0.423.139.3

^^RU **2025** 457

# Statuto di ERIC CLARIN

Concluso il 1°giugno 2025<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2025

(Stato 1° maggio 2025)

Traduzione

## Indice {#lvl_u1}
### **Capo 1** – Disposizioni generali {#lvl_u1/chap_1}
Art. 1 – Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro
Art. 2 – Obiettivi e attività

### **Capo 2** – Composizione {#lvl_u1/chap_2}
Art. 3 – Composizione e soggetto rappresentante
Art. 4 – Ammissione di membri e osservatori
Art. 5 – Ritiro di un membro o di un osservatore / Recesso di un membro o di un osservatore

### **Capo 3** – Diritti e obblighi dei membri e degli osservatori {#lvl_u1/chap_3}
Art. 6 – Membri
Art. 7 – Osservatori

### **Capo 4** – Governance di ERIC CLARIN {#lvl_u1/chap_4}
Art. 8 – Assemblea generale
Art. 9 – Comitato consultivo scientifico
Art. 10 – Forum dei coordinatori nazionali
Art. 11 – Direttore esecutivo
Art. 12 – Consiglio di amministrazione
Art. 13 – Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN
Art. 14 – Gruppi di lavoro

### **Capo 5** – Finanze {#lvl_u1/chap_5}
Art. 15 – Principi di bilancio e contabilità
Art. 16 – Responsabilità

### **Capo 6** – Presentazione di relazioni alla Commissione {#lvl_u1/chap_6}
Art. 17 – Presentazione di relazioni alla Commissione

### **Capo 7** – Politiche {#lvl_u1/chap_7}
Art. 18 – Accordi con terzi
Art. 19 – Politiche di accesso per gli utenti
Art. 20 – Politica di valutazione scientifica
Art. 21 – Politica di diffusione
Art. 22 – Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
Art. 23 – Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità
Art. 24 – Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali
Art. 25 – Politica in materia di dati

### **Capo 8** – Durata, scioglimento, controversie, disposizioni concernenti la costituzione {#lvl_u1/chap_8}
Art. 26 – Durata
Art. 27 – Scioglimento
Art. 28 – Diritto applicabile
Art. 29 – Vertenze
Art. 30 – Disponibilità dello statuto
Art. 31 – Disposizioni concernenti la costituzione
Allegato 1 – Elenco dei membri e degli osservatori
Allegato 2 – Quota annuale

## **Capo 1** Disposizioni generali {#chap_1}
##### **Art. 1** Denominazione, sede, ubicazione e lingua di lavoro {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--1}
1.1. È costituita un’infrastruttura di ricerca europea denominata «Infrastruttura comune in materia di risorse e di tecnologie linguistiche» (*Common Language Resources and Technology Infrastructure* , CLARIN).
1.2. CLARIN assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium* , ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «ERIC CLARIN».
1.3. CLARIN è un’infrastruttura di ricerca distribuita presente in tutti i paesi membri di ERIC CLARIN, nonché in altri paesi con i quali ERIC CLARIN ha concluso accordi conformemente all’articolo 18.
1.4. La sede legale di ERIC CLARIN è a Utrecht, nei Paesi Bassi.
1.5. La lingua di lavoro è l’inglese.

##### **Art. 2** Obiettivi e attività {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--2}
2.1. L’obiettivo finale di ERIC CLARIN è di far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali dando ai ricercatori un accesso unificato ad una piattaforma che integra risorse linguistiche e strumenti avanzati a livello europeo. Tale obiettivo sarà conseguito con la costruzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca distribuita condivisa destinata a mettere risorse, tecnologie e competenze linguistiche a disposizione dell’insieme delle comunità di ricerca nelle scienze umane e sociali.
2.2. A tal fine ERIC CLARIN intraprende e coordina varie attività, che comprendono anche (ma non solo):
a. la creazione e la gestione di una federazione di dati e centri di servizi web esistenti per agevolare l’accesso per identificazione unica ai dati e ai servizi tecnologici forniti da questi centri;
b. la definizione e il mantenimento di una raccolta di norme ufficiali e di norme di fatto e la definizione delle corrispondenze incrociate tra queste norme al fine di agevolare l’interoperabilità tra dati e servizi;
c. il coordinamento e il sostegno di attività destinate all’acquisizione e alla creazione di nuovi dati e di nuovi servizi web;
d. il rilevamento delle esigenze e delle buone pratiche degli utenti al fine di fornire loro un supporto efficace;
e. l’istituzione, il coordinamento e la gestione di centri di competenza orientati alla valorizzazione delle risorse e delle tecnologie linguistiche per far progredire la ricerca nelle scienze umane e sociali;
f. il coordinamento e l’organizzazione di azioni di formazione, sensibilizzazione e diffusione al fine di promuovere sia l’uso che lo sviluppo futuro dell’infrastruttura di ricerca;
g. la creazione e il mantenimento di un quadro di riferimento in materia di licenze, accesso e autentificazione che garantisca un accesso agevole e, al contempo, assicuri una protezione ragionevole dei diritti di proprietà dei dati e degli strumenti e quella della privacy delle persone;
h. il mantenimento e la valorizzazione delle relazioni con organismi e infrastrutture collegati, in Europa e altrove, a fini di collaborazione;
i. il contributo alla definizione di politiche destinate a far progredire la ricerca nello Spazio europeo della ricerca (SER), sia nel settore delle scienze umane e sociali che a livello interdisciplinare;
j. qualsiasi altra azione collegata che contribuisca a rafforzare la ricerca nel SER.

I rappresentanti e il personale di ERIC CLARIN si impegnano a rispettare i più elevati standard etici ed ERIC CLARIN garantisce che i conflitti di interesse siano evitati nell’attuazione della governance e nello svolgimento delle sue attività.
2.3. ERIC CLARIN istituisce l’infrastruttura CLARIN e la gestisce senza scopo di lucro, per promuovere ulteriormente l’innovazione e il trasferimento tecnologico e di conoscenze; può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste non rimettano in discussione le attività principali.

## **Capo 2** Composizione {#chap_2}
##### **Art. 3** Composizione e soggetto rappresentante {#chap_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--3}
3.1. I seguenti soggetti possono diventare membri di ERIC CLARIN o osservatori senza diritto di voto:
a. Stati membri;
b. paesi associati;
c. aesi terzi diversi dai paesi associati;
d. organizzazioni intergovernative.

