1. È istituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO).
2. CTAO assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) costituito a norma del regolamento (CE) n. 723/2009, denominato Cherenkov Telescope Array Observatory ERIC (CTAO ERIC).
3. La sede legale e quella centrale di CTAO ERIC sono a Bologna, in Italia.

##### **Art. 2** Compiti e attività {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--2}
1. Il compito di CTAO ERIC è costruire un osservatorio per l’astronomia terrestre a raggi gamma, come illustrato nella «Descrizione scientifica e tecnica dell’osservatorio CTA» (configurazione Alpha), e successivamente utilizzare, potenziare e disattivare questo impianto. I costi di costruzione sono stabiliti nella stima contabile di CTAO.
2. CTAO ERIC avrà tra l’altro il compito di:
a. contribuire alla ricerca di alto livello, allo sviluppo tecnologico, all’innovazione e alle sfide per la società, apportando un valore aggiunto anche (ma non solo) allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER);
b. garantire la piena valorizzazione scientifica di CTAO e dell’insieme dei suoi strumenti;
c. garantire un accesso effettivo agli utenti conformemente alla politica di accesso di cui all’articolo 3;
d. contribuire alla diffusione dei risultati scientifici;
e. assicurare un uso ottimale delle risorse e delle conoscenze; e
f. svolgere qualsiasi altra azione necessaria connessa alle lettere a–e.
3. CTAO ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro. Esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non ne mettano a repentaglio l’esecuzione. CTAO ERIC mantiene una contabilità separata delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se questi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

##### **Art. 3** Politica di accesso per gli utenti del Cherenkov Telescope Array Observatory {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--3}
1. CTAO ERIC garantirà un accesso effettivo ai ricercatori europei e internazionali (utenti) sulla base del merito scientifico, della fattibilità tecnica e/o di altri criteri pertinenti all’obiettivo di CTAO ERIC. Una quantità limitata di tempo di osservazione è messa a disposizione delle proposte scientificamente valide di ricercatori non appartenenti a un membro, a un partner strategico, a un terzo o a un osservatore, in appresso denominati «altri utenti», alle condizioni di accesso specifiche definite dal consiglio.
2. L’accesso a CTAO può avvenire sotto forma di accesso al tempo di osservazione o di accesso ai suoi prodotti di dati archiviati (art. 33). Le modalità dettagliate sono precisate in una politica di accesso, adottata dal consiglio (art. 25 par. 13 lett. j), che definisce i diversi tipi di proposte e garantisce un livello adeguato di opportunità per i programmi preesistenti di vasta portata (progetti scientifici chiave).
3. Il direttore generale è responsabile dell’assegnazione del tempo e lo fa organizzando e gestendo un processo di valutazione*inter pares* durante il quale sono valutate l’eccellenza scientifica e la fattibilità delle proposte. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito Internet di CTAO ERIC. Il direttore generale trasmette ogni anno una relazione al consiglio in merito all’assegnazione del tempo.
4. Il tempo degli utenti indica il tempo di osservazione disponibile dopo aver tenuto conto delle osservazioni a tempo garantito derivanti dagli obblighi contrattuali di CTAO ERIC. Il tempo degli utenti sarà suddiviso tra tempo aperto per le proposte standard e tempo per i progetti scientifici chiave per i programmi preesistenti di vasta portata, tempo di osservazione della comunità internazionale per altri utenti e tempo discrezionale del direttore generale. Le definizioni figurano nella descrizione scientifica e tecnica dell’osservatorio CTA.
5. Gli altri utenti contribuiscono ai costi operativi relativi al loro uso di CTAO, quali definiti nella politica di accesso e nei rispettivi accordi di partenariato.
6. L’articolo 3 paragrafo 5 non si applica alle assegnazioni di tempo concesse da CTAO ERIC mediante accordi speciali (ad es. convenzioni di accoglienza).

##### **Art. 4** Valutazione scientifica {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--4}
Le attività scientifiche e tecniche di CTAO ERIC sono valutate annualmente dal comitato consultivo scientifico e tecnico (art. 28). I dettagli sono definiti in una politica di valutazione scientifica adottata dal consiglio (art. 25 par. 13 lett. k).

##### **Art. 5** Diffusione dei risultati della ricerca {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--5}
1. Dato il suo ruolo di facilitatore delle attività di ricerca, CTAO ERIC incoraggia di norma l’accesso aperto ai dati della ricerca. A prescindere da questo principio, CTAO ERIC promuove una ricerca di alta qualità e sostiene una cultura di «pratiche ottimali» mediante attività di formazione.
2. CTAO ERIC chiede agli utenti di rendere pubblici i risultati delle loro ricerche e di metterli a disposizione tramite CTAO ERIC stesso.
3. CTAO ERIC adotta la propria politica di diffusione (art. 25 par. 13 lett. l). La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e, per raggiungere il pubblico interessato, CTAO ERIC si avvale di diversi canali, come portali Internet, newsletter, seminari, partecipazione a conferenze, articoli su pubblicazioni, riviste e quotidiani.

##### **Art. 6** Diritti di proprietà intellettuale {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--6}
1. Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale quale definita all’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967[^1].
2. CTAO ERIC adotta la propria politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (art. 25 par. 13 lett. m).
3. CTAO ERIC è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle sue attività a norma del presente Statuto, ivi compresa, ma non esclusivamente, la proprietà intellettuale prodotta dal personale impiegato da CTAO ERIC, tranne laddove tali diritti siano disciplinati da accordi contrattuali separati o una normativa obbligatoria o disposizioni del presente Statuto prevedano altrimenti.
4. I membri o i soggetti che li rappresentano rimangono titolari dei diritti di proprietà intellettuale di base. Ove necessario, i diritti di sfruttamento di tale proprietà intellettuale sono concessi a CTAO ERIC mediante specifici contratti di licenza.

##### **Art. 7** Condizioni di assunzione {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--7}
1. CTAO ERIC applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro sono disciplinati dalla legislazione del Paese o del territorio in cui è impiegato il personale.
2. Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro si adopera nell’ambito della propria giurisdizione per agevolare la circolazione e il soggiorno di cittadini dei membri, degli osservatori e dei partner strategici impegnati nelle attività di CTAO ERIC nonché la circolazione e il soggiorno dei familiari di questi cittadini.
3. Le procedure di selezione del personale di CTAO ERIC sono trasparenti, non discriminatorie e rispettano il principio delle pari opportunità. Le condizioni di assunzione e di impiego non sono discriminatorie.
4. CTAO ERIC incoraggia la costituzione di una rappresentanza istituzionalizzata dei lavoratori.

##### **Art. 8** Appalti {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--8}
1. CTAO ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’Unione europea. Le norme dettagliate sulle procedure e sui criteri di appalto sono stabilite nella politica in materia di appalti adottata dal consiglio (art. 25 par. 12 lett. i). Detta politica rispetta i principi di trasparenza, concorrenza, proporzionalità, reciproco riconoscimento, parità di trattamento, non discriminazione e sostenibilità.
2. Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CTAO ERIC, i membri, gli osservatori, i partner strategici e i terzi tengono in debito conto le esigenze di CTAO ERIC e le specifiche e i requisiti tecnici definiti dagli organismi competenti.
3. La politica in materia di appalti stabilisce che le sue disposizioni non si applicano agli appalti effettuati da CTAO ERIC utilizzando i fondi erogati tramite CTAO ERIC conformemente all’articolo 21 paragrafo 4 del presente Statuto. In questi casi, al posto della politica in materia di appalti, si applicano i principi di base per i contributi in natura a CTAO ERIC e il quadro per i contributi in natura (all. B).

##### **Art. 9** Durata {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--9}
CTAO ERIC è istituito per un periodo indeterminato.

##### **Art. 10** Scioglimento {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--10}
1. Lo scioglimento di CTAO ERIC avviene per decisione del consiglio in conformità dell’articolo 25 paragrafo 13 lettera h.
2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da CTAO ERIC alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla data dell’adozione.
3. CTAO ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
4. CTAO ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

##### **Art. 11** Scioglimento di CTAO ERIC o interruzione dei suoi vantaggi fiscali {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--11}
1. Al momento dello scioglimento di CTAO ERIC o dell’interruzione dei suoi vantaggi e delle sue agevolazioni fiscali, i membri non ricevono nient’altro che i contributi in denaro versati e il valore effettivo dei loro contributi in natura.
2. Al momento dello scioglimento di CTAO ERIC o dell’interruzione dei suoi vantaggi e delle sue agevolazioni fiscali, le attività di CTAO ERIC che superano i contributi in denaro versati e il valore effettivo dei contributi in natura sono trasferite a un altro soggetto giuridico pubblico o a un’altra società che gode di vantaggi fiscali o a un altro soggetto giuridico che persegue obiettivi analoghi a quelli di CTAO ERIC per la promozione della scienza e della ricerca.

