0.423.14

^^RU **2024** 510

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Istituto Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relativo alla partecipazione scientifica della Svizzera dal 2024

Concluso il 6 giugno 2024<br />Entrato retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024

(Stato 27 novembre 2024)

La Confederazione Svizzera,<br />rappresentata da Martina Hirayama, Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI , Berna, Svizzera,<br />(di seguito denominata «la Svizzera»),<br />e<br />l’Istituto Max von Laue-Paul Langevin, ILL,<br />una società di diritto francese (société civile) con sede in 71 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble, Francia, iscritta al Registro del commercio e delle società (RCS) di Grenoble con il numero 779 555 887,<br />rappresentatodalsuo Direttore, il dottor Ken Andersen,<br />edal suo Responsabile amministrativo, Martin Walter,<br />(di seguito denominato «ILL»),

di seguito denominati collettivamente «Parti»:

riconoscendo il valido contributo apportato dalla comunità svizzera di diffusione neutronica alla vita scientifica dell’ILL dal 1988, e nell’intento di estendere ulteriormente le opportunità degli scienziati svizzeri attivi nel campo della diffusione neutronica di lavorare al reattore a elevato flusso di Grenoble;

dichiarando di voler cooperare a scopi esclusivamente pacifici;

consapevoli che l’ILL è un’organizzazione senza scopo di lucro;

considerando la proficua collaborazione e i contributi apportati dalla Svizzera dal 1988 e l’efficace applicazione dell’Accordo relativo alla partecipazione scientifica concluso tra la Svizzera e l’ILL, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 ed estintosi il 31 dicembre 2023;

consapevoli che l’ILL prevede un programma operativo con 110 giorni di funzionamento del reattore nel 2024 e 160 giorni negli anni successivi;

desiderosi di prolungare la partecipazione della Svizzera per un periodo di almeno cinque anni, potenzialmente estendibile fino a dieci anni;

hanno concluso, riconoscendosi a vicenda la piena facoltà di farlo, un Accordo

retto dalle disposizioni seguenti:

##### **Art. 1** Campo d’applicazione dell’Accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--1}
1.1 Il presente Accordo disciplina le condizioni di partecipazione della Svizzera e dei suoi scienziati ai programmi e alle attività dell’ILL, compresi i compiti, gli oneri e i diritti specifici dell’ILL e della Svizzera derivanti da tale partecipazione per il periodo di cui all’articolo 10.1.
1.2 Conformemente allo statuto dell’ILL, ogni progetto di ricerca previsto e svolto presso l’ILL deve essere condotto esclusivamente da scienziati civili (progetti di ricerca e personale non militari) allo scopo di pubblicarne i risultati.