Le condizioni per la partecipazione di membri e osservatori sono precisate all’articolo 4.1 e 4.2 del presente statuto.
3.2. ERIC CLARIN conta tra i suoi membri almeno tre Stati membri.
3.3. Gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea generale.
3.4. I membri e gli osservatori possono farsi rappresentare da un soggetto pubblico o un soggetto privato con una missione di servizio pubblico, di loro scelta, nominato secondo le proprie regole e procedure.
3.5. I membri attuali, gli osservatori e i soggetti che li rappresentano sono elencati nell’allegato 1. I membri esistenti al momento della presentazione della domanda ERIC sono definiti «membri fondatori».

##### **Art. 4** Ammissione di membri e osservatori {#chap_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--4}
4.1. Le condizioni per l’ammissione di nuovi membri sono specificate qui di seguito:
a. l’ammissione di nuovi membri presuppone l’assenso dell’assemblea generale;
b. i richiedenti presentano una domanda scritta al presidente dell’assemblea generale;
c. nella domanda il richiedente deve spiegare in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 6.2.
4.2. I soggetti elencati all’articolo 3.1, che intendono contribuire a ERIC CLARIN, ma che non possiedono ancora i requisiti per partecipare in qualità di membri possono richiedere lo status di osservatori. Le condizioni per l’ammissione degli osservatori sono specificate qui di seguito:
a. gli osservatori sono ammessi per un periodo massimo di tre anni. Eccezionalmente l’assemblea generale può approvare un’ulteriore proroga del mandato di osservatore;
b. l’ammissione o la riammissione di osservatori presuppone l’assenso dell’assemblea generale;
c. i richiedenti inviano una domanda scritta alla sede legale di ERIC CLARIN;
d. nella domanda il richiedente spiega in che modo contribuirà agli obiettivi e alle attività di CLARIN, di cui all’articolo 2, e come soddisferà gli obblighi di cui all’articolo 7.2.

##### **Art. 5** Ritiro di un membro o di un osservatore / Recesso di un membro o di un osservatore {#chap_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--5}
5.1. Nei primi cinque anni della costituzione di ERIC CLARIN nessun membro può recedere unilateralmente, a meno che la sua adesione sia stata autorizzata per un periodo più breve.
5.2. Dopo i primi cinque anni della costituzione di ERIC CLARIN , un membro può recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa 12 mesi prima del recesso.
5.3. Gli osservatori possono recedere al termine di un esercizio finanziario, previa domanda trasmessa sei mesi prima del recesso
5.4. Prima che un recesso sia approvato, l’interessato deve adempiere ai suoi obblighi finanziari e di altro tipo.
5.5. L’assemblea generale è abilitata a porre termine all’adesione di un membro o allo status di osservatore di un osservatore qualora:
a. il membro o l’osservatore siano gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi sanciti dallo statuto;
b il membro o l’osservatore non abbiano posto rimedio a questa inadempienza entro un termine di sei mesi.

Il membro o l’osservatore ha la possibilità di contestare la decisione di revoca e di presentare una memoria difensiva all’assemblea generale.

## **Capo 3** Diritti e Obblighi dei membri e degli osservatori {#chap_3}
##### **Art. 6** Membri {#chap_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--6}
6.1. I membri godono dei seguenti diritti:
a. accordare alla loro comunità di ricerca l’accesso a CLARIN e a tutti i suoi servizi;
b. assistere all’assemblea generale e partecipare alle sue votazioni in modo da esercitare la loro influenza;
c. partecipare all’elaborazione di strategie e politiche;
d. cooperare strettamente con altri paesi per mettere risorse, strumenti e servizi a disposizione dei ricercatori dei rispettivi paesi;
e. consentire alla propria comunità di ricerca di partecipare alla selezione delle norme e delle raccomandazioni in materia di buone pratiche CLARIN pertinenti;
f. permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare ad eventi CLARIN come corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione, a tariffe preferenziali;
g. utilizzare il marchio CLARIN;
h. ove pertinente, partecipare a proposte di progetto cui ERIC CLARIN partecipa in quanto consorzio proponente.
6.2. Ciascun membro:
a. versa la quota annuale come specificato all’allegato 2;
b. designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;
c. delega il soggetto rappresentante a votare a suo nome su tutte le questioni affrontate nell’ambito dell’assemblea generale e iscritte all’ordine del giorno;
d. crea un consorzio nazionale per l’esecuzione degli obblighi nazionali derivanti dal presente statuto; un consorzio può essere costituito da una o più istituzioni;
e. nomina un coordinatore nazionale responsabile del consorzio nazionale;
f. fornisce perlomeno un centro dati e servizi;
g. fornisce un sistema di autentificazione e di autorizzazione degli utenti;
h. fornisce il o i servizi concordati;
i. promuove l’adozione di norme pertinenti nei progetti nazionali di creazione di risorse e strumenti;
j. mette a disposizione l’infrastruttura tecnica necessaria per consentire l’accesso;
k. promuove il ricorso ai servizi CLARIN tra i ricercatori nel proprio paese, e raccoglie il feedback e le esigenze degli utenti;
l. sostiene i centri CLARIN nel paese membro facilitandone l’integrazione nelle infrastrutture nazionali o in altre infrastrutture pertinenti;
m. fornisce le informazioni necessarie per presentare relazioni all’assemblea generale e alla Commissione.
6.3. I membri che hanno aderito a ERIC CLARIN riservandosi il diritto di recedere prima della fine dei primi cinque anni dell’istituzione di ERIC CLARIN pagano una quota annuale più elevata, conformemente alle disposizioni dell’allegato 2.
6.4. I contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC CLARIN possono essere versati dai membri, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.
6.5. I membri autorizzano il loro soggetto rappresentante o il soggetto che rappresenta il consorzio nazionale ad espletare gli obblighi di cui all’articolo 6.2, lettera a) e lettere da d) a m). ERIC CLARIN conclude un accordo CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali soddisfare gli obblighi o apportare i propri contributi.