##### **Art. 12** Regime di responsabilità e assicurazioni {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--12}
1. CTAO ERIC è responsabile dei propri debiti.
2. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di CTAO ERIC. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di CTAO ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale.
3. CTAO ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CTAO.

## **Capo 2:** Composizione, statuto di osservatore, partenariato strategico {#chap_2}
##### **Art. 13** Composizione, statuto di osservatore e soggetto rappresentante {#chap_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--13}
1. I soggetti indicati di seguito possono diventare membri di CTAO ERIC o osservatori senza diritto di voto:
a. gli Stati membri dell’Unione europea;
b. i Paesi associati di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 (regolamento ERIC);
c. i Paesi terzi diversi dai Paesi associati;
d. organizzazioni intergovernative.

Le condizioni di ammissione dei membri e degli osservatori sono precisate all’articolo 14.
2. Fra i membri di CTAO ERIC vi devono essere almeno uno Stato membro dell’UE e altri due Paesi che sono Stati membri dell’UE o Paesi associati.
3. Gli Stati membri dell’UE o i Paesi associati devono detenere congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nel consiglio.
4. I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure.
5. I membri e gli osservatori di CTAO ERIC e i soggetti che li rappresentano figurano nell’allegato D, in un elenco tenuto aggiornato dal presidente del consiglio.

##### **Art. 14** Ammissione di membri e osservatori {#chap_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--14}
1. Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:
a. l’ammissione di nuovi membri è subordinata all’approvazione del consiglio (art. 25 par. 12 lett. d);
b. i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio;
c. nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà ai compiti e alle attività di CTAO ERIC e come soddisferà i propri obblighi;
d. i nuovi membri che aderiscono a CTAO ERIC entro 18 mesi dall’entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce CTAO ERIC possono farlo alle stesse condizioni dei membri fondatori;
e. i nuovi membri che aderiscono a CTAO ERIC dopo il periodo di cui alla lettera d possono farlo versando un contributo ai costi di costruzione che è definito dal consiglio;
f. per i nuovi membri che aderiscono dopo il completamento della fase di costruzione (art. 19), il consiglio prevede un contributo speciale agli investimenti di capitale in aggiunta al contributo ai costi operativi.
2. I soggetti elencati all’articolo 13 paragrafo 1 che desiderano contribuire a CTAO ERIC ma che non possiedono ancora i requisiti per aderirvi in qualità di membri, possono chiedere al consiglio lo statuto di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:
a. l’ammissione degli osservatori è subordinata all’approvazione del consiglio;
b. gli osservatori sono ammessi per un periodo di tre anni; in casi eccezionali il consiglio può estendere il periodo di validità dello statuto di osservatore;
c. i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente del consiglio.
3. I soggetti di cui all’articolo 13 paragrafo 1 che aderiscono a CTAO ERIC con lo statuto di osservatore sin dalla sua costituzione e si impegnano a contribuire alla costruzione di CTAO sono definiti osservatori fondatori e sono elencati nel preambolo del presente Statuto.
4. Gli osservatori fondatori possono mantenere il loro statuto di osservatore per un periodo di tre anni dalla costituzione di CTAO ERIC; in casi eccezionali il consiglio può estendere detto periodo di validità.

##### **Art. 15** Partenariato strategico {#chap_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--15}
1. Previa approvazione del consiglio, CTAO ERIC può concludere accordi di partenariato strategico con Stati non membri dell’Unione europea o organizzazioni intergovernative.
2. I contributi dei partner strategici a norma degli accordi di partenariato strategico sono registrati separatamente nel bilancio annuale di CTAO ERIC.
3. I contributi dei partner che firmano una lettera di impegno a diventare partner strategici e a partecipare alla costruzione di CTAO ERIC sin dalla sua costituzione sono elencati nell’allegato A.
4. I partner strategici hanno gli stessi diritti e obblighi dei membri, come indicato negli articoli 16 e 17, ad eccezione del diritto di voto in seno al consiglio.
5. CTAO ERIC invita i rappresentanti dei partner strategici a partecipare alle riunioni del consiglio e a esporre la loro posizione su qualsiasi questione soggetta a votazione in seno al consiglio prima che siano espressi i voti. I partner strategici sono consultati prima di qualsiasi votazione in seno al consiglio relativa a una decisione che influisce sui loro contributi.
6. I partner strategici possono farsi rappresentare da uno o più soggetti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominati secondo le proprie regole e procedure.
7. I rappresentanti dei partner strategici possono essere invitati a partecipare ad altri comitati di CTAO ERIC conformemente al regolamento interno di ciascun comitato.
8. Il consiglio adotta una politica che specifica le condizioni degli accordi di partenariato strategico (art. 25 par. 13, lett. n).

##### **Art. 16** Ritiro di un membro o di un osservatore / Revoca di un membro o di un osservatore {#chap_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--16}
1. Il ritiro dei membri non può avere effetto prima del termine della fase di costruzione o di 10 anni dall’entrata in vigore del presente Statuto. Un membro può ritirarsi da CTAO ERIC al termine di un esercizio finanziario, previa notifica scritta trasmessa al consiglio tre anni prima del ritiro.
2. Gli osservatori possono ritirarsi al termine di un esercizio finanziario, previa notifica scritta trasmessa al consiglio sei mesi prima del ritiro.
3. Le condizioni e gli effetti del ritiro da CTAO ERIC da parte di un membro, in particolare la sua quota a favore dei costi di disattivazione di CTAO, sono stabiliti dal consiglio (art. 23 par. 4).
4. Il consiglio è abilitato a porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore di un osservatore:
a. nel caso di grave violazione, da parte del membro o dell’osservatore, di uno o più obblighi sanciti dallo Statuto;
b. il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi dal momento in cui hanno ricevuto notifica scritta della violazione;
c. Prima che il consiglio decida di porre termine all’adesione di un membro o allo statuto di osservatore, al membro o all’osservatore è data la possibilità di presentare la propria posizione al consiglio.
5. Fatto salvo l’articolo 16 paragrafi 1 e 3, i membri e gli osservatori che sono Paesi associati, Paesi terzi diversi dai Paesi associati o organizzazioni intergovernative possono recedere da CTAO ERIC a seguito di modifiche del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio che incidano in maniera sostanziale sui loro diritti e obblighi in relazione a CTAO ERIC. Tali modifiche sono considerate sostanziali quando comportano un aumento degli oneri finanziari (compresi i contributi annuali o i costi di dismissione), modificano le quote di voto, impongono requisiti contrari alle leggi applicabili ai sensi dell’articolo 36 del presente Statuto, revocano il diritto degli interessati di farsi rappresentare in seno al consiglio o ad altri comitati, oppure modificano i loro diritti relativi alla rappresentanza o all’uso delle strutture. Le responsabilità e gli effetti derivanti dal ritiro da CTAO ERIC, anche per quanto riguarda la quota a favore dei costi di disattivazione di CTAO in capo al membro o all’osservatore che si ritira, sono inizialmente determinati in conformità dell’articolo 16 paragrafo 3 e subordinati al voto unanime del consiglio di CTAO. In deroga all’articolo 16 paragrafo 1, il membro o l’osservatore interessato notifica (entro sei mesi dalla pertinente modifica del regolamento ERIC) al consiglio, con un preavviso di almeno tre mesi, il proprio ritiro che avrà effetto in qualsiasi momento dopo il termine della fase di costruzione o dopo 10 anni dall’entrata in vigore del presente Statuto.

