0.443.923.2

^^RU **2024** 378

Traduzione

# Trattato di coproduzione audiovisiva tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada

Concluso il 3 novembre 2023<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2024

(Stato 1° agosto 2024)

Il Consiglio federale Svizzero<br />e<br />il Governo del Canada

(di seguito denominati «Parti»),

riconoscendo che le coproduzioni audiovisive di qualità disciplinate da un trattato favoriscono la vitalità delle rispettive industrie audiovisive nonché lo sviluppo dei loro scambi economici e culturali;

consapevoli che la diversità culturale e l’accesso alla cultura audiovisiva si nutrono di interazioni e scambi costanti tra le culture e vengono rafforzati dalla libera circolazione delle idee;

considerando che, ai fini della cooperazione internazionale, la*Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali* dell’UNESCO, conclusa a Parigi il 20 ottobre 2005[^1], incoraggia i trattati di coproduzione audiovisiva come strumenti per promuovere la cooperazione internazionale;

convenendo che simili scambi possono migliorare le relazioni reciproche;

riconoscendo che i suddetti obiettivi possono essere raggiunti mediante la concessione di vantaggi accordati su scala nazionale alle coproduzioni audiovisive ammissibili disciplinate da un trattato;

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Definizioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--1}
Ai fini del presente Trattato,

(a) «autorità»:
        i) con «autorità amministrativa» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità designata che amministra il presente Trattato,
        ii) con «autorità competente» si intende, per ciascuna Parte, l’autorità investita della responsabilità globale della messa in atto del presente Trattato;
(b) con «coproduzione» si intende un’opera audiovisiva prodotta da produttori delle Parti che adempie le disposizioni del presente Trattato e che è riconosciuta come tale da ciascuna Parte;
(c) con «Stati coproduttori» si intendono le Parti e, in certi casi, gli Stati terzi;
(d) con «Stato terzo» si intende uno Stato a cui almeno una delle Parti è legata mediante un trattato o un protocollo d’intesa in materia di coproduzione e il cui produttore partecipa alla coproduzione;
(e) con «Stato non parte» si intende uno Stato diverso dagli Stati coproduttori;
(f) con «opera audiovisiva» si intende un’opera cinematografica, televisiva o video (inclusa un’opera digitale non lineare) di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto presente o futuro destinata alla commercializzazione;
(g) con «produttore» si intende un soggetto nazionale che dirige la realizzazione di una coproduzione;
(h) con «soggetto nazionale» si intende:
        – nel caso della Svizzera, qualsiasi persona fisica di nazionalità svizzera o domiciliata in Svizzera secondo la definizione fornita dalle leggi svizzere; sono assimilate a queste ultime ai fini del presente Trattato le persone giuridiche con sede sociale in Svizzera,
        – nel caso del Canada, qualsiasi persona fisica o giuridica secondo la definizione fornita dalle leggi canadesi.

##### **Art. 2** Autorità competenti e amministrative {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--2}
1. Le Parti designano rispettivamente la propria autorità amministrativa e la propria autorità competente responsabili per la messa in atto del presente Trattato:
– nel caso della Svizzera:
        (i) autorità competente e amministrativa: Ufficio federale della cultura (UFC);
– nel caso del Canada:
        (i) autorità competente: Ministero del patrimonio culturale canadese,
        (ii) autorità amministrativa: Telefilm Canada.
2. Le Parti si notificano reciprocamente per via diplomatica qualsiasi modifica successiva alle autorità competenti e amministrative.

##### **Art. 3** Status di una coproduzione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--3}
1. Le coproduzioni fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati alle produzioni nazionali, fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio di ciascuna delle Parti.
2. Ciascuna Parte accorda i vantaggi di cui al paragrafo 1 unicamente ai produttori classificabili come soggetti nazionali.
3. Le Parti pubblicano i vantaggi reciprocamente accordati.

##### **Art. 4** Contributo finanziario minimo dei produttori {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--4}
1. Il contributo finanziario minimo dei produttori classificabili come soggetti nazionali delle Parti non deve essere inferiore al quindici (15) per cento del budget totale della produzione.
2. Nel caso di una coproduzione multinazionale, il contributo minimo di ciascun produttore non deve essere inferiore al dieci (10) per cento del budget totale della produzione.