##### **Art. 7** Osservatori {#chap_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--7}
7.1. Gli osservatori possono:
a. partecipare all’assemblea generale senza partecipare al voto;
b. partecipare al Forum dei coordinatori nazionali senza diritto di voto;
c. in funzione delle disponibilità, permettere alla propria comunità di ricerca di partecipare a tariffe preferenziali ad eventi CLARIN tra cui corsi estivi, seminari, conferenze e corsi di formazione.
d. permettere alla loro comunità di ricerca di beneficiare dell’assistenza di ERIC CLARIN per lo sviluppo di sistemi, processi e servizi appropriati.
7.2. Ogni osservatore:
a. designa un soggetto rappresentante ai sensi dell’articolo 3.4 e tiene l’assemblea generale costantemente informata in merito;
b. nomina un coordinatore nazionale incaricato di istituire un consorzio nazionale;
c. versa la quota annuale come specificato all’allegato 2;
d. descrive il contributo agli obiettivi di ERIC CLARIN di cui all’articolo 2.
7.3. Gli osservatori possono apportare contributi diversi dalla quota annuale versata a ERIC CLARIN, a titolo individuale o in collaborazione con altri membri, osservatori o terzi. Tali contributi possono essere in denaro o in natura.
7.4. Gli osservatori autorizzano il proprio soggetto rappresentante ad adempiere agli obblighi di cui all’articolo 7.2, lettere b)–d). ERIC CLARIN conclude un accordo di osservatore CLARIN con tale soggetto al fine di stabilire le condizioni e le specifiche in base alle quali l’obbligo è soddisfatto o il contributo apportato.

## **Capo 4** Governance di ERIC CLARIN {#chap_4}
##### **Art. 8** Assemblea generale {#chap_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--8}
8.1. L’assemblea generale è l’organismo di ERIC CLARIN con pieni poteri decisionali e rappresenta i membri di ERIC CLARIN. Ciascun membro dispone di un voto. Ogni soggetto che rappresenta un membro designa un rappresentante ufficiale. Inoltre ogni membro può essere accompagnato da un esperto. Ciascuna delegazione può pertanto consistere di al massimo di due persone, ma il rappresentante ufficiale gode del diritto di voto. Una persona che lavora per un consorzio nazionale non può in nessun caso rappresentare un membro (cfr. art. 2.2).
8.2. L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno e deve quantomeno:
a. designare, sospendere o revocare il direttore esecutivo;
b. approvare la politica e la procedura per la nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione;
c. nominare il comitato consultivo scientifico;
d. decidere sulle strategie per la costruzione e la valorizzazione di CLARIN ed eventuali altre questioni ritenute pertinenti dal consiglio di amministrazione o da un membro o un gruppo di membri che ne faccia richiesta, ai sensi dell’articolo 8.3;
e. approvare il programma di lavoro e il bilancio annuale di ERIC CLARIN;
f. adottare, almeno ogni cinque anni, una decisione sui criteri per il calcolo della quota annuale di ciascun membro, e fissare l’importo di tale quota; questi criteri e gli importi corrispondenti sono stabiliti nell’allegato 2 del presente statuto;
g. approvare le relazioni annuali e la contabilità di ERIC CLARIN;
h. approvare il contributo di ogni membro di ERIC CLARIN;
i. approvare l’adesione di nuovi membri e la partecipazione di nuovi osservatori;
j. decidere sul recesso dei membri e degli osservatori;
k. decidere sullo scioglimento di ERIC CLARIN, a norma dell’articolo 27.
8.3. L’assemblea generale è convocata dal presidente con un preavviso di almeno quattro settimane e l’ordine del giorno viene comunicato almeno due settimane prima della riunione. I membri hanno la facoltà di aggiungere punti all’ordine del giorno fino a tre settimane prima della riunione. Una riunione dell’assemblea generale può essere chiesta da almeno il 50 per cento dei membri, e la riunione è organizzata il più rapidamente possibile, con almeno due settimane di anticipo.
8.4. L’assemblea generale elegge un presidente a maggioranza semplice dei voti. Il presidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il presidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il presidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente.
8.5. L’assemblea generale elegge un vicepresidente a maggioranza semplice dei voti. Il vicepresidente è il rappresentante ufficiale di un membro. Il vicepresidente è eletto per un periodo di due anni, e in nessuno caso può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Qualora il vicepresidente si ritiri prima della fine del mandato, l’assemblea generale elegge un nuovo presidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza di quest’ultimo e qualora si configuri un conflitto di interessi.
8.6. Se un rappresentante ufficiale non può partecipare all’assemblea generale, il membro può autorizzare un altro soggetto rappresentante, l’esperto nazionale o un rappresentante ufficiale di un altro membro a votare a suo nome mediante un’autorizzazione scritta debitamente firmata, che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della riunione. Un rappresentante non può presentare più di tre autorizzazioni.
8.7. L’assemblea generale è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente, o una persona autorizzata dal presidente, è responsabile dell’aggiornamento dell’allegato 1, in modo che sia sempre disponibile un elenco preciso dei membri, degli osservatori e dei loro soggetti rappresentanti.
8.8. Tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo le decisioni riguardanti:
a. la modifica dello statuto di ERIC CLARIN;
b. dopo i primi cinque anni, la modifica dell’allegato 2 «Quota annuale»;
c. la cessazione dell’attività di ERIC CLARIN;
d. la fine all’adesione di un membro o dello status di osservatore;
e. la sospensione o la revoca del direttore esecutivo.
8.9. Per le decisioni elencate qui di seguito occorrono due terzi dei voti:
a. modifica dello statuto;
b. modifica dell’allegato 2;
c. sospensione o revoca del direttore esecutivo;
d. cessazione di ERIC CLARIN.