##### **Art. 2** Utilizzo dell’ILL {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--2}
2.1 Gli utenti della Svizzera hanno lo stesso diritto d’accesso al tempo di radiazione programmato all’ILL degli utenti dei Paesi associati all’ILL (Francia, Germania e Regno Unito). Gli scienziati della Svizzera possono pertanto sottoporre proposte di esperimenti a titolo personale o in collaborazione con scienziati di altri Paesi.
 In quest’ultimo caso almeno due terzi del team di progetto devono provenire da Paesi associati[^1]o Membri scientifici[^2]dell’ILL. Inoltre, il Direttore dell’ILL si riserva il diritto di limitare il numero di proposte che prevedono l’impiego di scienziati provenienti da Paesi non membri. La politica generale per la prenotazione e l’assegnazione del tempo di radiazione è pubblicata nel documento «ILL access policy», riportato nell’allegato 1.
2.2 Il tempo di radiazione è assegnato dal Direttore dell’ILL in base alla qualità scientifica emersa da una revisione paritaria (*peer review* ), ma è comunque proporzionale al contributo versato dalla Svizzera. Le proposte sono valutate da sottocomitati composti da scienziati qualificati che presentano rapporto al Consiglio scientifico dell’ILL. Alle proposte approvate è accordato lo stesso sostegno tecnico e di altra natura concesso alle proposte dei Paesi associati all’ILL.
2.3 Su questa base il presente Accordo prevede due opzioni per la Svizzera:
        – l’opzione 1, che implica un accordo della durata di cinque anni. Secondo questa opzione la Svizzera ha diritto fino al 2,17 per cento del tempo di radiazione annuo assegnato dall’ILL, calcolato come media mobile su tre anni di partecipazione scientifica;
        – l’opzione 2, che implica un accordo della durata di dieci anni. Secondo questa opzione la Svizzera ha diritto in media al 2,32 per cento del tempo di radiazione annuo assegnato dall’ILL, calcolato sull’intero periodo di dieci anni, ma distribuito come segue:
            – 3,05 per cento del tempo di radiazione annuo assegnato dall’ILL per i primi sette anni. In questo periodo, il diritto è anche calcolato come media mobile su tre anni di partecipazione scientifica,
            – 0,78 per cento del tempo di radiazione assegnato dall’ILL nel 2031,
            – 0,61 per cento del tempo di radiazione assegnato dall’ILL nel 2032,
            – 0,45 per cento del tempo di radiazione assegnato dall’ILL nel 2033.
 L’opzione 1 entra in vigore con la firma del presente Accordo.
 L’opzione 2 entra in vigore e sostituisce l’opzione 1 previo ricevimento della conferma ufficiale della Svizzera, inviata al più tardi entro la fine di dicembre 2024, dell’avvenuto completamento delle procedure interne per l’accettazione di tale opzione.[^3]
 Per permettere agli scienziati della Svizzera di generare un output il più elevato possibile di risultati scientifici d’eccellenza, conformemente alle esigenze della comunità di ricerca svizzera, è compiuto ogni sforzo per adottare misure d’accompagnamento supplementari che permettano agli utenti della Svizzera di sfruttare fino al 4,2 per cento (opzione 1) o fino al 5,1 per cento del tempo di radiazione disponibile (opzione 2). Queste misure d’accompagnamento si articolano in progetti d’interesse comune tra l’ILL e gli istituti di ricerca o le scuole universitarie svizzere e sono definite in appositi accordi di collaborazione.
 La realizzazione di tali misure d’accompagnamento è subordinata all’approvazione scritta degli Associati dell’ILL.
2.4 Il tempo di radiazione assegnato a scienziati di Paesi non associati o a Membri non scientifici che collaborano con scienziati della Svizzera è preso in considerazione come descritto nel documento «ILL access policy».
2.5 A luglio di ogni anno il Direttore dell’ILL e i rappresentanti della Svizzera esaminano il rapporto tra diritto al tempo di radiazione e tempo di radiazione effettivamente concesso alla Svizzera in quell’anno. In presenza di una discrepanza si effettuano i seguenti adeguamenti:
        – in presenza di un sottoutilizzo del tempo di radiazione, l’ILL e la Svizzera si adoperano per trovare soluzioni volte ad aumentarlo;
        – un sovrautilizzo del tempo di radiazione fino a 1,2 volte il tempo previsto in questo periodo può essere autorizzato dall’ILL a seconda della valutazione del tempo di radiazione effettuata dai sottocomitati del Consiglio scientifico ai sensi dell’articolo 2.2;
        – un sovrautilizzo del tempo di radiazione al di sopra di 1,2 volte il tempo previsto in questo periodo può essere autorizzato dall’ILL a seconda della valutazione del tempo di radiazione effettuata dai sottocomitati del Consiglio scientifico ai sensi dell’articolo 2.2 e conformemente alle condizioni fissate dalle misure d’accompagnamento concordate per il corrispondente utilizzo del tempo di radiazione;
        – qualora le condizioni che consentono un sovrautilizzo del tempo di radiazione al di sopra del fattore di 1,2 non dovessero essere soddisfatte, la Direzione dell’ILL adegua il tempo di radiazione assegnato agli utenti della Svizzera per garantire che il tempo di radiazione medio, determinato su un periodo mobile di tre anni, corrisponda ai contributi versati dalla Svizzera conformemente al presente Accordo. La Svizzera non adegua in nessun caso tali contributi.
 Per calcolare la media mobile su tre anni per gli anni 2024 e 2025 viene preso in considerazione il tempo di radiazione assegnato negli anni 2022 e 2023.
2.6 Qualora la Svizzera non rinnovi la sua partecipazione oltre il 2028 per l’opzione 1 oppure oltre il 2033 per l’opzione 2, il tempo di radiazione assegnato alla Svizzera nell’ultimo anno contrattuale è adattato proporzionalmente in modo da evitare un sovrautilizzo al di sopra del fattore di 1,2 sull’intero periodo contrattuale.