## **Capo 3:** Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori {#chap_3}
##### **Art. 17** Diritti e obblighi dei membri {#chap_3/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--17}
1. I membri godono dei diritti seguenti:
a. il diritto di accesso a CTAO per la loro comunità scientifica alle condizioni di cui all’articolo 3;
b. il diritto di assistere alle riunioni del consiglio e partecipare al voto. Tuttavia, un membro non ha diritto di voto su questioni concernenti la revoca della sua adesione.
2. Ciascun membro ha gli obblighi seguenti:
a. versare il contributo annuale a norma degli articoli 21 e 22 paragrafo 3;
b. promuovere l’adozione di norme pertinenti;
c. mettere a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso;
d. promuovere il ricorso ai servizi da parte dei ricercatori nel Paese membro e raccogliere i riscontri e le esigenze degli utenti;
e. favorire l’integrazione nelle infrastrutture nazionali e in altre infrastrutture pertinenti.
3. I membri fondatori versano i contributi indicati di seguito ai prezzi del 2021, in denaro o in natura, a favore dei costi di costruzione (art. 2 par. 1 e 21 par. 1):

| Repubblica d’Austria | 2,375 + 0,625 ([^2]) mio. di EUR |
| --- | --- |
| Repubblica Ceca | 5,009 + 1,696 mio. di EUR |
| Repubblica Francese | 58,476 + 1,609 mio. di EUR |
| Repubblica federale di Germania | 88,324 + 8,440 mio. di EUR |
| Repubblica Italiana | 64,750 + 4,681 mio. di EUR |
| Repubblica di Polonia | 16,578 + 0 mio. di EUR |
| Repubblica di Slovenia | 0,507 + 0,209 mio. di EUR |
| Regno di Spagna | 47,143 + 1,350 mio. di EUR |

L’ESO contribuirà mettendo a disposizione una superficie di terreno per CTAO e garantendo l’uso, i diritti e i servizi definiti nell’accordo sulla costruzione, sulla messa in servizio e sul funzionamento di CTAO nel sito ESO del Paranal di La Silla Paranal Observatory, in Cile, firmato il 19 dicembre 2018.
4. Qualsiasi altro contributo alla costruzione di CTAO proveniente dagli osservatori fondatori, dai partner strategici o da terzi, che hanno annunciato allo Stato ospitante designato la loro ferma intenzione di contribuire alla costruzione di CTAO prima della sua costituzione, è elencato nell’allegato A e si concretizza mediante accordi contrattuali diretti con CTAO ERIC dopo la sua costituzione.
5. Oltre ai contributi di cui all’articolo 17 paragrafo 3 e al di fuori della stima contabile, i membri indicati di seguito forniscono il contributo di accoglienza a titolo gratuito:
a. Repubblica federale di Germania: accoglienza del Centro di gestione dei dati scientifici;
b. Repubblica Italiana: accoglienza della sede centrale di CTAO;
c. Regno di Spagna: accoglienza del sito settentrionale del sistema.

Gli elementi e le condizioni essenziali dei contributi di accoglienza sono descritti nell’allegato A.

##### **Art. 18** Diritti e obblighi degli osservatori {#chap_3/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--18}
1. Gli osservatori godono dei diritti seguenti:
a. il diritto di partecipare al consiglio e al comitato amministrativo e finanziario senza diritto di voto;
b. il diritto di partecipare a determinate attività di CTAO ERIC individuate dal consiglio.
2. Gli osservatori fondatori quali definiti all’articolo 14 paragrafo 3 hanno gli stessi diritti e obblighi degli osservatori precisati al paragrafo 1 del presente articolo.
3. I contributi anticipati da parte degli osservatori fondatori alla costruzione di CTAO sono elencati nell’allegato A.
4. Ciascun osservatore fondatore e ciascun osservatore fornisce un contributo annuale al bilancio annuale di CTAO ERIC dopo il completamento della fase di costruzione (fase operativa), come definito nell’allegato C.

## **Capo 4:** Principi di costruzione, funzionamento e finanziamento {#chap_4}
##### **Art. 19** Costruzione {#chap_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--19}
1. Durante la fase di costruzione CTAO ERIC costruisce e mette in servizio CTAO come descritto nel documento scientifico e tecnico (all. A) e può inoltre svolgere attività scientifiche preliminari utilizzandone le attrezzature presenti. La fase di costruzione si conclude alla data decisa dal consiglio a norma dell’articolo 25 paragrafo 12 lettera f.
2. Il consiglio esamina almeno una volta all’anno i costi di costruzione effettivi e previsti. Se, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, ritiene che il completamento di CTAO sia a rischio, il consiglio, su proposta del direttore generale, decide misure di attenuazione.

##### **Art. 20** Potenziamento dell’osservatorio {#chap_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--20}
I contributi superiori a quelli previsti dall’articolo 17 da parte dei membri, degli osservatori, dei partner strategici o di terzi dovrebbero essere individuati per consentire a CTAO ERIC di potenziare CTAO conformemente al documento scientifico e tecnico.

##### **Art. 21** Costi di costruzione {#chap_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--21}
1. Le stime dei costi di costruzione sono stabilite nella stima contabile di CTAO del 22 giugno 2021(ai prezzi del 2021) che copre l’insieme delle spese. Questa stima costituisce il documento di riferimento per i contributi in denaro e in natura dei membri.

I costi di costruzione fino al completamento di CTAO non superano:
– 351 319 000 EUR ai prezzi del 2021.

Il consiglio, deliberando all’unanimità, può approvare una modifica di tali costi (art. 25 par. 12 lett. a).
2. I costi di costruzione corrispondono alla somma di quanto segue:
a. i contributi contabilizzati a CTAO gGmbH dei suoi azionisti, in appresso denominati «costi di precostruzione»;
b. l’insieme delle spese di CTAO ERIC durante la fase di costruzione;
c. il valore menzionato nella stima contabile di tutte le attrezzature impiegate come contributi in natura.
3. I membri, i partner strategici e gli osservatori possono partecipare ai costi di costruzione con contributi in denaro o in natura, come descritto nei principi di base per i contributi in natura a CTAO ERIC (all. B). Il consiglio decide in merito all’assegnazione dei contributi in natura (art. 25 par. 13 lett. e).
4. Di norma i contributi in natura sono forniti dal membro a CTAO ERIC. Il membro può chiedere a CTAO ERIC di convogliare per suo conto i finanziamenti necessari a tal fine (contributo in denaro dedicato). In questo caso il membro mette i finanziamenti necessari a disposizione di CTAO ERIC in tempo utile.
5. I membri forniscono contributi in denaro a CTAO ERIC in base a profili di pagamento specificamente concordati che dovrebbero, per quanto possibile, corrispondere al profilo di spesa di CTAO ERIC. La tabella che illustra le incidenze annuali stimate delle spese durante la fase di costruzione è inclusa nella stima contabile.

##### **Art. 22** Funzionamento e costi operativi {#chap_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--22}
1. Una volta completata la costruzione di CTAO, CTAO ERIC gestisce l’osservatorio e persegue un programma di ricerca e sviluppo volto a garantirne l’ulteriore sviluppo sostenibile.
2. Il funzionamento di CTAO è finanziato dal bilancio annuale di CTAO ERIC.
3. I contributi dei membri al bilancio annuale di CTAO ERIC sono ripartiti in base al sistema di cui all’allegato C.

##### **Art. 23** Disattivazione e costi di disattivazione {#chap_4/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--23}
1. La disattivazione di CTAO ERIC è decisa in tempo utile dal consiglio conformemente all’articolo 25 paragrafo 12 lettera g.
2. Prima del termine della fase di costruzione e durante la fase operativa, il consiglio tiene una stima aggiornata dei costi e del tempo necessari per la disattivazione di CTAO.
3. I costi di disattivazione sono ripartiti tra i membri secondo una politica adottata dal consiglio.
4. Qualora lasci CTAO ERIC prima della decisione del consiglio di disattivare CTAO, il membro trasferirà a CTAO ERIC un importo ragionevole corrispondente alla sua quota teorica dei costi di disattivazione il giorno della sua uscita.

## **Capo 5:** Governance {#chap_5}
##### **Art. 24** Organi di CTAO ERIC {#chap_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--24}
Gli organi di CTAO ERIC sono il consiglio, il direttore generale, il comitato amministrativo e finanziario e il comitato consultivo scientifico e tecnico.