Qualsiasi modifica dello statuto è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 723/2009.
8.10. La decisione di porre fine all’adesione di un membro o allo status di osservatore richiede un voto unanime, senza tener conto del voto del membro in questione o delle astensioni.
8.11. Il voto si svolge a scrutinio segreto in caso di richiesta in tal senso di un rappresentante. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
8.12. Il quorum richiesto per l’assemblea generale è di due terzi dei voti. I rappresentanti possono essere presenti fisicamente o per autorizzazione, come indicato all’articolo 8.6. L’assemblea generale può decidere di avvalersi di sistemi tecnologici per le riunioni, come le videoconferenze.
8.13. Il presidente può decidere di utilizzare una procedura scritta per l’adozione delle proposte. A tal fine, trasmette ai membri dell’assemblea generale il progetto di misure sul quale è richiesto il loro parere. I membri che, entro il termine indicato via e‑mail, non esprimono la propria opposizione o intenzione di astenersi dal voto si considerano tacitamente favorevoli alla proposta. Il termine non può essere inferiore a 14 giorni di calendario. Nei casi urgenti, e qualora le misure da adottare debbano essere applicate immediatamente, il presidente può ridurre questo termine a cinque giorni di calendario. In assenza di obiezioni, modifiche o intenzioni di astenersi notificate entro i termini stabiliti, la proposta è tacitamente adottata. Se un rappresentante ufficiale ha obiezioni o suggerimenti di modifiche, il presidente può decidere di modificare la proposta e ripresentarla per procedura scritta, o inserire la questione nell’ordine del giorno della riunione successiva dell’assemblea generale. Se un membro dell’assemblea generale chiede che il progetto di misure sia esaminato in sede di riunione, la procedura scritta si considera chiusa senza adozione della proposta e il presidente convoca una riunione dell’assemblea generale il prima possibile.
8.14. Se necessario, l’assemblea generale può istituire organismi consultive e comitati.

##### **Art. 9** Comitato consultivo scientifico {#chap_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--9}
9.1. I membri del comitato consultivo scientifico sono nominati dall’assemblea generale. Il comitato consultivo scientifico ad alto livello è composto da ricercatori indipendenti[^1]da ERIC CLARIN. Nel comitato sono rappresentate sia le competenze relative alle risorse e agli strumenti linguistici sia le comunità di utenti.
9.2. Il numero dei membri del comitato consultivo scientifico è stabilito dall’assemblea generale. Questo numero non dovrebbe essere inferiore a cinque né superiore a dieci.
9.3. La durata del mandato dei membri del comitato consultivo scientifico è tre anni, con possibilità di un secondo mandato, previa decisione dell’assemblea generale.
9.4. Il comitato consultivo scientifico fornisce contributi all’assemblea generale mediante consulenze richieste e non sollecitate su questioni strategiche, anche in materia di prospettive, nuove iniziative, piani di lavoro e assicurazione della qualità. Il comitato consultivo scientifico può fornire un contributo all’assemblea generale per la valutazione dei progressi dei lavori e dei servizi offerti da ERIC CLARIN.
9.5. Il presidente del comitato consultivo scientifico è nominato dall’assemblea generale. Il regolamento interno del comitato consultivo scientifico si fonda sul modello generale di regolamento interno del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

##### **Art. 10** Forum dei coordinatori nazionali {#chap_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--10}
10.1. Ogni paese dotato di statuto di membro o di osservatore deve designare un coordinatore nazionale. Il coordinatore nazionale deve costituire il principale collegamento tra ERIC CLARIN e il consorzio nazionale.

I coordinatori nazionali devono assicurare il rispetto da parte del loro paese delle politiche e delle strategie adottate dall’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN.
10.2. Ogni organizzazione intergovernativa dotata di una struttura operativa e dello statuto di membro o di osservatore è tenuta a designare un coordinatore. Il coordinatore funge da collegamento principale tra ERIC CLARIN e le unità operative dell’organizzazione intergovernativa.

Il coordinatore deve assicurare il rispetto da parte della propria organizzazione delle politiche e delle strategie dell’assemblea generale per lo sviluppo e la valorizzazione di CLARIN.

Nel resto del presente statuto il termine «coordinatore nazionale» comprende anche i coordinatori nominati da organizzazioni intergovernative.
10.3. Del Forum dei coordinatori nazionali fanno parte tutti i coordinatori nazionali. Spetta al Forum dei coordinatori nazionali coordinare l’attuazione e il funzionamento dell’infrastruttura CLARIN a livello nazionale, in sintonia con le strategie messe a punto dall’assemblea generale. Il Forum garantisce la coerenza e la coesione in seno a CLARIN e la collaborazione tra i membri. Inoltre, riferisce i risultati ottenuti e le proprie raccomandazioni al consiglio di amministrazione. A sua volta il consiglio di amministrazione può essere invitato a partecipare alle riunioni del Forum.
10.4. Il presidente del Forum dei coordinatori nazionali è eletto secondo il regolamento interno del Forum.
10.5. Il regolamento interno del Forum dei coordinatori nazionali si basa sul modello generale di regolamento interno messo a punto dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

##### **Art. 11** Direttore esecutivo {#chap_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--11}
11.1. Il direttore esecutivo di ERIC CLARIN è nominato dall’assemblea generale in base a una procedura di assunzione aperta da questa definita. Il direttore esecutivo seleziona e nomina persone di alto livello che entreranno a far parte del consiglio di amministrazione (cfr. art. 12). Il direttore esecutivo informa l’assemblea generale della nomina dei direttori. È il rappresentante legale di ERIC CLARIN. Inoltre, è responsabile della gestione corrente di ERIC CLARIN.
11.2. Il mandato del direttore esecutivo ha durata quinquennale e può essere oggetto di una proroga amministrativa, vale a dire in assenza di concorso, stabilita dall’assemblea generale per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza del mandato quinquennale o del periodo di proroga è bandito un nuovo invito a manifestare interesse.

##### **Art. 12** Consiglio di amministrazione {#chap_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--12}
12.1. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore esecutivo e da un certo numero di altri direttori. Tale numero è approvato dall’assemblea generale. La politica e la procedura di nomina sono approvate dall’assemblea generale.
12.2. Il direttore esecutivo nomina il vicedirettore esecutivo tra i membri del consiglio di amministrazione. Il vicedirettore esecutivo sostituisce il direttore esecutivo in sua assenza o in caso di conflitto di interessi.
12.3. Ad eccezione del direttore esecutivo, il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha durata biennale ed è rinnovabile per un ulteriore mandato su decisione del direttore esecutivo. In casi particolari è possibile fare un’eccezione e superare il limite massimo di due mandati.
12.4. Il consiglio di amministrazione costituisce l’organo esecutivo di ERIC CLARIN. Il consiglio di amministrazione è responsabile del corretto funzionamento di ERIC CLARIN, tenuto conto delle istruzioni e decisioni dell’assemblea generale nonché dei contributi e dei feedback di altri consigli e comitati.
12.5. Il consiglio di amministrazione stabilisce un modello generale di regolamento interno ad uso di tutti i consigli e i comitati menzionati nel presente statuto e approva il regolamento interno di ciascun consiglio e comitato. Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello generale.
12.6. Il direttore esecutivo presiede il consiglio di amministrazione.