##### **Art. 3** Disposizioni finanziarie {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--3}
3.1 *Contributo* 
 Per la sua partecipazione scientifica all’ILL la Svizzera versa un contributo annuo, tasse escluse, basato su una quota che varia a seconda della percentuale di tempo di radiazione concordata contrattualmente ed equivalente, per il periodo 2024−2028, all’1 per cento del budget annuo medio dell’ILL, ossia a **1 095 079** **euro** (un milione e novantacinquemilasettantanove euro, valore del 2023) per ogni punto percentuale di tempo di radiazione, come definito per il periodo in questione nelle stime finanziarie di lungo termine dell’autunno 2022 e annotato dal Comitato direttivo al punto 8.4 «Long-term financial plan» della sua 115^a^riunione. **–** **Per l’opzione 1** : per la percentuale di tempo di radiazione dell’ILL scelta dalla Svizzera secondo l’articolo 2.3, e senza tenere conto di un eventuale sovrautilizzo superiore a un fattore di 1,2 secondo l’articolo 2.5, il contributo annuo ammonta a **2 526 315** **euro** (due milioni e cinquecentoventiseimilatrecentoquindici euro, valore del 2023).
         La Svizzera versa i seguenti contributi finanziari (in euro), includendovi l’indicizzazione di cui all’articolo 3.2:

| Anno | Contributo della Svizzera (in euro) |
| --- | --- |
| 2024 | 2 513 263 € |
| 2025 | 2 526 316 € |
| 2026 | 2 539 368 € |
| 2027 | 2 526 316 € |
| 2028 | 2 526 316 € |

 **–** **Per l’opzione 2** : per la percentuale di tempo di radiazione dell’ILL scelta dalla Svizzera secondo l’articolo 2.3, e senza tenere conto di un eventuale sovrautilizzo superiore al fattore di 1,2 di cui all’articolo 2.5, ma considerando l’indicizzazione di cui all’articolo 3.2, la Svizzera versa i seguenti contributi finanziari (in euro):

| Anno | Contributo della Svizzera (in euro) |
| --- | --- |
| 2024 | 2 513 263 € |
| 2025 | 3 840 211 € |
| 2026 | 3 736 421 € |
| 2027 | 3 736 421 € |
| 2028 | 3 632 632 € |
| 2029 | 3 965 263 € |
| 2030 | 3 965 263 € |
| 2031 | 1 000 000 € |
| 2032 | 800 000 € |
| 2033 | 600 000 € |