##### **Art. 25** Consiglio {#chap_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--25}
1. Il consiglio è l’organo direttivo di CTAO ERIC ed è composto da un massimo di due rappresentanti ufficiali (delegati) per ogni membro e osservatore di CTAO ERIC. I delegati possono farsi assistere da un massimo di due esperti.
2. I delegati in seno al consiglio sono nominati e revocati secondo le modalità stabilite da ciascun membro. Ciascun membro informa immediatamente per iscritto il presidente del consiglio circa la nomina o la revoca dei propri delegati in seno al consiglio.
3. Durante la fase di costruzione diversi voti indivisibili in seno al consiglio sono ripartiti tra i membri proporzionalmente ai loro impegni a contribuire ai costi di costruzione di cui all’allegato A.
4. Durante la fase operativa tale ripartizione di ciascun numero di voti indivisibile è riesaminata dal consiglio come descritto nell’allegato C. La decisione relativa al riesame della ripartizione dei voti è adottata dal consiglio (art. 25 par. 12 lett. h).
5. Il consiglio si riunisce almeno una volta all’anno ed è responsabile, in conformità delle disposizioni del presente Statuto, della direzione e supervisione generali di CTAO ERIC. Il consiglio può impartire istruzioni al direttore generale.
6. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente del consiglio. Una riunione del consiglio può anche essere convocata dal presidente su richiesta di almeno due membri.
7. Il consiglio elegge un presidente e un vicepresidente, scelti fra i delegati dei membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi. Una volta eletti, il presidente e il vicepresidente diventano super partes e lasciano le proprie delegazioni. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un mandato di al massimo due anni. La rielezione è ammessa due volte.
8. Il consiglio decide il proprio regolamento interno fatte salve le disposizioni del presente Statuto.
9. Il consiglio può istituire i comitati necessari per svolgere i compiti di CTAO ERIC. Il consiglio definisce il mandato di tali comitati.
10. Il personale di inquadramento superiore specifico, definito dal consiglio, è nominato da quest’ultimo in consultazione con il direttore generale.
11. Il consiglio dovrebbe procedere alla votazione conformemente ai principi seguenti:
a. per «maggioranza semplice» si intende una maggioranza di oltre il 50 per cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario;
b. per «maggioranza qualificata» si intende una maggioranza di almeno il 67 per cento dei voti dei membri rappresentati ad una riunione, purché non più della metà dei membri esprima un voto contrario;
c. per «voto all’unanimità» si intende almeno il 90 per cento dei voti dei membri rappresentati alla riunione e nessun voto contrario;
d. ogni riunione del consiglio raggiunge il quorum solo se è rappresentato almeno il 67 per cento di tutti i membri.

Le astensioni non contano come voto.
12. Le seguenti questioni richiedono l’approvazione all’unanimità del consiglio:
a. l’aumento dei costi di costruzione fino al completamento della configurazione della fase di costruzione di cui all’articolo 21 paragrafo 1;
b. le modifiche dei contributi ai costi di costruzione;
c. la proposta di modifica del presente Statuto e la modifica dei suoi allegati o della stima contabile;
d. l’ammissione e la revoca di membri o osservatori, ivi comprese le proroghe dello statuto di osservatore;
e. l’approvazione degli accordi sulla costituzione di un partenariato strategico (art. 15 par. 1);
f. la decisione riguardante il termine della fase di costruzione e l’inizio della fase operativa (art. 19 par. 1);
g. la decisione sulla disattivazione di CTAO e l’adozione della politica di ripartizione dei costi di disattivazione (art. 23 par. 1 e 3);
h. il riesame della ripartizione dei voti (art. 25 par. 4);
i. l’adozione della politica in materia di appalti di CTAO ERIC (art. 8 par. 1).

Qualsiasi modifica del presente Statuto è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9 paragrafo 3 e 11 del regolamento (CE) n. 723/2009, modificato dal Consiglio il 2 dicembre 2013(regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio).
13. Per le decisioni elencate qui di seguito è necessaria la maggioranza qualificata:
a. l’elezione del presidente e del vicepresidente;
b. la nomina del direttore generale, nonché la sospensione o la revoca della sua nomina a norma dell’articolo 26;
c. il programma scientifico di medio termine (cinque anni);
d. i bilanci annuali, i piani di bilancio quinquennali e le previsioni finanziarie a medio termine;
e. l’assegnazione dei contributi in natura;
f. l’adozione del bilancio annuale;
g. il regolamento finanziario di CTAO ERIC (compresi il mandato e il regolamento interno del comitato amministrativo e finanziario [CAF]);
h. lo scioglimento di CTAO ERIC;
i. il mandato e il regolamento interno del comitato consultivo scientifico e tecnico (CCST);
j. la politica di accesso (art. 3 par. 2);
k. la politica di valutazione scientifica (art. 4);
l. la politica di diffusione (art. 5 par. 3);
m. la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (art. 6 par. 2);
n. la politica in materia di partenariati strategici (art. 15 par. 8);
o. la politica in materia di dati (art. 33 par. 2);
p. la politica in materia di accordi con terzi (art. 34);
q. il mandato e il regolamento interno di tutti gli altri comitati istituiti dal consiglio (art. 25 par. 9).
14. Tutte le altre decisioni del consiglio sono prese a maggioranza semplice.

##### **Art. 26** Direttore generale {#chap_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--26}
1. Il consiglio nomina il direttore generale di CTAO ERIC secondo una procedura adottata dal consiglio. Il mandato del direttore generale non supera cinque anni ed è rinnovabile. Gli elementi essenziali del contratto di lavoro sono soggetti all’approvazione del consiglio.
2. Il direttore generale rende conto al consiglio ed è il rappresentante giuridico di CTAO ERIC. Il direttore generale provvede alla gestione corrente di CTAO ERIC con la dovuta diligenza, in conformità del presente Statuto, delle istruzioni e delle risoluzioni del consiglio e degli obblighi giuridici applicabili.
3. Il direttore generale ha il potere di approvare operazioni il cui importo massimo è definito nel regolamento finanziario. Le operazioni al di sopra dei valori stabiliti sono subordinate all’approvazione del comitato amministrativo e finanziario.
4. Il direttore generale informa regolarmente il consiglio in merito alle sue decisioni su questioni strategiche, tecniche, scientifiche, giuridiche, di bilancio e amministrative. Il direttore generale trasmette al consiglio una relazione annuale di attività.
5. Il direttore generale prepara le decisioni che devono essere adottate dal consiglio e quelle che devono essere adottate dai comitati.
6. Qualora si rendesse vacante il posto del direttore generale il consiglio può designare per sostituirlo una persona di cui stabilisce i poteri e le responsabilità.

##### **Art. 27** Comitato amministrativo e finanziario {#chap_5/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--27}
1. È istituito un comitato amministrativo e finanziario (CAF) composto al massimo da due delegati nominati da ciascun membro. Il presidente del CAF è nominato dal consiglio ed è super partes. Il comitato fornisce consulenze al consiglio su questioni amministrative, giuridiche e finanziarie.
2. Il CAF approva le operazioni al di sopra dei valori fissati per l’autorità del direttore generale (art. 26 par. 3), come definito nel regolamento finanziario.
3. Il mandato di tale comitato e il suo regolamento interno sono adottati dal consiglio e integrati nel regolamento finanziario (art. 25 par. 13 lett. g).
4. Il direttore generale trasmette al CAF, secondo quanto specificato nel regolamento finanziario, i documenti di bilancio che saranno esaminati e successivamente trasmessi al consiglio corredati delle osservazioni e raccomandazioni del CAF.

##### **Art. 28** Comitato consultivo scientifico e tecnico {#chap_5/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--28}
1. È istituito un comitato consultivo scientifico e tecnico (CCST). Questo comitato è composto da eminenti scienziati che non lavorano per CTAO ERIC né sono in alcun modo collegati ad esso e che forniscono consulenza in ambito scientifico e tecnico e in relazione ad altre questioni di rilievo per CTAO ERIC.
2. I membri del CCST sono nominati dal consiglio, in conformità del regolamento interno. Il consiglio si adopera affinché la composizione del CCST sia eterogenea, equilibrata in termini di competenze scientifiche e tecniche e rappresentativa dell’ampia partecipazione al progetto del CTA.
3. Il presidente del CCST è nominato dal consiglio.
4. Il mandato e il regolamento interno del CCST sono adottati dal consiglio (art. 25 par. 13 lett. i).

## **Capo 6:** Aspetti finanziari {#chap_6}
##### **Art. 29** Risorse {#chap_6/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--29}
1. Le risorse di CTAO ERIC sono costituite dagli elementi seguenti:
a. contributi dei membri (art. 13), degli osservatori (art. 14), dei partner strategici (art. 15), di terzi (art. 34) e degli altri utenti (art. 3 par. 5);
b. contributi di accoglienza;
c. altre risorse, alle condizioni ed entro i limiti approvati dal consiglio.
2. Le risorse di CTAO ERIC sono utilizzate solo per le finalità descritte nello Statuto. I suoi membri non ricevono quote di profitto né altro di valore dalle risorse di CTAO ERIC.