##### **Art. 13** Comitato permanente dei centri tecnici CLARIN {#chap_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--13}
13.1. È istituito un comitato permanente dei centri tecnici CLARIN. Detto comitato è composto dai direttori (o dai rappresentanti da questi designati) di un centro tecnico per ciascun osservatore o membro di CLARIN. Il comitato permanente può invitare un rappresentante di un centro terzo a partecipare alle riunioni in qualità di osservatore.
13.2. Il comitato permanente dei centri CLARIN ha il compito di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità dei servizi d’infrastruttura attraverso proposte di attuazione nonché l’attività di coordinamento tra i centri e i membri. L’organo in questione riferisce i risultati ottenuti e le proprie raccomandazioni al Forum dei coordinatori nazionali e al consiglio di amministrazione. Il presidente del Comitato permanente è eletto secondo il regolamento interno di tale organo.
13.3. Il comitato permanente costituisce per i centri CLARIN una sede per lo scambio di idee e di esperienze. Il ruolo del comitato permanente è fornire consulenza e formulare richieste e proposte a ERIC CLARIN e ai coordinatori nazionali al fine di garantire la coerenza, la conformità e la stabilità di servizi.
13.4. Il regolamento interno del comitato permanente è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

##### **Art. 14** Gruppi di lavoro {#chap_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--14}
14.1. Il direttore esecutivo può istituire e sciogliere gruppi di lavoro incaricati di trattare argomenti che richiedono particolare attenzione e che non possono essere trattati dal consiglio di amministrazione. Uno dei comitati deve denotare competenze in materia di questioni etiche.
14.2. Il regolamento interno dei gruppi di lavoro è basato sul modello generale elaborato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione.

## **Capo 5** Aspetti Finanziari {#chap_5}
##### **Art. 15** Principi di bilancio e contabilità {#chap_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--15}
15.1. L’esercizio finanziario di ERIC CLARIN inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
15.2. Tutte le voci di entrata e di spesa di ERIC CLARIN sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio annuale. Il bilancio annuale è conforme ai principi di trasparenza.
15.3. I conti di ERIC CLARIN sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.
15.4. ERIC CLARIN è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
15.5. ERIC CLARIN assicura che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.
15.6. ERIC CLARIN tiene conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche.

##### **Art. 16** Responsabilità {#chap_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--16}
16.1. ERIC CLARIN è responsabile dei propri debiti.
16.2. I membri non sono responsabili in solido per i debiti di ERIC CLARIN.
16.3. La responsabilità finanziaria di ciascun membro in relazione ai debiti e alle passività di ERIC CLARIN è limitata ai rispettivi contributi versati a ERIC CLARIN conformemente all’allegato 2.
16.4. ERIC CLARIN sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento di CLARIN.

## **Capo 6** Presentazione di relazioni alla Commissione {#chap_6}
##### **Art. 17** Presentazione di relazioni alla Commissione {#chap_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--17}
17.1. ERIC CLARIN elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare degli aspetti scientifici, operativi e finanziari delle sue attività. Tale relazione è approvata dall’assemblea generale e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi al termine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.
17.2. ERIC CLARIN informa la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento delle sue funzioni o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 723/2009.

## **Capo 7** Politiche {#chap_7}
##### **Art. 18** Accordi con terzi {#chap_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--18}
18.1. Laddove lo ritenga utile per ERIC CLARIN, previa consultazione dell’assemblea generale e del Forum dei coordinatori nazionali, il consiglio di amministrazione può contrarre accordi con terzi, quali singole istituzioni e autorità regionali in paesi che non sono membri di CLARIN.
18.2. Possono chiedere di stipulare accordi con ERIC CLARIN le istituzioni di paesi non membri o altre parti di cui all’articolo 18.1 che desiderino contribuire alle sue attività fornendo consulenza, servizi, risorse linguistiche e tecnologia. Tali accordi definiscono il servizio/contributo fornito dalla parte e specificano i diritti di accesso, la quota di sottoscrizione e altre condizioni in relazione al suddetto contributo. È indispensabile che gli utenti accedano ai dati, agli strumenti e ai servizi di CLARIN tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione concordato.

##### **Art. 19** Politiche di accesso per gli utenti {#chap_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--19}
19.1. Nel caso di ricercatori accademici di paesi membri di CLARIN, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi offerti da ERIC CLARIN, conformemente all’autorizzazione dei fornitori di contenuti e previa autenticazione concordata, approvata da ERIC CLARIN, tutti i dipendenti e gli studenti di istituti di ricerca quali università, centri di ricerca, musei e biblioteche di ricerca.
19.2. Nel caso di ricercatori di paesi non membri, potranno accedere ai dati, strumenti e servizi di CLARIN tutti i dipendenti e gli studenti di un istituto di ricerca che abbia versato una quota di sottoscrizione secondo i principi stabiliti nell’allegato 2. È indispensabile che gli utenti accedano ai dati, agli strumenti e ai servizi di CLARIN tramite un sistema di autenticazione e autorizzazione concordato.
19.3. Nel caso di altre istituzioni, imprese e analoghi tipi di utenti specifici non accademici, nonché di singoli ricercatori accademici non appartenenti a un’istituzione, l’accesso può essere concesso dietro pagamento di una tassa. È indispensabile che gli utenti di dati, strumenti e servizi di CLARIN facciano parte di un sistema di autenticazione e autorizzazione concordato.
19.4. L’accesso del pubblico è autorizzato salvo nel caso di risorse o servizi soggetti a condizioni di licenza imposte dai proprietari. È autorizzato l’accesso a metadati, risorse a codice sorgente aperto e risorse ad accesso aperto.
19.5. Anche in caso di accesso autorizzato ai sensi dell’articolo da 19.1 a 19.4, determinati servizi o risorse possono essere soggetti al pagamento di una tassa su richiesta del proprietario.