 A seconda dell’opzione scelta, i contributi annui per il periodo in questione sono indicizzati all’inflazione conformemente all’articolo 3.2.
3.2 *Indicizzazione* **–** **Per l’opzione 1** : il contributo di cui all’articolo 3.1 è soggetto a un aumento annuo del 2 per cento, a meno che l’indice dei prezzi dell’anno precedente (produzione industriale) per la Francia, pubblicato dall’OCSE nei suoi «Principali indicatori economici», superi il 2 per cento. In tal caso, la percentuale del tempo di radiazione dell’ILL assegnata alla Svizzera è ridotta per rimanere in linea con il contributo svizzero di cui all’articolo 3.1, tenendo conto dell’indice dei prezzi OCSE più elevato (produzione industriale) disponibile al momento della richiesta di contributi.
         **–** **Per l’opzione 2** : nel contributo di cui all’articolo 3.1 è compreso un aumento annuo del 2 per cento.
3.3 *Revisione* 
 Se la valutazione di cui all’articolo 2.5 identifica un sovrautilizzo del tempo di radiazione superiore a un fattore di 1,2, la Direzione dell’ILL adegua il tempo di radiazione da assegnare per garantire che il suo utilizzo medio durante il periodo mobile di tre anni corrisponda alla quantità di tempo di radiazione da utilizzare concordata contrattualmente, compreso un sovrautilizzo fino a un fattore di 1,2.
3.4 *Pagamento* 
 I contributi finanziari sono richiesti e versati in un’unica rata annuale. I pagamenti devono essere versati sul conto dell’ILL entro il 1° luglio. Le richieste di pagamento devono essere notificate almeno 60 giorni prima di questa scadenza.
3.5 *Modalità* 
3.5.1 A nome degli Associati e dei Membri scientifici, l’ILL investe prudentemente i fondi non immediatamente necessari per far fronte ai suoi obblighi finanziari.
3.5.2 Al termine di ogni trimestre gli interessi percepiti per lo stesso trimestre sono ripartiti tra gli Associati e i Membri scientifici in modo proporzionale ai loro contributi finanziari versati entro la scadenza prevista.
3.5.3 La quota degli interessi destinata alla Svizzera è stabilita annualmente in conformità al suo sistema di pagamento.
3.5.4 Se versa il proprio contributo 45 o più giorni prima della scadenza di cui all’articolo 3.4, la Svizzera riceve gli interessi per il relativo periodo.
3.5.5 Se non versa il contributo entro la scadenza prevista, la Svizzera non riceve alcun interesse per il relativo anno.
3.5.6 L’ILL si riserva il diritto di addebitare un interesse al tasso legale dei prestiti vigenti in Francia per la parte del contributo non versata entro 45 giorni dopo la scadenza cui all’articolo 3.4.
3.5.7 Il partner inadempiente deve pagare gli interessi dovuti contemporaneamente al contributo associativo non versato. Se non paga gli interessi addebitati sulla parte di contributo non corrisposta, l’ILL trattiene la quota di interessi maturata da tale partner nel corso degli anni precedenti.
3.5.8 Se la Svizzera non versa il suo contributo entro 60 giorni dopo la scadenza di cui all’articolo 3.4, l’ILL adotta ulteriori misure, quali ad esempio la sospensione dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno di tutti gli utenti della Svizzera.
3.5.9 Se la Svizzera non adempie al suo obbligo di pagamento per un periodo superiore a 90 giorni, l’ILL la avvisa che intende contrarre un prestito o uno scoperto di conto bancario per sopperire alla quota di contributo non ancora ricevuta. Se quest’ultima non è corrisposta interamente nelle sei settimane successive, l’ILL può contrarre il prestito o lo scoperto di conto. In tal caso gli interessi e gli altri costi relativi al prestito o allo scoperto di conto sono addebitati alla Svizzera.
3.5.10 I contributi versati dalla Svizzera sono impiegati in primo luogo per compensare o ridurre il contributo ancora dovuto dall’ultima richiesta di pagamento.
3.5.11 Il contributo della Svizzera è inserito nel bilancio dell’ILL e sottostà alle regole generali applicabili a tale bilancio. Per l’utilizzo del contributo non è previsto un conto di budget specifico o separato.
3.5.12 Durante il periodo di validità del presente Accordo, la Svizzera riceve i documenti trasmessi al Comitato direttivo dell’ILL, compresi i conti annuali finali e i rapporti della Commissione di verifica dei conti dell’ILL e dell’organo di revisione previsto dalla legge.