##### **Art. 30** Esercizio finanziario {#chap_6/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--30}
1. L’esercizio finanziario di CTAO ERIC inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il primo anno di attività costituisce un esercizio finanziario corto che inizia alla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che istituisce CTAO ERIC e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

##### **Art. 31** Revisione contabile e regolamento finanziario {#chap_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--31}
1. Il consiglio nomina, per un mandato di quattro anni rinnovabile, dei revisori dei conti esterni. I revisori verificano il bilancio annuale di CTAO ERIC e svolgono le funzioni conformemente a quanto stabilito nel regolamento finanziario.
2. Il direttore generale fornisce ai revisori tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno nell’esercizio delle loro funzioni.
3. I conti di CTAO ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.
4. Il regolamento finanziario stabilisce tutte le altre disposizioni relative al bilancio di CTAO ERIC, ai principi contabili e alle sue finanze, comprese le regole per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti, nonché una procedura relativa all’approvazione delle operazioni al di sopra dei valori fissati per l’autorità del direttore generale (art. 26 par. 3 e 27 par. 2).

##### **Art. 32** Esenzioni fiscali e dalle accise {#chap_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--32}
1. Le esenzioni dall’IVA sulla base degli articoli 143 paragrafo 1 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e in conformità degli articoli 50 e 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio si applicano esclusivamente agli acquisti di beni e servizi effettuati da CTAO ERIC e dai membri dell’ERIC, quali definiti all’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC), destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di CTAO ERIC, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di CTAO ERIC in linea con le sue attività.
2. Le esenzioni dall’IVA sono limitate agli acquisti il cui valore supera l’importo di 300 EUR.
3. Le esenzioni dalle accise sulla base dell’articolo 11 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio (art. 12 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio) si applicano esclusivamente agli acquisti effettuati da CTAO ERIC destinati all’uso ufficiale ed esclusivo da parte di CTAO ERIC, a condizione che tali acquisti siano effettuati unicamente per le attività non economiche di CTAO ERIC in linea con le sue attività e che l’acquisto superi il valore di 300 EUR.
4. Gli acquisti effettuati dai membri del personale di CTAO ERIC non sono coperti dalle esenzioni.

## **Capo 7:** Altre politiche {#chap_7}
##### **Art. 33** Politica in materia di dati {#chap_7/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--33}
1. In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.
2. CTAO ERIC adotta la propria politica in materia di dati riconoscendo i principi FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità) (art. 25 par. 13 lett. o).
3. I dati raccolti utilizzando CTAO sono di proprietà di CTAO ERIC. CTAO ERIC tratterà i dati grezzi e pubblicherà i dati in un formato adatto all’analisi degli utenti (prodotti di dati di CTAO).
4. L’accesso ai prodotti di dati di CTAO è aperto, illimitato e gratuito. Il consiglio può definire un periodo limitato durante il quale a un utente può essere concesso l’accesso esclusivo ai prodotti di dati di CTAO risultanti dal tempo di osservazione assegnato a tale utente (il periodo di proprietà).
5. CTAO ERIC fornisce agli utenti orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale reso accessibile da CTAO ERIC si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.
6. CTAO ERIC garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento delle informazioni e dei dati protetti.
7. CTAO ERIC definisce modalità di indagine su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza dei dati di ricerca.

##### **Art. 34** Politica in materia di accordi con terzi {#chap_7/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--34}
1. Il consiglio stabilisce, a norma dell’articolo 25 paragrafo 13 lettera p, una politica generale sulle condizioni alle quali CTAO ERIC può concludere accordi con qualsiasi persona giuridica. Tale accordo precisa tutti i diritti e gli obblighi delle parti.
2. I terzi che si impegnano a concludere un accordo con CTAO ERIC prima della sua costituzione e a contribuire alla costruzione di CTAO possono far figurare il loro contributo nell’allegato A.
3. I terzi non hanno diritto di voto in seno al consiglio.

## **Capo 8:** Presentazione di relazioni alla Commissione {#chap_8}
##### **Art. 35** Presentazione di relazioni alla Commissione {#chap_8/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--35}
1. CTAO ERIC elabora una relazione annuale di attività concernente gli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dal consiglio e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
2. CTAO ERIC informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire il soddisfacimento delle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

## **Capo 9:** Diritto applicabile, privilegi e immunità, controversie, disposizioni concernenti la costituzione {#chap_9}
##### **Art. 36** Diritto applicabile, privilegi e immunità {#chap_9/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--36}
1. La costituzione e il funzionamento interno di CTAO ERIC sono disciplinati da quanto segue:
a. il diritto dell’Unione europea, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
b. il diritto dello Stato in cui CTAO ERIC ha la sede legale e il diritto degli Stati e dei territori in cui CTAO ERIC ha le sue altre sedi operative per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a, o che lo sono soltanto parzialmente;
c. il presente Statuto e le relative modalità di attuazione.
2. Nessuna disposizione del presente Statuto va interpretata nel senso di una rinuncia a privilegi o immunità accordati all’ESO ai sensi dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale. Ciò non pregiudica l’articolo 37 del presente Statuto.

##### **Art. 37** Controversie {#chap_9/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--37}
1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire in merito ai contenziosi tra i membri riguardo a CTAO ERIC o tra i membri e CTAO ERIC, nonché in merito a qualsiasi contenzioso in cui l’Unione sia parte in causa.
2. Alle controversie tra CTAO ERIC e i terzi si applica la normativa dell’Unione europea in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla normativa dell’Unione europea, il foro competente a dirimere la controversia è determinato secondo la legge dello Stato nel quale CTAO ERIC ha sede legale.

##### **Art. 38** Disponibilità dello Statuto {#chap_9/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--38}
Lo Statuto è messo a disposizione del pubblico sul sito Internet di CTAO ERIC e presso la sua sede legale.

##### **Art. 39** Disposizioni concernenti la costituzione {#chap_9/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--39}
1. Una riunione costitutiva del consiglio è convocata dalla Repubblica Italiana non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario da quando prende effetto la decisione della Commissione di istituire CTAO ERIC.
2. La Repubblica Italiana notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di CTAO ERIC prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dalla Repubblica Italiana.

## **Capo 10:** Sedi operative e lingua di lavoro {#chap_10}
##### **Art. 40** Sedi operative e lingua di lavoro {#chap_10/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--40}
1. CTAO ERIC ha altre tre sedi operative: il Centro di gestione dei dati scientifici (SDMC) situato a Zeuthen (Germania), il sito settentrionale del sistema presso l’Observatorio del Roque de Los Muchachos a La Palma (Spagna) e il sito meridionale del sistema presso La Silla Paranal Observatory (Cile).
2. La lingua di lavoro di CTAO ERIC è l’inglese.

## **Capo 11:** Allegati {#chap_11}
##### **Art. 41** Allegati {#chap_11/art_41 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--41}
Sono inseriti gli allegati indicati di seguit:
A. Contributi ai costi di costruzione, contributi di accoglienza e diritti di voto durante la fase di costruzione;
B. Principi di base per i contributi in natura a CTAO ERIC;
C. Sistema di ripartizione dei contributi al bilancio annuale di CTAO ERIC dopo il completamento della costruzione (art. 22 dello Statuto di CTAO ERIC);
D. Membri, osservatori e soggetti che li rappresentano, partner strategici e terzi.