##### **Art. 20** Politica di valutazione scientifica {#chap_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--20}
20.1. In quanto facilitatore delle attività di ricerca, ERIC CLARIN incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati di ricerca. A prescindere da questo principio, ERIC CLARIN promuove una ricerca di qualità e sostiene una cultura di buone pratiche mediante attività di formazione.

Se, per motivi di capacità, occorre limitare l’accesso ai dati o agli strumenti di ricerca di CLARIN e operare una selezione dei progetti, l’eccellenza scientifica dei progetti proposti è giudicata nell’ambito di valutazioni*inter pares* effettuate da esperti indipendenti; l’assemblea generale, sentito il parere del comitato consultivo scientifico, stabilisce i criteri e le procedure da seguire al riguardo. Tali criteri devono tener conto anche della necessità di riservare parte della capacità a idee totalmente nuove, che possono non avere ancora raggiunto una piena maturazione o la cui eccellenza scientifica non sia ampiamente riconosciuta. I valutatori sono selezionati dal consiglio di amministrazione in conformità con la politica in materia di valutazione.
20.2. La valutazione di ERIC CLARIN e dei suoi risultati rientrano fra le competenze del comitato consultivo scientifico ai sensi dell’articolo 9.4.

##### **Art. 21** Politica di diffusione {#chap_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--21}
21.1. ERIC CLARIN promuove l’infrastruttura CLARIN e incoraggia i ricercatori ad intraprendere progetti nuovi e innovativi e ad avvalersi di CLARIN nel loro percorso di istruzione superiore.
21.2. In linea generale, ERIC CLARIN incoraggia i ricercatori a mettere a disposizione del pubblico i risultati delle loro ricerche e chiede ai ricercatori di paesi membri di rendere disponibili i loro risultati attraverso l’infrastruttura CLARIN.
21.3. La politica di diffusione identifica i vari gruppi di destinatari e CLARIN si avvale di diversi canali, come il portale web, la newsletter, seminari, conferenze, pubblicazioni di articoli su riviste e quotidiani, per raggiungere il pubblico interessato.

##### **Art. 22** Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale {#chap_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--22}
22.1. I diritti di proprietà intellettuale dei risultati generati da ERIC CLARIN appartengono a ERIC CLARIN e sono gestiti dal consiglio di amministrazione.
22.2. In linea generale si privilegiano i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto.
22.3. ERIC CLARIN fornisce ai ricercatori (in particolare attraverso il sito web) orientamenti volti a garantire che l’attività di ricerca realizzata con materiale messo a disposizione da ERIC CLARIN si svolga nel rispetto dei diritti dei proprietari dei dati e della vita privata delle persone.
22.4. ERIC CLARIN garantisce che gli utenti accettino i termini e le condizioni di accesso e che siano predisposte idonee misure di sicurezza con riguardo alle procedure interne di archiviazione e trattamento.
22.5. ERIC CLARIN predispone modalità ben definite per indagare su presunte violazioni della sicurezza e della riservatezza per quanto riguarda i dati di ricerca.

##### **Art. 23** Politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità {#chap_7/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--23}
23.1. ERIC CLARIN applica al proprio personale una politica di pari opportunità. I contratti di lavoro rispettano la normativa nazionale del paese nel cui territorio è impiegato il personale.
23.2. ERIC CLARIN seleziona il miglior candidato per ciascuna funzione, a prescindere dall’origine, dalla nazionalità, dalla religione o dal genere.

##### **Art. 24** Politica in materia di appalti pubblici ed esenzioni fiscali {#chap_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--24}
24.1. ERIC CLARIN tratta i candidati e gli offerenti di un appalto in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell’Unione europea. La politica di ERIC CLARIN in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. Essendo CLARIN un’infrastruttura distribuita, l’aggiudicazione degli appalti è effettuata in parte dai singoli membri, in conformità delle rispettive norme e procedure nazionali in materia di appalti pubblici, e in parte dalla stessa ERIC CLARIN.
24.2. Il direttore esecutivo è responsabile di tutti gli appalti di ERIC CLARIN. Tutte le gare d’appalto sono adeguatamente pubblicizzate sul sito web di ERIC CLARIN e nei territori dei membri e degli osservatori. Per gli appalti di importo superiore a 200 000 EUR ERIC CLARIN rispetta i principi stabiliti dalle direttive UE sugli appalti pubblici e dalla conseguente legislazione nazionale applicabile. Le decisioni di aggiudicazione sono pubblicate e comprendono una giustificazione esaustiva. L’assemblea generale adotta modalità di esecuzione volte a definire in modo dettagliato i criteri e le procedure in materia di appalti.
24.3. Nell’aggiudicazione di appalti connessi ad attività di CLARIN, i membri e gli osservatori tengono in debito conto le esigenze, i requisiti tecnici e le specifiche di ERIC CLARIN definiti dagli organismi competenti.
24.4. Le esenzioni dall’IVA e dall’accisa secondo la direttiva 2006/112/CE[^2]e in conformità con il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio[^3], che stabilisce le misure di attuazione della direttiva 2006/112/CE, nonché secondo la direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa alle disposizioni per i prodotti soggetti ad accisa[^4]sono limitate agli acquisti da parte di ERIC CLARIN di beni e servizi destinati a un uso ufficiale ed esclusivo di ERIC CLARIN e realizzati esclusivamente per le attività non economiche di ERIC CLARIN in linea con le sue attività. Le esenzioni dall’IVA e dall’accisa sono limitate agli acquisti superiori a 250 EUR. Gli appalti aggiudicati da singoli membri non possono beneficiare di tali esenzioni. Non si applicano ulteriori limitazioni.

##### **Art. 25** Politica in materia di dati {#chap_7/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--25}
25.1. In linea generale ERIC CLARIN privilegia i principi di codice sorgente aperto e accesso aperto, nel rispetto tuttavia delle licenze esistenti.
25.2. ERIC CLARIN rende visibili al pubblico le risorse e gli strumenti linguistici mediante descrizioni di metadati di base.

## **Capo 8** Durata, scioglimento, controversie, disposizioni concernenti la costituzione {#chap_8}
##### **Art. 26** Durata {#chap_8/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--26}
26.1. ERIC CLARIN è istituita per una durata indeterminata.