##### **Art. 4** Partecipazione nei comitati {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--4}
4.1 I Membri scientifici il cui contributo supera il livello dell’1 per cento della percentuale di tempo di radiazione concordata contrattualmente hanno il diritto di inviare un osservatore alle riunioni del Comitato direttivo dell’ILL. La Svizzera notifica per scritto il nominativo della persona designata al Direttore dell’ILL, che ne informa i membri del Comitato direttivo.
4.2 Conformemente ai termini di riferimento e al regolamento interno del Consiglio scientifico, il Direttore dell’ILL chiede ai Membri scientifici di nominare candidati per il Consiglio scientifico e per i relativi sottocomitati, con sufficiente anticipo sui tempi necessari per rinnovare tali organi.
4.3 I Membri scientifici dell’ILL nominano di comune accordo un osservatore presso il Sottocomitato per le questioni amministrative (SAQ). Notificano per scritto il nominativo della persona designata al Direttore dell’ILL, che ne informa i membri del SAQ.
4.4 I Membri scientifici dell’ILL nominano congiuntamente un osservatore incaricato di seguire una parte delle riunioni degli Associati. Notificano per scritto il nominativo della persona designata al Direttore dell’ILL, che ne informa gli Associati.

##### **Art. 5** Spese degli scienziati ospiti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--5}
Gli scienziati della Svizzera le cui proposte sono state accolte sono rimborsati dall’ILL per le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per effettuare i loro esperimenti presso l’ILL, conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL e alle condizioni di cui all’articolo 3.5.

##### **Art. 6** Ammissibilità ai posti dell’ILL {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--6}
6.1 Gli scienziati della Svizzera possono concorrere per i posti scientifici dell’ILL, compresi i posti a tempo determinato di post-dottorato e di dottorato. L’apertura dei bandi di concorso per posti a tempo determinato è comunicata alla Svizzera per consentire ai candidati della Svizzera di presentare le loro candidature.
6.2 L’ILL accoglie studenti post-doc e studenti dalla Svizzera che lavorano su tesi di dottorato nell’ambito delle scienze neutroniche. Per la durata del presente Accordo e a seconda dell’opzione scelta, la Svizzera ha diritto, per l’opzione 1 prevista dal presente Accordo, a due posti di dottorato finanziati per tre anni o a posti di post-dottorato equivalenti in termini finanziari o, per l’opzione 2 prevista dal presente Accordo, a quattro posti di dottorato finanziati per tre anni o a posti di post-dottorato equivalenti in termini finanziari.
6.3 Nel quadro del suo programma dottorale, l’ILL può inoltre accordare agli studenti della Svizzera un posto di dottorato per realizzare una tesi in un campo delle scienze neutroniche definito dall’ILL nel bando di concorso. Gli scienziati delle scuole universitarie e degli istituti di ricerca svizzeri sono autorizzati a presentare proposte di ricerca per ottenere borse di dottorato dell’ILL. Le proposte di ricerca sono valutate e selezionate in base alla qualità scientifica nel quadro di una procedura di revisione paritaria.

##### **Art. 7** Strumenti CRG (Collaborating Research Groups) {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--7}
I Membri scientifici il cui contributo è superiore all’1 per cento della percentuale di tempo di radiazione concordata contrattualmente sono autorizzati a partecipare al programma di strumenti CRG dell’ILL, conformemente alle disposizioni in vigore all’ILL.

##### **Art. 8** Gare d’appalto {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--8}
8.1 Le imprese e le istituzioni svizzere sono considerate nei bandi di gara dell’ILL.
8.2 La Svizzera nomina un consulente preposto alle gare d’appalto e notifica per scritto il suo nominativo al Direttore dell’ILL.
8.3 L’ILL informa il consulente del tipo di gare d’appalto che potrebbero essere indette negli anni successivi. A sua volta, il consulente assiste l’ILL nel tenere aggiornato un elenco di potenziali fornitori svizzeri che con ogni probabilità vantano le competenze e l’esperienza necessarie per collaborare ai progetti dell’ILL.
8.4 L’ILL invita i fornitori svizzeri a partecipare alle gare d’appalto se ritiene che dispongano dell’esperienza e delle competenze tecniche necessarie.