##### **Art. 5** Provenienza dei partecipanti {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--5}
1. Ciascun partecipante a una coproduzione proviene da uno degli Stati coproduttori.
2. Tuttavia, la partecipazione di soggetti nazionali di uno Stato non parte, per posizioni diverse da quelle menzionate all’articolo 6, è ammissibile in funzione delle esigenze della coproduzione e previa intesa tra le Parti tramite le rispettive autorità amministrative.

##### **Art. 6** Posizioni chiave {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--6}
1. Le seguenti posizioni sono considerate posizioni chiave:
(a) *fiction* : regista, sceneggiatore, compositore musicale, interprete principale, secondo interprete principale, direttore della fotografia, direttore artistico o responsabile della scenografia, addetto al montaggio;
(b) animazione: regista, sceneggiatore, compositore musicale o*sound designer* , interprete principale (voce) o secondo interprete principale (voce), direttore dell’animazione, supervisore dello*storyboard* o addetto al montaggio, direttore degli effetti speciali o degli effetti stereoscopici, direttore del*layout* ;
(c) documentario: regista, sceneggiatore o ricercatore, compositore musicale, interprete principale o narratore, secondo interprete principale o narratore, direttore della fotografia, direttore artistico o responsabile della scenografia, addetto al montaggio;
(d) per i tipi di opere diversi da quelli menzionati in precedenza come le opere digitali non lineari, le posizioni considerate posizioni chiave sono determinate e pubblicate consensualmente dalle autorità amministrative.

I posti chiave di cui al paragrafo 1 sono ricoperti da uno o più soggetti nazionali di ciascuno degli Stati coproduttori in misura proporzionata ai contributi finanziari dei produttori.
2. Uno di questi posti chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte.
3. In casi eccezionali debitamente motivati e previo consenso delle Parti tramite le rispettive autorità amministrative, un secondo posto chiave può essere ricoperto da un soggetto nazionale di uno Stato non parte.

##### **Art. 7** Luogo delle riprese e servizi tecnici {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--7}
1. Una coproduzione è coprodotta negli Stati coproduttori.
2. Le autorità amministrative possono consentire consensualmente la ripresa di un’opera in uno Stato non parte per motivi legati alla sceneggiatura o al processo creativo.
3. Le autorità amministrative possono consentire consensualmente la fornitura di servizi tecnici, compresa la postproduzione, in uno o più Stati non parte, a condizione che i produttori dimostrino che tali servizi non sono disponibili in nessuno degli Stati coproduttori e che il valore dei servizi in questione non superi il quindici (15) per cento del budget totale della produzione.

##### **Art. 8** Proporzionalità {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--8}
Le spese nel proprio Paese di un produttore che è un soggetto nazionale di una delle Parti nonché le spese relative al suo personale artistico e tecnico (comprese le posizioni chiave) impiegato in altri Paesi sotto la sua responsabilità devono, in linea di principio, essere proporzionate al suo contributo finanziario.

##### **Art. 9** Materiale di produzione e di riproduzione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--9}
1. Qualsiasi coproduzione comporta, in due esemplari, il materiale di produzione (video master) e di riproduzione.
2. Ciascun produttore è proprietario di una copia del materiale di produzione e di riproduzione e ha diritto di utilizzarlo per farne copie. Ciascun produttore ha inoltre il diritto di accedere al materiale originale conformemente alle condizioni pattuite tra i produttori.

##### **Art. 10** Doppiaggio e sottotitolazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--10}
1. La colonna sonora originale di ciascuna coproduzione è in tedesco, inglese, francese, italiano, romancio o, a determinate condizioni, in una lingua di uno Stato terzo. Se la sceneggiatura lo richiede, nella coproduzione possono essere inclusi anche dialoghi in altre lingue.
2. Il doppiaggio o la sottotitolazione in tedesco, inglese, francese, italiano o romancio di ogni coproduzione vengono effettuati negli Stati coproduttori.
3. Qualsiasi deroga ai paragrafi 1 e 2 necessita l’approvazione preventiva delle autorità amministrative delle Parti, ai fini della quale il produttore deve ragionevolmente dimostrare che in nessuno degli Stati coproduttori vi è la capacità necessaria in materia di doppiaggio.

##### **Art. 11** Titoli di testa e di coda {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--11}
1. I titoli di testa e di coda della coproduzione devono recare l’indicazione «coproduzione Svizzera – Canada» o «coproduzione Canada – Svizzera», a seconda della provenienza del produttore maggioritario o sulla base di un’intesa tra i produttori.
2. Nel caso di una coproduzione multinazionale, i titoli di testa e di coda della coproduzione devono recare l’indicazione «coproduzione Svizzera – Canada – [Paese terzo]», «coproduzione Canada – Svizzera – [Paese terzo]», «coproduzione [Paese terzo] – Svizzera – Canada» o «coproduzione [Paese terzo] – Canada – Svizzera», a seconda della provenienza del produttore maggioritario o sulla base di un’intesa tra i produttori.