##### **Art. 27** Scioglimento {#chap_8/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--27}
27.1. Lo scioglimento di ERIC CLARIN avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 8.2 e 8.8.
27.2. L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da ERIC CLARIN alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla data dell’adozione.
27.3. Le attività restanti dopo l’estinzione dei debiti di ERIC CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a ERIC CLARIN specificati nell’allegato 2. In conformità dell’articolo 16.3, le passività restanti previa inclusione delle attività di ERIC CLARIN sono ripartite tra i membri proporzionalmente all’importo cumulato dei rispettivi contributi annuali a ERIC CLARIN di cui all’allegato 2.
27.4. ERIC CLARIN ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.
27.5. ERIC CLARIN cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella*Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

##### **Art. 28** Diritto applicabile {#chap_8/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--28}
28.1. A ERIC CLARIN si applicano, in ordine di precedenza, le seguenti disposizioni:
a. il diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 723/2009;
b. il diritto dei Paesi Bassi per gli aspetti non contemplati (o solo parzialmente contemplati) dal diritto dell’Unione;
c. il presente statuto.

##### **Art. 29** Vertenze {#chap_8/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--29}
29.1. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a statuire sulle vertenze tra i membri riguardo a ERIC CLARIN o tra questi ed ERIC CLARIN, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui l’Unione sia parte in causa.
29.2. Alle vertenze tra ERIC CLARIN e i terzi si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non contemplati dalla legislazione dell’Unione, la legge olandese determina la giurisdizione competente per la risoluzione di tali vertenze.

##### **Art. 30** Disponibilità dello statuto {#chap_8/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--30}
30.1. Una versione aggiornata dello statuto è messa in permanenza a disposizione del pubblico sul sito web e presso la sede legale di ERIC CLARIN.

##### **Art. 31** Disposizioni concernenti la costituzione {#chap_8/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--31}
31.1. Una riunione costitutiva dell’assemblea generale è convocata dal paese ospitante non appena possibile e comunque entro 45 giorni di calendario dall’entrata in vigore della decisione della Commissione di istituire ERIC CLARIN.
31.2. Il paese ospitante notifica ai membri fondatori qualsiasi azione legale urgente specifica che debba essere attuata a nome di ERIC CLARIN prima della riunione costitutiva. Se nessun membro fondatore solleva obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica, l’azione legale è intrapresa da una persona debitamente autorizzata dal paese ospitante.

##### **Allegato 1** {#annex_1}

### Elenco dei membri e degli osservatori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--annex-1}
Nel presente allegato è riportato l’elenco dei membri, degli osservatori, e dei soggetti che li rappresentano.<br />Ultimo aggiornamento: giugno 2025.

#### Membri {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--annex-1/lvl_u1}
| Paese / Organizzazione intergovernativa | Soggetto rappresentante | Fondazione |
| --- | --- | --- |
| Repubblica d’Austria | Ministero federale dell’istruzione, della scienza e della ricerca | x |
| Repubblica di Bulgaria | Ministero dell’istruzione, della gioventù e della scienza | x |
| Repubblica Ceca | Ministero dell’istruzione, della gioventù e dello sport (MEYS) | x |
| Regno di Danimarca | Agenzia danese per la scienza, la tecnologia e l’innovazione (DASTI) | x |
| Repubblica di Estonia | Ministero dell’istruzione e della ricerca | x |
| Repubblica federale di Germania | Ministero federale dell’istruzione e della ricerca (BMBF) | x |
| Regno dei Paesi Bassi | Ente olandese per la ricerca scientifica (NWO) | x |
| Repubblica di Polonia | Ministero della scienza e dell’istruzione superiore | x |
| Ungheria | Ufficio nazionale per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione | |
| Islanda | Istituto Árni Magnússon per gli studi islandesi | |
| Repubblica del Sudafrica | Centro sudafricano per le risorse linguistiche digitali (SADiLaR) | |
| Repubblica di Cipro | Ministero dell’istruzione, della cultura, dello sport e della gioventù (MOEC) | |
| Repubblica di Croazia | Ministero della scienza e dell’istruzione | |
| Repubblica di Finlandia | Ministero dell’istruzione e della cultura | |
| Repubblica di Lettonia | Istituto di matematica e informatica dell’Università della Lettonia (ICMS UL) | |
| Repubblica di Lituania | Ministero dell’istruzione e della scienza | |
| Repubblica di Slovenia | Ministero per l’istruzione, la scienza e lo sport (MIZS) | |
| Repubblica Ellenica | Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi | |
| Repubblica Italiana | Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) | |
| Repubblica Portoghese | Fondazione per la scienza e tecnologia | |
| Regno del Belgio | Vlaamse Overheid – Departement Economie, Wetenscap en Innovatie (EWI), Région wallonne – Service public de Wallonie- Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi & de la Recherche (EER), Autorité fédérale/Federale overheid – Belgian Science Policy Office (BELSPO) | |
| Regno di Spagna | Ministero della scienza, dell’innovazione e delle università | |
| Regno di Norvegia | Ministero dell’istruzione e della ricerca | |
| Regno di Svezia | Consiglio svedese per la ricerca (SRC) | |
| Confederazione Svizzera | Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) | |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | Consiglio per la ricerca nelle arti e nelle scienze umane | |

#### Osservatori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--annex-1/lvl_u2}
Nessuno
##### **Allegato 2** {#annex_2}

### Quota annuale {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--annex-2}
#### Criteri {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.139.3--annex-2/lvl_u1}
Per i primi due quinquenni i criteri di seguito specificati sono stati usati per calcolare i contributi di cassa annuali versati da membri, osservatori e singole istituzioni di paesi non membri che hanno aderito a ERIC CLARIN durante l’anno 1 di CLARIN (p. es. 2012). A partire dal 2023 e fino al 2027 si applicano i medesimi criteri. Per i paesi al di fuori dell’Europa l’assemblea generale può discostarsi da tali criteri. Entro la fine del 2027 l’assemblea stabilisce il metodo di calcolo per i periodi successivi.

