0.442.151.41

RU **2019** 579

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore della formazione musicale

Concluso il 25 maggio 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 febbraio 2019

(Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero<br />(di seguito: Svizzera)<br />e<br />il Governo del Principato del Liechtenstein<br />(di seguito: Liechtenstein),

in seguito denominate «le Parti»,

animati dal desiderio di promuovere gli stretti legami tra la Svizzera e il Liechtenstein nell’ambito della cultura;

convinti che la cooperazione culturale contribuisca a consolidare le relazioni amichevoli tra gli abitanti dei due Stati;

consapevoli che la formazione musicale fornisce un contributo indispensabile allo sviluppo della personalità e al rafforzamento della partecipazione alla vita culturale;

convengono quanto segue:

##### **Art. 1** Oggetto {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--1}
1. Il presente accordo disciplina la partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica (di seguito: programma/G+M) della Svizzera. L’accordo ha lo scopo di consentire a bambini e giovani del Liechtenstein di partecipare al programma alle stesse condizioni dei bambini e giovani della Svizzera.
2. La Svizzera mette la sua organizzazione per il programma, comprese tutte le prestazioni, a disposizione del Liechtenstein, contro rimborso delle spese effettive.

##### **Art. 2** Atti normativi e altre disposizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--2}
1. Gli atti normativi e le altre disposizioni della Svizzera applicabili nel Liechtenstein in virtù del presente accordo sono elencati nell’allegato I del presente accordo.
2. Le autorità svizzere comunicano tempestivamente alle autorità del Liechtenstein le modifiche e i complementi che esse intendono apportare agli atti normativi e alle altre disposizioni della Svizzera rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente accordo. L’allegato I può essere modificato e completato per via diplomatica se le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein (art. 5) lo decidono di comune accordo.

##### **Art. 3** Partecipazione al programma {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--3}
La partecipazione del Liechtenstein al programma è retta dagli atti normativi e dalle altre disposizioni della Svizzera applicabili di cui all’allegato I, salvo se non è convenuto diversamente di seguito.

##### **Art. 3.1** Abilitazione di monitori G+M {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--3_1}
1. La formazione di monitore G+M è aperta ai cittadini svizzeri o del Liechtenstein e ai domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.
2. Gli attestati G+M conseguiti nel quadro della formazione autorizzano a condurre corsi G+M e campi G+M in Svizzera e nel Liechtenstein.

##### **Art. 3.2** Riconoscimento e svolgimento di offerte G+M {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--3_2}
Organizzazioni svizzere e del Liechtenstein possono concepire e far riconoscere offerte G+M (moduli di formazione e corsi e campi con bambini e giovani) e assicurarne lo svolgimento in Svizzera o nel Liechtenstein.

##### **Art. 3.3** Partecipazione a offerte G+M {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--3_3}
Possono partecipare alle offerte G+M di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein i bambini e giovani che sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein oppure sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein e che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.

##### **Art. 3.4** Contributi {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--3_4}
Agli organizzatori di offerte G+S nei due Stati sono versati contributi sulla base degli stessi principi. Il versamento dei contributi avviene tramite l’organo di esecuzione del programma.

##### **Art. 4** Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--4}
1. Le prestazioni fornite dalla Svizzera saranno rimborsate annualmente dal Liechtenstein secondo le spese effettive e conformemente alle disposizioni stabilite nell’allegato II del presente accordo.
2. L’allegato II può essere modificato e completato se il Consiglio federale svizzero e il Governo del Liechtenstein lo decidono di comune accordo.

##### **Art. 5** Autorità competenti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--5}
1. Le autorità competenti sono:
a. in Svizzera: Ufficio federale della cultura;
b. nel Liechtenstein: Ufficio della cultura.
2. Le due autorità corrispondono direttamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze.

##### **Art. 6** Disposizioni finali {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--6}
1. Le Parti si notificano per via diplomatica la conclusione delle rispettive procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica.
2. Ciascuna Parte può denunciare per scritto in qualsiasi momento il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari debitamente autorizzati dalle due Parti, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Venezia, il 25 maggio 2018, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Alain Berset | Per il <br>Governo del Principato del Liechtenstein:<br>Aurelia Frick |
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##### **Allegato I** {#annex_I}

### Atti normativi e altre disposizioni del programma {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-i}
#### **1.** Atti normativi {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-i/lvl_1}
– Legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu), RS*442.1* ; è applicabile l’articolo 12
– Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (Regime di promozione, O-DFI), RS*442.131*

#### **2.** Altre disposizioni {#annex_I/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-i/lvl_2}
– Istruzioni e regolamenti in materia sul sito Internet del programma: regolamento per le indennità G+M, regolamento per i contributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M, moduli di iscrizione ecc.

Se le autorità del Principato del Liechtenstein approvano quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein costituiscono un Accordo tra le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein, che entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021.
##### **Allegato II** {#annex_II}

### Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-ii}
#### **1.** Formazione dei quadri {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-ii/lvl_1}
^1^Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi di formazione e formazione continua dei quadri G+S domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.

^2^L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi svolti dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, o sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

#### **2.** Corsi G+M e campi G+M {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-ii/lvl_2}
^1^Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi G+M e campi G+M domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.

^2^L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi G+M e campi G+M sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

#### **3.** Spese amministrative {#annex_II/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.442.151.41--annex-ii/lvl_3}
^1^Il Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Svizzera per il programma. Si tratta delle spese per l’amministrazione e per lo sviluppo del programma da parte dell’organo di esecuzione e per lo sviluppo e la gestione della banca dati G+M necessaria a tale scopo.

^2^La partecipazione alle spese è calcolata in base alla contabilità a costi completi dell’organo di esecuzione. La partecipazione del Liechtenstein è proporzionale al numero di bambini e giovani dei due Stati che partecipano al programma.