##### **Art. 12** Entrata e soggiorno temporanei {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--12}
Fatte salve le rispettive legislazioni e regolamentazioni, le Parti agevolano:
(a) l’entrata e il soggiorno temporanei per il personale artistico e tecnico assunto dal produttore dell’altra Parte ai fini della realizzazione della coproduzione; e
(b) l’importazione temporanea e la riesportazione di tutto il materiale necessario per la realizzazione della coproduzione.

##### **Art. 13** Diritti e ricavi {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--13}
Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, provvede affinché la ripartizione dei diritti sulla coproduzione e dei ricavi sia in linea di massima proporzionale al contributo finanziario di ciascun produttore e non inferiore al contributo finanziario minimo di cui all’articolo 4.

##### **Art. 14** Distribuzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--14}
1. Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, provvede affinché il suo produttore dimostri l’esistenza di un impegno di distribuzione o di diffusione della coproduzione sul territorio di ciascuno degli Stati coproduttori.
2. Le Parti, previo consenso delle rispettive autorità amministrative, possono accettare un impegno di distribuzione diverso da quello descritto al paragrafo 1.

##### **Art. 15** Informazione reciproca {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--15}
1. Ciascuna autorità, tramite la propria autorità competente, informa rapidamente l’altra Parte in merito a qualsiasi modifica o interpretazione giuridica del diritto interno che potrebbe influire sui vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.
2. Ciascuna Parte provvede affinché il suo produttore informi rapidamente la propria autorità amministrativa in merito a qualsiasi cambiamento importante apportato a una coproduzione che potrebbe influire sull’ammissibilità di quest’ultima ai vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.
3. Ciascuna Parte, tramite la propria autorità amministrativa, si impegna a raccogliere e scambiare informazioni statistiche in merito al rendimento, alla distribuzione o alla diffusione di una coproduzione che beneficia dei vantaggi previsti in applicazione del presente Trattato.

##### **Art. 16** Equilibrio generale delle partecipazioni {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--16}
1. Le Parti si adoperano per raggiungere un equilibrio generale delle coproduzioni, soprattutto per quanto concerne l’equilibrio finanziario nonché il rapporto tra coproduzioni minoritarie e maggioritarie realizzate nel quadro del presente Trattato.
2. La valutazione dell’equilibrio è effettuata dalle Parti e si basa sul periodo di cinque anni che precede l’anno di valutazione. Le Parti possono concordare periodi di valutazione più lunghi.
3. Le Parti si riuniscono in linea di massima ogni cinque anni per discutere ed esaminare le disposizioni del presente Trattato. Per quanto possibile, tali riunioni si svolgono in videoconferenza o teleconferenza.
4. Una riunione può anche essere convocata su richiesta di una delle Parti, specialmente in caso di modifica della legislazione nazionale concernente il settore audiovisivo o se l’applicazione del presente Trattato incontra notevoli difficoltà, in particolare se non viene raggiunto l’equilibrio di cui al paragrafo 1.

##### **Art. 17** Composizione delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--17}
Le Parti si adoperano per comporre in modo consensuale e mediante consultazioni qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Trattato.

##### **Art. 18** Procedura {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--18}
1. Per beneficiare dei vantaggi del presente Trattato, i produttori classificabili come soggetti nazionali delle Parti devono depositare una domanda di riconoscimento della coproduzione presso l’autorità amministrativa del proprio Paese.
2. Le rispettive autorità competenti delle Parti definiscono di comune accordo le regole di procedura della coproduzione tenendo conto del diritto vigente in Svizzera e in Canada. Tali regole figurano in allegato al presente Trattato.
3. Le Parti, tramite le rispettive autorità amministrative, si scambiano i riconoscimenti delle coproduzioni.