I criteri applicabili sono i seguenti:
a. le quote sono calcolate in base al prodotto interno lordo (PIL) di un determinato paese, in percentuale rispetto al PIL dell’Unione Europea. Questa percentuale arrotondata indica il numero di quote che un paese pagherà come contributo annuale (cfr. tabella 1 riportata di seguito);
b. a partire dal 2023, il contributo che i Paesi Bassi sono tenuti a versare a CLARIN, in qualità di paese ospitante, è di 370 459 EUR; questa somma è composta dalla quota a carico del paese basata sul PIL, a cui si aggiunge una tassa di ospitalità di 297 101 EUR. L’intero contributo è soggetto al criterio di aumento annuale, come specificato alla lettera (e);
c. per gli altri membri la quota massima per l’anno 1 è pari a 200 000 EUR; ad eccezione del paese ospitante, nessun membro paga più di 17 volte la quota minima;
d. la quota minima dei membri per l’anno 1 è pari a 11 800 EUR (l’ammontare di una quota);
e. la quota di ogni membro è fissata per un periodo di cinque anni ed è maggiorata ogni anno del 2 per cento per compensare l’aumento dei costi. A partire dal 2018, l’importo esatto per ciascun membro è specificato nella Tabella 2 riportata di seguito;
f. ai membri che aderiscono negli anni successivi è applicata la quota indicizzata fissata per l’anno in questione;
g. agli osservatori è applicata la quota di adesione minima indicizzata specificata nella Tabella 1 riportata di seguito;
h. alle istituzioni individuali di paesi non membri è applicata la quota minima indicizzata specificata nella Tabella 1 riportata di seguito;
i. ai soggetti che aderiscono nel corso dell’anno è applicato un contributo proporzionale al numero di mesi rimanenti dell’anno in questione, a decorrere dal primo giorno del mese di adesione;
j. a partire dal 2023 le quote sono calcolate in base al prodotto interno lordo (PIL) di un determinato paese nel 2021, in percentuale rispetto al PIL dell’Unione Europea nel medesimo anno (in base ai dati di Eurostat), dopo aver adeguato quest’ultimo valore per compensare i potenziali effetti negativi dell’uscita del Regno Unito dall’UE nel 2020 sulle quote di adesione. La correzione è effettuata moltiplicando il PIL dell’UE per 100/(100 – 15,27), dove 15,27 rappresenta la percentuale del PIL del Regno Unito nel 2019. Lo schema nella Tabella 1 mostra l’ammontare del contributo dopo l’applicazione dell’adeguamento dovuto alla Brexit e l’arrotondamento delle percentuali.

Tabella 1

La percentuale del prodotto interno lordo dell’Unione è arrotondata all’unità più vicina (corrispondente al numero di quote) (all’unità superiore, se inferiore a 5, a quella inferiore negli altri casi) e moltiplicata per il contributo minimo:

| % del PIL UE con adeguamento | # Numero di quote | Contributo in EUR nel 2023 |
| --- | --- | --- |
| ≤ 1 | 1 | 14 672 |
| > 1 e ≤ 2 | 2 | 29 343 |
| > 2 e ≤ 3 | 3 | 44 015 |
| > 3 e ≤ 4 | 4 | 58 687 |
| > 4 e < 6 | 5 | 73 358 |
| ≥ 6 e <7 | 6 | 88 030 |
| etc. | … | … |
| ≥ 16 e < 17 | 16 | 234 746 |
| ≥ 17 | 17 | 249 41 |

Tabella 2

Importi risultanti relativi alla quota di adesione a carico di 39 membri (potenziali):

| Membro (potenziale) | % PIL UE 2021 (adeguamento Brexit) | Quota<br>di base 2023 | | Con maggiorazione annuale del 2 % | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Montenegro | 0,03 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Liechtenstein | 0,04 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Kosovo | 0,05 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Macedonia del Nord | 0,07 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Malta | 0,09 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Albania | 0,09 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,11 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Islanda | 0,13 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Cipro | 0,14 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Estonia | 0,18 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Lettonia | 0,19 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Slovenia | 0,31 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Serbia | 0,31 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Lituania | 0,32 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Croazia | 0,34 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Bulgaria | 0,40 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Lussemburgo | 0,43 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Slovacchia | 0,57 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Ungheria | 0,90 | 14 672 | | 14 965 | 15 264 | 15 570 | 15 881 |
| Grecia | 1,07 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Portogallo | 1,24 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Repubblica ceca | 1,40 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Romania | 1,41 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Finlandia | 1,48 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Danimarca | 1,97 | 29 343 | | 29 930 | 30 529 | 31 139 | 31 762 |
| Austria | 2,37 | 44 015 | | 44 895 | 45 793 | 46 709 | 47 643 |
| Norvegia | 2,39 | 44 015 | | 44 895 | 45 793 | 46 709 | 47 643 |
| Irlanda | 2,47 | 44 015 | | 44 895 | 45 793 | 46 709 | 47 643 |
| Belgio | 2,97 | 44 015 | | 44 895 | 45 793 | 46 709 | 47 643 |
| Svezia | 3,11 | 58 687 | | 59 860 | 61 058 | 62 279 | 63 524 |
| Polonia | 3,37 | 58 687 | | 59 860 | 61 058 | 62 279 | 63 524 |
| Turchia | 4,02 | 73 358 | | 74 826 | 76 322 | 77 849 | 79 405 |
| Svizzera | 4,03 | 73 358 | | 74 826 | 76 322 | 77 849 | 79 405 |
| Paesi Bassi | 5,05 | 370 459 | | 377 868 | 385 425 | 393 134 | 400 997 |
| Spagna | 7,07 | 102 702 | | 104 756 | 106 851 | 108 988 | 111 168 |
| Italia | 10,41 | 146 716 | | 149 651 | 152 644 | 155 697 | 158 811 |
| Francia | 14,56 | 205 403 | | 209 512 | 213 702 | 217 976 | 222 335 |
| Regno Unito | 15,27 | 215 760 | | 224 477 | 228 966 | 233 546 | 238 216 |
| Germania | 20,94 | 249 419 | | 254 407 | 259 495 | 264 685 | 269 979 |

[^1]: Indipendente nel senso che non esiste un conflitto di interessi.
[^2]: Del 28 novembre 2006 (art. 143 par. 1, lett. g) e art. 151, par. 1, lett. b) relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, GU L 347 del 11.12.2006, pag. 1.
[^3]: Del 15 marzo 2011 (artt. 50 e 51), GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.
[^4]: Del 16 dicembre 2008, GU L 9 del 14.1.2009, pagg. 12–30, che abroga la direttiva 92/12/CEE.