##### **Allegato A** {#annex_A}

### Contributi ai costi di costruzione, contributi di accoglienza e diritti di voto durante la fase di costruzione {#annex_A/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-a}
Tabella 1

Contributi ai costi di costruzione di CTAO (mio. di EUR)

| Membro /<br>Osservatore /<br>Partner strategico /<br>Terzo | Costruzione | | | | | Precostruzione | Totale generale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Materiali e servizi (M&S) | ETP | Altro<br>(contributo non in denaro) | Contributo diretto in denaro | Totale | Contributo a gGmbH | Contributo ai costi<br>di costruzione |
| Australia | 1,340 | 0,108 | 0 | 0,450 | 1,898 | 0,219 | 2,117 |
| Austria | 1,695 | 0,080 | 0 | 0,600 | 2,375 | 0,625 | 3,000 |
| Repubblica Ceca | 0,734 | 1,775 | 0 | 2,500 | 5,009 | 1,696 | 6,705 |
| Francia | 26,196 | 14,000 | 0 | 18,280 | 58,476 | 1,609 | 60,085 |
| Germania | 36,926 | 24,680 | 0 | 26,718 | 88,324 | 8,440 | 96,764 |
| Italia | 26,010 | 12,560 | 0 | 26,000 | 64,570 | 4,681 | 69,251 |
| Giappone | 19,200 | 3,950 | 5,850 | 3,400 | 32,400 | 0,375 | 32,775 |
| Polonia | 9,143 | 1,339 | 0 | 6,096 | 16,578 | 0 | 16,578 |
| Slovenia | 0,080 | 0,077 | 0 | 0,350 | 0,507 | 0,209 | 0,716 |
| Spagna | 21,397 | 9,814 | 14,932 | 1,000 | 47,143 | 1,350 | 48,493 |
| Svizzera | 1,550 | 5,082 | 0 | 0,620 | 7,252 | 0,440 | 7,692 |
| Totale | 144,271 | 73,465 | 20,782 | 86,014 | 324,532 | 19,644 | 344,176 |
| Note | | | | | | | |
| Italia: | il contributo M&S di 26,01 mio. di EUR e il contributo ETP di 12,56 mio. di EUR sono destinati a coprire le voci contabili seguenti: P07.4.1 (85 %) P07.3.1 (7 %), P07.2.1 (4 %), P08.5.1, P08.6.1, P06.11.4, P02.5, O02.2.4 (residui). | | | | | | |
| Svizzera: | contributi anticipati (cfr. art. 18 par. 3 dello Statuto). | | | | | | |

Tabella 1a

Altri contributi previsti ai costi di costruzione di CTAO (in mio. di EUR) da parte dei partner che possono aderire all’ERIC dopo la sua costituzione

| Membro /<br>Osservatore /<br>Partner strategico /<br>Terzo | Costruzione | | | | | Precostruzione | Totale generale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Materiali e servizi (M&S) | ETP | Altro<br>(contributo non in denaro) | Contributo diretto in denaro | Totale | Contributo a gGmbH | Contributo ai costi<br>di costruzione |
| Regno Unito | 1,900 | 0,460 | 0 | 1,000 | 3,360 | 1,148 | 4,508 |
| Paesi Bassi | 1,004 | 1,631 | 0 | 0 | 2,635 | 0 | 2,635 |
| Totale | 2,904 | 2,091 | 0 | 1,000 | 5,995 | 1,148 | 7,143 |
| Note<br>I contributi alla precostruzione sono già stati versati a CTAO gGmbH. Gli altri contributi devono ancora essere confermati. | | | | | | | |

Tabella 2

Profilo indicativo del contributo annuale in denaro ai costi di costruzione di CTAO

| Membro / Osservatore / Partner strategico / Terzo | 2020–2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Australia | 0 | 0,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,450 |
| Austria | 0,225 | 0,075 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,600 |
| Repubblica Ceca | 0 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | 0 | 2,500 |
| Francia | 3,400 | 0,400 | 3,170 | 3,170 | 4,070 | 4,070 | 0 | 0 | 18,280 |
| Germania | 4,400 | 10,500 | 7,238 | 0,176 | 0,004 | 4,400 | 0 | 0 | 26,718 |
| Italia | 0 | 7,600 | 7,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0 | 26,000 |
| Giappone | 0 | 0,200 | 0,400 | 0,400 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 3,400 |
| Polonia | 0 | 0,488 | 0,427 | 2,072 | 2,926 | 0,183 | 0 | 0 | 6,096 |
| Slovenia | 0 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0 | 0 | 0,350 |
| Spagna | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |
| Svizzera | 0 | 0,120 | 0,120 | 0,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,620 |
| Totale | | | | | | | | | |
| Note | | | | | | | | | |
| Australia: | l’importo di 450 000 EUR rappresenta il contributo totale in denaro a CTAO GmbH fino al 2021. A partire dalla fine del 2021 saranno disponibili nuovi finanziamenti per altri 4–5 anni e saranno presi in considerazione ulteriori contributi in denaro. | | | | | | | | |
| Francia: | nel 2020 e nel 2021 la Francia ha anticipato un pagamento di 3,4 mio. di EUR per la costruzione del sito meridionale. | | | | | | | | |
| Germania: | nel 2020 e nel 2021 i partner tedeschi DESY e MPG hanno anticipato 4,4 mio. di EUR di fondi tedeschi per l’edilizia e li hanno trasferiti a CTAO gGmbH per consentire l’avvio delle costruzioni di base nel sito meridionale. I fondi anticipati saranno rimborsati nel 2023. Pertanto, il contributo tedesco nel 2023 ammonta a 11,358 – 4,4 = 7,238 mio. di EUR. | | | | | | | | |
| Italia: | il presupposto di questo profilo è che nessun contributo in natura sarà erogato prima del 2024 e che l’erogazione dell’ultima parte di tale contributo sarà possibile durante il sesto e il settimo anno. | | | | | | | | |
| Giappone: | i contributi per gli anni 2027 e 2028 sono intesi come contributi al funzionamento. | | | | | | | | |

Tabella 2a

Profilo indicativo del contributo annuale in denaro ai costi di costruzione di CTAO da parte dei partner che possono aderire all’ERIC dopo la sua costituzione

| Membro / Osservatore / Partner strategico / Terzo | 2020–2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regno Unito | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |
| Paesi Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 0 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0 | 0 | 1,000 |

Tabella 3

Elementi e condizioni essenziali dei contributi di accoglienza

| Paese ospitante | Contributo di accoglienza | Condizioni |
| --- | --- | --- |
| Italia | 4 300 000,00 EUR<br>prima delle detrazioni relative all’accoglienza della sede centrale di gGmbH | Accoglienza della sede centrale di CTAO ERIC, dove sono svolte le funzioni indicate di seguito.<br>È necessario un documento vincolante approvato dal consiglio di CTAO ERIC prima dell’erogazione della parte residua del contributo di accoglienza (una parte è già stata anticipata per la sede centrale di CTAO gGmbH).<br>La sede centrale dovrebbe essere la sede del direttore generale e di due dei direttori di livello 1 [^3] (operazioni e amministrazione). |
| Germania | 6 750 000,00 EUR di cui:<br>quota dei costi di costruzione degli edifici per l’area CTAO: 6 000 000,00 EUR | Accoglienza del Centro di gestione dei dati scientifici (SDMC) di CTAO ERIC, dove sono svolte le funzioni indicate di seguito.<br>È necessario un documento vincolante approvato dal consiglio di CTAO ERIC prima dell’erogazione della parte residua del contributo di accoglienza (una parte è già stata anticipata per la sede centrale di CTAO gGmbH).<br>Il Centro di gestione dei dati scientifici (SDMC) dovrebbe essere la sede di uno dei direttori di livello 1 [^4] (gestione scientifica). |
| Spagna | 30 000 000,00 EUR,<br>calcolato come percentuale delle infrastrutture e dei servizi comuni esistenti presso l’ORM al servizio di CTAO. | Accoglienza del sito settentrionale del sistema di CTAO ERIC presso l’ORM per un periodo di 20 anni a partire dalla sua messa in funzione, in cui si trovano: – 4 telescopi grandi (23 m); – fino a 15 telescopi medi (12 m); – l’edificio di servizio; – le strade di servizio per collegare i diversi telescopi; – una rete di condotti e relativi cablaggi e fibre ottiche per fornire energia elettrica e connessione dati a tutti i telescopi, nonché tutte le attrezzature necessarie per fornire tali servizi. Fornisce: – l’infrastruttura comune: strade, comunicazioni e distribuzione dell’energia fino al punto di connessione del servizio; – servizi comuni: – accesso gratuito alla connessione dati dell’IAC alla rete europea dei dati; – accesso alla residenza e alla mensa. È necessario un documento vincolante approvato dal consiglio di CTAO ERIC prima dell’erogazione della parte residua del contributo di accoglienza. |

Tabella 4

Diritti di voto dei membri nella fase di costruzione

I diritti di voto sono ripartiti tra i membri in proporzione al loro impegno a contribuire ai costi di costruzione e al loro contributo a gGmbH prima della costituzione di CTAO ERIC (precostruzione).

I diritti di voto sono espressi in millesimi. Considerando che il valore del contributo dell’ESO non può essere determinato allo stesso modo di quello dei contributi dei Paesi membri, è stato convenuto che il suo diritto di voto corrisponde a 80 millesimi.