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--19}
1. Ciascuna Parte notifica per scritto all’altra Parte il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell’entrata in vigore del presente Trattato. Il presente Trattato entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.
2. Il presente Trattato rimane in vigore per un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore.
3. Il presente Trattato è rinnovato automaticamente allo scadere dei cinque anni successivi alla sua entrata in vigore, nonché alla fine di ogni successivo periodo di cinque anni.
4. La Parte che intende rescindere il presente Trattato notifica per scritto la denuncia all’altra Parte almeno sei mesi prima dello scadere del periodo di cinque anni successivo alla data d’entrata in vigore del presente Trattato o, se quest’ultimo è stato rinnovato, almeno sei mesi prima dello scadere di ogni successivo periodo di cinque anni.

##### **Art. 20** Modifiche {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--20}
1. Il presente Trattato può essere modificato previo reciproco consenso scritto delle Parti. Ciascuna Parte notifica per scritto all’altra Parte il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell’entrata in vigore delle modifiche. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della seconda di queste notifiche.
2. Le Parti, previo reciproco consenso scritto delle rispettive autorità competenti, possono modificare l’allegato, a condizione che le modifiche non contravvengano al presente Trattato.

##### **Art. 21** Disposizioni transitorie {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--21}
1. Per un periodo di due anni dopo la cessazione del presente Trattato, le Parti non possono sospendere i vantaggi accordati a una coproduzione unicamente in ragione di tale cessazione.
2. A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Trattato annulla e sostituisce l’*Accordo* *tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada sulle relazioni cinematografiche ed audiovisive,* concluso a Berna il 22 ottobre 1987[^2]. Le Parti possono continuare ad accordare i vantaggi conferiti in applicazione del suddetto Accordo ai produttori della coproduzione interessata, a condizione che i produttori in questione avvisino per scritto le rispettive autorità amministrative, entro sei mesi dalla data d’entrata in vigore del presente Trattato, di voler continuare a beneficiare dei vantaggi previsti in applicazione di quest’ultimo.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Montréal il 3 dicembre 2023 in due esemplari, in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimenti fede.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Alain Berset | Per il <br>Governo Canadese:<br>Mélanie Joly |
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### Regole di procedura {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.443.923.2--annex-1}
1.  Il presente allegato concerne la procedura di riconoscimento delle coproduzioni nel quadro del Trattato. Le regole di procedura proprie di ciascuna Parte sono pubblicate dalle rispettive autorità amministrative.

2. (a) I produttori devono depositare una domanda completa presso l’autorità amministrativa del rispettivo Paese entro un termine ragionevole definito dalle autorità amministrative.
(b) In linea di principio, il termine di deposito dovrebbe precedere l’inizio delle riprese principali di almeno due mesi.
3. (a) Dopo le consultazioni reciproche tra le autorità amministrative, l’autorità amministrativa della Parte del produttore maggioritario comunica la propria decisione all’autorità amministrativa della Parte del produttore minoritario il prima possibile a decorrere dalla presentazione dei documenti completi di cui al paragrafo 4.
(b) L’autorità amministrativa della Parte del produttore minoritario comunica il prima possibile la propria decisione all’autorità amministrativa della Parte del produttore maggioritario.
(c) L’autorità amministrativa della Parte del produttore minoritario può accordare il riconoscimento soltanto dopo aver ricevuto la decisione dell’autorità amministrativa della Parte del produttore maggioritario.

4.  Le domande devono comprendere in particolare i seguenti documenti, redatti in tedesco, francese, italiano o romancio per la Svizzera, e in francese o inglese per il Canada:
(a) Sinossi;
(b) Documenti che attestano l’acquisizione dei diritti;
(c) Un esemplare del contratto di coproduzione firmato dai produttori. Tale contratto deve menzionare:
    (i) il titolo della coproduzione,
    (ii) la ripartizione tra i produttori dei diritti relativi alla coproduzione,
    (iii) la ripartizione dei ricavi,
    (iv) la data d’inizio delle riprese,
    (v) il contratto o un impegno di distribuzione o di diffusione,
    (vi) l’elenco del personale (incluse le posizioni chiave) con l’indicazione della relativa provenienza,
    (vii) il budget dettagliato che rispecchia la ripartizione delle spese tra i produttori,
    (viii) il piano di finanziamento.

5.  Le autorità amministrative delle Parti possono inoltre esigere altri documenti e le informazioni supplementari che reputano necessarie. L’elenco dei documenti necessari per depositare una domanda è pubblicato dalle autorità amministrative.

6.  Il riconoscimento definitivo dello status di coproduzione può essere accordato una volta conclusa la coproduzione e dopo l’esame, ad opera delle Parti, dei documenti di produzione definitivi.

[^1]: RS  **0.440.8**
[^2]: [RU  **1988**  1351]