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^^RU **2025** 436

# Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ERIC CLARIN

Dichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata il 16 aprile 2025<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 1° maggio 2025

(Stato 1° maggio 2025)

Traduzione

1.  In vista della sua domanda di adesione a ERIC CLARIN la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:
(a) ERIC CLARIN ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009[^1]relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC).
(b) L’adesione della Svizzera a ERIC CLARIN è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.

2.  La Svizzera accorda a ERIC CLARIN un trattamento conforme:
(a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 paragrafo 1 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006[^2]relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019[^3]che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto di ERIC CLARIN; e
(b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014[^4]sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Di conseguenza ERIC CLARIN è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto di ERIC CLARIN.

3.  La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ERIC CLARIN.

[^1]: GU L 206 dell’8.8.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1261/2013, GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1.
[^2]: GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/890, GU L 155 dell’8.6.2022, pag. 1.
[^3]: GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2022/543, GU L 107 del 6.4.2022, pag. 13.
[^4]: GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65; modificata da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2495, GU L 2023/2495, 16.11.2023.