0.425.511

RU **2022** 50

*Traduzione* 

# Accordo tra la Svizzera e l’Osservatorio Square Kilometre Array concernente l’adesione della Svizzera all’Osservatorio Square Kilometre Array

Concluso il 17 dicembre 2021<br />Entrato in vigore il 19 gennaio 2022

(Stato 19  gennaio 2022)

La Svizzera<br />e<br />l’Osservatorio Square Kilometre Array<br />(diseguitodenominato «SKAO»),istituito dalla Convenzione istitutiva dell’Osservatorio Square Kilometre Array*[^1]* (Allegato 1), dal Protocollo<br />sui privilegi e sulle immunità e dal Protocollo finanziario a essa allegati,<br />entrati in vigore il 15 gennaio 2021<br />(di seguito denominati collettivamente «la Convenzione»),

*tenendo conto* che, ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, uno Stato ammesso allo SKAO con voto unanime degli Stati Membri diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione all’atto del deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Londra);

*riconoscendo* che, con l’adesione della Svizzera, i Membri dello SKAO potranno beneficiare di ulteriori competenze, nuove opportunità di collaborazione e cooperazione, nonché risorse e contributi supplementari che renderanno più agevole la realizzazione degli obiettivi dello SKAO descritti nella Convenzione;

*considerando* che il Consiglio ha approvato all’unanimità l’adesione della Svizzera in occasione della sua 4^a^riunione tenutasi il 14 e 15 ottobre 2021;

*tenendo conto* dell’Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO firmato l’8 giugno 2021 (Allegato 2);

*considerata* la decisione del Consiglio che determina il contributo annuo svizzero sulla base dei piani di contribuzione finanziaria definiti nella Convenzione e in conformità ai programmi che stabiliscono i contributi finanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO approvati dal Consiglio in occasione della sua 3^a^riunione tenutasi il 24 e 25 giugno 2021;

*considerando* che lo SKAO si impegnerà a distribuire i contratti di appalto tra gli Stati membri nella maniera più equa possibile, che farà tutto quanto è in suo potere per fornire ad aziende e istituzioni svizzere l’assistenza e i mezzi necessari per partecipare ai bandi SKAO;

*convinti* che l’adesione della Svizzera allo SKAO contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delineati nella Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Finalità {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--1}
Il presente Accordo si propone di definire i termini e le condizioni per l’adesione della Svizzera allo SKAO e per l’acquisizione dello status di parte della Convenzione.

##### **Art. 2** Partecipazione allo SKAO {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--2}
1. La Svizzera diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione a decorrere dalla data di adesione alla Convenzione conformemente all’articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo (di seguito denominata «data di adesione alla Convenzione»).
2. In qualità di Membro dello SKAO, la Svizzera gode degli stessi diritti, obblighi e benefici riconosciuti ai Membri dello SKAO in virtù della Convenzione, dei suoi regolamenti e delle sue procedure, compresa la piena partecipazione al Consiglio e alle sue decisioni, e, una volta che SKA sarà operativo, avrà accesso ai programmi scientifici in conformità ai regolamenti e alle procedure di accesso dello SKAO.
3. La Svizzera ha gli stessi diritti e doveri degli altri Stati Membri quanto alle decisioni e alle risoluzioni adottate dal Consiglio, o in sua vece, da un organo ausiliario, e quanto a ciascun accordo siglato dallo SKAO.

##### **Art. 3** Contribuzione finanziaria {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--3}
1. I contributi finanziari dei Membri sono descritti nei piani di finanziamento definiti nella Convenzione. La Svizzera acconsente a contribuire alle attività dello SKAO per l’intero periodo di dieci anni previsto dai programmi che stabiliscono i contributi finanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO di cui al paragrafo successivo.
2. Il contributo totale svizzero è fissato a 26 milioni di euro (stato al 2021), da versare in contanti per le spese generali e i costi operativi dello SKAO. Nel contributo totale di 26 milioni di euro è compreso il finanziamento iniziale di 0,5 milioni di euro del PFL, secondo quanto convenuto nell’Accordo di cooperazione tra il PFL e lo SKAO firmato l’8 giugno 2021.
3. Di seguito la panoramica del finanziamento pattuito, escluso il contributo di 0,5 milioni di euro del PFL:

| Anno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | **Totale** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| in mio di €<br>(stato al 2021) | 2,03 | 1,77 | 2,15 | 2,15 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | **25,50** |

4. La Svizzera acconsente a indicizzare i suoi contributi finanziari in funzione dei risultati del calcolo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, così da garantire la sua quota di partecipazione al progetto e il conseguente accesso ai servizi dello SKAO.

##### **Art. 4** Entrata in vigore {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--4}
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di adesione alla Convenzione.
2. L’adesione alla Convenzione diventa effettiva per la Svizzera 30 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Londra) in conformità a quanto disposto dall’articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione.

##### **Art. 5** Risoluzione delle controversie {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--5}
Per qualsiasi controversia tra lo SKAO e la Svizzera derivante dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo di adesione che non possa essere risolta in via negoziale si applica l’articolo 14 della Convenzione.

##### **Art. 6** Allegati {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.425.511--6}
1. La Convenzione con i suoi due allegati (Allegato A «Protocollo sui privilegi e sulle immunità» e Allegato B «Protocollo finanziario») costituisce l’Allegato 1 ed è parte integrante del presente Accordo. In relazione all’Allegato A della Convenzione, la Svizzera si avvale della possibilità di non estendere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e all’articolo 8 paragrafo 3 di detto Allegato.
2. L’Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO costituisce l’Allegato 2 al presente Accordo.

Fatto a Berna e a Jodrell Bank il 17 dicembre 2021 in due esemplari originali in inglese.

| Per <br>la Svizzera:<br>Martina Hirayama | Per <br>l’Osservatorio Square Kilometre Array:<br>Philip Diamond |
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[^1]: RS  **0.425.51**