La tabella seguente indica i diritti di voto di ciascun membro sulla base dei contributi elencati nella tabella 1.

| Membro | Contributo ai costi di costruzione<br>(mio. di EUR) | Diritti di voto |
| --- | --- | --- |
| Austria | 3,000 | 9 |
| Repubblica Ceca | 6,705 | 20 |
| Francia | 60,085 | 183 |
| Germania | 96,764 | 295 |
| Italia | 69,251 | 211 |
| Polonia | 16,578 | 51 |
| Slovenia | 0,716 | 3 |
| Spagna | 48,493 | 148 |
| ESO | | 80 |
| Totale | 301,592 | 1000 |
##### **Allegato B** {#annex_B}

### Principi di base per i contributi in natura a CTAO ERIC {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b}
#### **I.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_I}

#### Contributi in natura {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u2}
^1^I membri, i partner strategici, gli osservatori e i terzi possono contribuire in natura ai costi di costruzione di CTAO (art. 17 par. 3 dello Statuto di CTAO ERIC).

^2^Quello in natura è un contributo non in denaro fornito a CTAO ERIC da uno dei suoi membri, partner strategici, osservatori o terzi e può comprendere:
a. componenti tecnici e relativa documentazione, nonché il personale addetto all’assemblaggio, al collaudo, all’installazione e/o all’integrazione e alla verifica tecnica e scientifica di tali componenti;
b. lavori di R&S oltre la fase di costruzione e il personale necessario per eseguirli (non sono inclusi i lavori di R&S per la costruzione);
c. il personale messo a disposizione per compiti specifici; oppure
d. altri prodotti o servizi utili per CTAO e richiesti da quest’ultimo.

^3^I membri, i partner strategici, gli osservatori e i terzi identificano un soggetto (organismo erogatore) incaricato di erogare il contributo in natura per loro conto e di occuparsi degli aspetti scientifici e tecnici di tale contributo.

^4^Tutti i potenziali contributi in natura ai costi di costruzione di CTAO ERIC sono elencati nella stima contabile. I potenziali contributi in natura a una fase di potenziamento di CTAO e i lavori di R&S sono individuati a tempo debito dal consiglio e definiti in un addendum alla stima contabile e in un addendum alla descrizione scientifica e tecnica.

^5^Il valore menzionato nella stima contabile definisce il valore totale di un contributo in natura. Tali valori sono espressi, se non diversamente concordato, al livello di prezzo indicato nello Statuto e negli allegati. L’euro è l’unità monetaria standard per tutti i contributi in natura. Il consiglio attua le disposizioni interne sui contributi in natura (quadro per i contributi in natura). Ciascun contributo in natura è oggetto di un contratto scritto tra CTAO ERIC e l’organismo erogatore (accordo di contributo in natura) che comprende tra l’altro le specifiche tecniche del contributo e il calendario.

^6^Il consiglio istituisce un comitato consultivo, il comitato di esame dei contributi in natura, incaricato di fornire consulenza specialistica al consiglio in merito ai contributi in natura come contributi ai costi di costruzione e di valutare le proposte, gli accordi e i contratti relativi, nonché l’attuazione delle proposte. Detto comitato fornisce inoltre consulenza al consiglio in caso di proposte contrastanti, ritiro parziale o totale, riassegnazione e scostamenti nell’erogazione del contributo in natura che potrebbero comportare modifiche del valore dello stesso.

^7^Se riceve una manifestazione di interesse per la fornitura di un elemento indicato nella stima contabile da parte di un membro, di un partner strategico, di un osservatore, di un terzo o di un consorzio riconosciuto tra questi, la direzione di CTAO verifica le specifiche formali e tecniche della proposta. Dopo tale verifica, il comitato di esame dei contributi in natura valutala proposta e il contratto relativi al contributo in natura e offre consulenza al consiglio. Qualora la direzione di CTAO riceva più manifestazioni di interesse relative allo stesso elemento indicato nella stima contabile, il comitato di esame dei contributi in natura fornisce consulenza specifica.

^8^Dopo l’erogazione del contributo in natura a CTAO da parte dell’organismo erogatore, la direzione di CTAO ne verifica e conferma la conformità con l’ambito di erogazione concordato, come stabilito nel rispettivo accordo. Il consiglio e il comitato di esame dei contributi in natura saranno informati dalla direzione di CTAO in merito alla conformità dell’erogazione e al comitato di esame dei contributi in natura sarà chiesto di raccomandare che il contributo del membro, partner strategico, osservatore o terzo sia accreditato con il valore concordato menzionato nella stima contabile come parte del suo contributo totale alle fasi di costruzione o di potenziamento di CTAO ERIC.

In caso di disaccordo tra l’organismo erogatore del contributo e CTAO, il comitato di esame dei contributi in natura valuta il contributo in natura erogato e raccomanda al consiglio di CTAO ERIC il modo in cui procedere.

^9^I membri, i partner strategici, gli osservatori e i terzi sono pienamente responsabili del costo dei rispettivi contributi in natura, compreso qualsiasi rischio di esposizione valutaria.

#### **II.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_II}

#### Assegnazione dei contributi in natura {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u4}
^1^I membri, i partner strategici, gli osservatori o i terzi interessati a fornire il loro contributo in natura alla costruzione di voci specifiche indicate nella stima contabile rispondono tramite il loro organismo erogatore a un invito a manifestare interesse per potenziali contributi in natura pubblicato da CTAO ERIC e presentano la corrispondente proposta di contributo in natura. I membri sono incoraggiati a raggruppare i loro interessi al fine di coprire tutti i potenziali contributi in natura e ridurre al minimo la sovrapposizione tra le proposte.

^2^Il consiglio deciderà in merito all’assegnazione di un contributo in natura a uno specifico membro, partner strategico, osservatore, terzo o consorzio riconosciuto tra questi e all’individuazione del suo valore menzionato nella stima contabile da accreditare (art. 25 par. 13 lett. e dello statuto di CTAO ERIC).

^3^I membri, i partner strategici, gli osservatori e/o i terzi possono unirsi in un consorzio per fornire contributi in natura relativi a una specifica voce indicata nella stima contabile, nel qual caso la relativa proposta di contributo in natura è presentata congiuntamente da tutti i membri del consorzio. Nella proposta un organismo erogatore è designato quale organismo responsabile dell’erogazione. La proposta comprende anche i principi di collaborazione tra gli organismi erogatori coinvolti.

#### **III.** {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_III}

#### Accordo di contributo in natura {#annex_B/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-b/lvl_u6}
^1^L’accordo di contributo in natura è basato su un modello specifico approvato dal consiglio a maggioranza qualificata. I dettagli dell’accordo devono essere negoziati tra CTAO e l’organismo erogatore di un determinato contributo in natura.

^2^Detto accordo contiene disposizioni che garantiscono che CTAO ERIC possa monitorare i progressi tecnici e programmatici di ciascun contributo in natura e riceva informazioni e dati pertinenti su base predefinita e regolare. Sono incluse relazioni sui progressi realizzati, riunioni periodiche e visite del personale di CTAO ERIC a fini di monitoraggio e garanzia della qualità.
##### **Allegato C** {#annex_C}

### Sistema di ripartizione dei contributi al bilancio annuale di CTAO ERIC dopo il completamento della costruzione (art. 22 dello Statuto di CTAO ERIC) {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c}
Definizioni

| Membro (con iniziale maiuscola) | Ciascun membro, osservatore e partner strategico, indipendentemente dal suo ruolo nell’ERIC. |
| --- | --- |
| Contributi ai costi di costruzione | Pari alla somma di «contributi diretti in denaro», «altro (diverso dai contributi diretti in denaro)», «contributi di precostruzione» (a CTAO gGmbH), «M&S» e «ETP» come elencato nell’articolo 17 paragrafo 3 e nell’allegato A dello Statuto. |
| Contributo effettivo in denaro | Pari alla somma di «contributi diretti in denaro», «altro (diverso dai contributi diretti in denaro)» effettivamente impegnati e dei «contributi di precostruzione» a CTAO gGmbH da parte di ciascun Membro. |
| Contributo nominale in denaro | Il contributo nominale in denaro previsto da ciascun Membro. Per il contributo «M&S» di un Membro, è previsto un contributo totale in denaro pari a una parte in denaro (denaro / (denaro + M&S)) del 40 per cento, oltre a un contributo di precostruzione a CTAO gGmbH proporzionale al contributo «M&S» relativo di un Membro a CTAO ERIC. |

#### **I.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_I}
Il funzionamento di CTAO ERIC è finanziato dal suo bilancio annuale, come definito all’articolo 22 paragrafo 2 dello Statuto di CTAO ERIC.