##### **Art. 9** Scambi di personale {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--9}
Gli eventuali scambi di personale tra scuole universitarie e/o istituti di ricerca svizzeri e l’ILL avvengono alle stesse condizioni come tra l’ILL e i suoi quattro Associati. Tali scambi concernono tra l’altro:
– bandi di concorso per posti scientifici permanenti o a tempo determinato e per posti di ingegneri e tecnici; e
– bandi di concorso per ospiti a lungo e a breve termine.

##### **Art. 10** Durata {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--10}
10.1 Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui esso viene firmato da entrambe le Parti. Copre il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 per l’opzione 1 o, a condizione che entro il dicembre 2024 sia inviata la conferma che la Svizzera accetta l’opzione 2 del presente Accordo, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2033 per l’opzione 2, ai sensi dell’articolo 2.3.
 Nell’ambito dell’opzione 2, qualora l’ILL arresti il reattore prima della fine del periodo contrattuale concordato, il presente Accordo termina nel momento in cui il reattore dell’ILL cessa di funzionare, alla data specifica della comunicazione ufficiale dell’ILL relativa all’arresto definitivo del reattore. In tal caso il contributo della Svizzera per l’anno corrispondente è versato*pro rata temporis* .
10.2 Allo scadere del periodo di partecipazione, l’ILL valuta il tempo di radiazione medio utilizzato dalla Svizzera nei cinque o dieci anni di partecipazione scientifica.
10.3 La pianificazione finanziaria a lungo termine è essenziale per il funzionamento di un’infrastruttura di ricerca su larga scala come l’ILL. Una partecipazione scientifica discontinua è molto difficile da gestire e può avere importanti ripercussioni sul funzionamento dell’ILL. Qualsiasi interruzione della partecipazione scientifica da parte della Svizzera comporta pertanto il ripagamento del 50 per cento della quota di adesione al momento del rinnovo da parte della Svizzera. La quota di adesione è definita in funzione della percentuale di tempo di radiazione concordata contrattualmente e ammonta all’1 per cento del capitale e delle riserve totali dell’ILL, secondo il suo bilancio contabile, per ogni punto percentuale di tempo di radiazione scelto.

##### **Art. 11** Arbitrato {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--11}
La Svizzera e l’ILL si sforzano di comporre amichevolmente qualsiasi controversia che potrebbe sorgere. Se non raggiungono un’intesa, la Svizzera e la Direzione dell’ILL nominano un arbitro, la cui decisione è vincolante per entrambe le Parti.

##### **Art. 12** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.423.14--12}
12.1 Il presente Accordo è soggetto al diritto francese.
12.2 Il presente Accordo è stato concluso e firmato in due copie originali nel luogo e alla data sottoindicati.

| Grenoble, 6 giugno 2024 | Grenoble, 6 giugno 2024 |
| --- | --- |
| Per l’ILL:<br>Ken Andersen <br>Direttore<br>Martin Walter <br>Responsabile amministrativo | Per la Svizzera:<br>Martina Hirayama <br>Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione |

[^1]: Gli Associati dell’ILL sono i seguenti: – in Francia: il «Centre National de la Recherche Scientifique» e il «Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives»; – in Germania: il «Forschungszentrum Jülich GmbH»; – nel Regno Unito: lo «United Kingdom Research and Innovation».
[^2]: Membri scientifici: Paesi che hanno concluso con l’ILL un accordo di partecipazione scientifica.
[^3]: L’attivazione dell’«Opzione 2» è entrata in vigore per la Svizzera il 27 nov. 2024. Essa sostituisce l’«Opzione 1» e prolunga la durata dell’Acc. fino al 31 dic. 2033 (RU  **2024**  766).