#### **II.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_II}
Ad eccezione dell’ESO, che non è tenuta ad apportare un contributo in denaro alla fase operativa, i contributi dei Membri di CTAO ERIC al bilancio annuale di quest’ultimo dopo il completamento della costruzione (fase operativa) riflettono la quota di ciascuno nei costi di costruzione e l’uso da parte della sua comunità scientifica per un periodo definito di seguito.

Al fine di stabilire i contributi dei membri di CTAO ERIC che aderiscono dopo la fase di costruzione, sarà definita una «quota di costruzione» effettiva (diritti di ammissione) con decisione del consiglio come parte delle condizioni di ammissione, in riferimento agli articoli 14 paragrafo 1 lettere e ed f nonché 15 paragrafo 1 dello Statuto.

#### **III.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_III}
Fatta eccezione per quanto indicato al punto IV, i contributi dei Membri al bilancio annuale sono ripartiti come segue:
– 50 per cento in base ai loro contributi ai costi di costruzione come definiti sopra («quota di costruzione»); e
– 50 per cento in base all’uso da parte delle loro comunità scientifiche («quota dipendente dall’uso»).

#### **IV.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_IV}
La differenza tra contributo effettivo in denaro e contributo nominale in denaro quali definiti sopra è contabilizzata tramite la quota di tempo di osservazione e/o la quota dei costi operativi del Membro. Uno scostamento positivo del valore del contributo effettivo in denaro rispetto al valore del contributo nominale in denaro comporterà un aumento del tempo di osservazione per un Membro e/o una riduzione della sua quota dei costi operativi. I dettagli saranno concordati dal consiglio in un documento strategico separato.

#### **V.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_V}
I terzi (art. 34 dello Statuto) contribuiscono al bilancio annuale come stabilito nei corrispondenti accordi con terzi approvati dal consiglio. Gli altri utenti contribuiscono ai costi operativi relativi al loro uso di CTAO, quali definiti nella politica di accesso (art. 3 par. 5 dello Statuto).

#### **VI.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VI}
All’inizio della fase operativa i diritti di voto sono ripartiti tra i Membri proporzionalmente ai loro contributi ai costi di costruzione, conformemente all’allegato A. I diritti di voto sono espressi in millesimi.

La ripartizione dei voti è riesaminata dal consiglio. I riesami dovrebbero essere effettuati almeno ogni tre anni sulla base dei contributi dei Membri ai costi di costruzione e dell’uso da parte delle loro comunità scientifiche.

Considerando che il valore del contributo dell’ESO non può essere determinato allo stesso modo di quello dei contributi dei Paesi membri, è stato convenuto che il suo diritto di voto corrisponde a 80 millesimi indipendentemente dal sistema di ripartizione.

#### **VII.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VII}
Il consiglio di CTAO ERIC decide a maggioranza semplice le regole per la misurazione dell’uso, per le quali si applicano gli orientamenti seguenti:
– di norma l’uso è definito come «tempo erogato». Il consiglio decide in merito alla definizione di accordi speciali con gli utenti che si discostano da questa regola;
– la nazionalità dell’istituto cui il proponente è affiliato è utilizzata per determinare il tempo di utilizzo proporzionale di tale Membro;
– le proposte presentate congiuntamente da proponenti appartenenti a diversi Membri sono assegnate ai membri proporzionalmente al numero dei proponenti;
– la collaborazione con i proponenti dei Paesi non membri non ha alcuna incidenza sull’assegnazione dell’uso ai Membri. I proponenti dei Paesi non membri saranno limitati a una parte del numero totale di proponenti, i cui dettagli saranno definiti dal consiglio. Se a tali collaborazioni partecipano i proponenti di istituti con sede in Paesi non membri, solo i proponenti di istituti con sede nei Paesi membri sono presi in considerazione ai fini dell’assegnazione proporzionale del loro uso;
– i proponenti affiliati a istituzioni finanziate a livello internazionale (ad esempio CERN, SKA ecc.) sono considerati «altri utenti», salvo diversa definizione in accordi specifici.

L’uso basato sulle osservazioni a tempo garantito derivanti dagli obblighi contrattuali di CTAO ERIC non è conteggiato ai fini dell’uso da parte della comunità scientifica di un Membro (art. 3 par. 4 dello Statuto di CTAO ERIC).

Il consiglio definisce i dettagli e i meccanismi per la contabilizzazione dell’uso, in particolare il valore relativo del tempo di osservazione per il sistema settentrionale e meridionale, nonché per i sistemi parziali nei casi in cui le osservazioni utilizzino solo un sottoinsieme di telescopi in un determinato sito.

#### **VIII.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_VIII}
L’osservatorio CTA opererà in base al principio secondo cui l’uso medio è proporzionale alle quote dei Membri nel progetto, con dettagli da definire nella politica di accesso adottata dal consiglio (art. 25 par. 13 lett. j). Durante i primi tre anni della fase operativa i contributi dei Membri al bilancio annuale di CTAO ERIC saranno ripartiti in base alle rispettive quote dei costi di costruzione. Dopo tale periodo di transizione i contributi dei Membri al bilancio annuale di CTAO ERIC riflettono il loro uso su una media mobile di tre anni. Tale media mira a escludere brusche variazioni dei tassi relativi al contributo ed è applicata con le modalità seguenti:
– l’uso di CTAO è riesaminato annualmente dal suo direttore generale ed è comunicato al consiglio, già a partire dalla fase di costruzione, alla data stabilita dallo stesso;
– per ciascun Membro è calcolato l’uso medio per i tre anni precedenti;
– l’uso medio determina la quota dei contributi del Membro al bilancio annuale dell’anno dopo quello successivo.

I contributi al bilancio annuale dei Membri che aderiscono in un secondo momento rispettano gli stessi principi definiti sopra.

#### **IX.** {#annex_C/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-c/lvl_IX}
Una parte significativa del tempo di osservazione nei primi anni di funzionamento dovrebbe essere dedicata all’esecuzione dei progetti scientifici chiave. La ripartizione dei costi operativi relativi a questo tempo di osservazione rispetta i principi generali di cui sopra. Il sistema di contabilizzazione dell’uso relativo ai progetti scientifici chiave dipende dall’attuazione dettagliata di tali progetti ed è definito e approvato all’unanimità dal consiglio.
##### **Allegato D** {#annex_D}

### Membri, osservatori e soggetti che li rappresentano, partner strategici e terzi {#annex_D/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.1--annex-d}
| Membri | |
| --- | --- |
| Paese o organizzazione intergovernativa | Soggetto o soggetti che li rappresentano |
| Repubblica d’Austria | Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung |
| Repubblica Ceca | Ministry of Education, Youth and Sports |
| Repubblica Francese | Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation |
| Repubblica federale di Germania | Federal Ministry of Research, Technology and Space |
| Repubblica Italiana | Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) |
| Repubblica di Polonia | The Ministry of Science and Higher Education |
| Repubblica di Slovenia | Ministry of Higher Education, Science and Innovation |
| Regno di Spagna | Ministry of Science, Innovation and Universities |
| Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) | Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) |
| Confederazione Svizzera | Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione |
| Repubblica di Croazia | Ministry of Science, Education and Youth |

| Osservatori | |
| --- | --- |
| Paese o organizzazione intergovernativa | Soggetto o soggetti che li rappresentano |

I Paesi o le organizzazioni intergovernative indicate di seguito hanno espresso l’intenzione di diventare **partner strategici** (a norma dell’art. 15 dello Statuto):

| Paese o organizzazione intergovernativa | Soggetto o soggetti che li rappresentano |
| --- | --- |
| Giappone | Università di Tokyo<br>Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology |

Le istituzioni o le persone indicate di seguito hanno espresso l’intenzione di diventare **terzi** (a norma dell’art. 34 dello Statuto):

| Istituzione/persona | Nazionalità |
| --- | --- |
| Astronomy Australia Ltd (AAL) | Australiana |

[^1]: RS  **0.230**
[^2]: «+XX» sono i contributi contabilizzati a CTAO gGmbH come costi di precostruzione (art. 21 par. 2 lett. a).
[^3]: Una direzione di livello 1 è un’unità organizzativa con un ambito e uno statuto definiti; l’unità è gestita da un direttore. I direttori di livello 1 riferiscono direttamente al direttore generale dell’ERIC (livello 0), che è l’autorità esecutiva ultima a pronunciarsi sull’osservatorio e ad attuare le decisioni del consiglio su qualsiasi questione. Il direttore di livello 1 è incaricato di applicare le direttive del direttore generale relative all’ambito e allo statuto della sua direzione.
[^4]: Cfr. la nota a piè di pagina sopra.