0.510.268

^^RU **2026** 149

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione Europea che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione Svizzera alle operazioni dell’Unione Europea di gestione delle crisi

Concluso il 5 marzo 2026<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2026

(Stato 1° aprile 2026)

La Confederazione Svizzera

(di seguito denominata «Svizzera»),

da una parte,<br />e<br />l’Unione Europea

(di seguito denominata «Unione» o «UE»),

dall’altra,<br />di seguito denominate singolarmente «parte» e congiuntamente le «parti»,

prendendo atto del fatto che nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune l’Unione può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui agli articoli 42 paragrafo 1 e 43 paragrafo 1 del trattato sull’Unione europea, come deciso dal Consiglio dell’Unione europea («Consiglio»);

riconoscendo l’importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadendo l’impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza in Europa e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite[^1];

considerando l’impegno tra le parti a favore del rafforzamento della loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscendo il valore aggiunto del personale e delle forze della Svizzera quando sono impiegati nelle operazioni dell’UE di gestione delle crisi;

desiderando formalizzare le condizioni generali per la partecipazione della Svizzera alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione;

considerando che il presente Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera che istituisce un quadro per la partecipazione della Confederazione Svizzera alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi (di seguito denominato «accordo») non dovrebbe pregiudicare l’autonomia decisionale dell’Unione in materia di politica di sicurezza e di difesa comune né il fatto che la Svizzera deciderà caso per caso di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi;

considerando che la decisione della Svizzera di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi sarà adottata caso per caso, nel pieno rispetto del diritto interno svizzero nonché dei diritti e degli obblighi della Svizzera derivanti dal suo status di neutralità permanente ai sensi del diritto internazionale;

considerando che l’Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi e che la Svizzera può accettare l’invito dell’Unione e offrire il suo contributo; in tal caso, l’Unione deciderà se accettare o meno il contributo proposto;

hanno convenuto quanto segue:

## **Sezione I:** Disposizioni generali {#sec_I}
##### **Art. 1** Decisioni relative alla partecipazione {#sec_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--1}
1. In seguito alla decisione dell’Unione di invitare la Svizzera a partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, la Svizzera, in attuazione del presente Accordo, comunica all’Unione la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.
2. L’Unione fornisce alla Svizzera una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell’operazione il più presto possibile al fine di assistere la Svizzera nella formulazione della sua offerta.
3. La valutazione da parte dell’Unione del contributo proposto dalla Svizzera è condotta in consultazione con la Svizzera.
4. L’Unione comunica per scritto alla Svizzera l’esito della sua valutazione e la sua decisione sul contributo proposto dalla Svizzera, al fine di assicurare la partecipazione della Svizzera conformemente al presente Accordo.
5. Il contributo proposto dalla Svizzera a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua accettazione da parte dell’Unione a norma del paragrafo 4 del presente articolo costituiscono la base per l’applicazione del presente Accordo a ciascuna specifica operazione dell’UE di gestione delle crisi.
6. La Svizzera può, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi.
7. A seguito di una decisione di ritiro conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, la Svizzera può ritirare tutti i suoi contributi alla pertinente operazione dell’UE di gestione di crisi da tale operazione senza ritardo. In tal caso, la Svizzera assicura un ritiro strutturato, in coordinamento con il capomissione dell’UE o con il comandante dell’operazione dell’UE.

##### **Art. 2** Quadro {#sec_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--2}
1. La Svizzera si associa alla pertinente decisione con la quale il Consiglio decide che l’Unione condurrà un’operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi altra decisione con la quale il Consiglio decide di prorogare un’operazione di gestione di una crisi, a norma del presente Accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Svizzera a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione.

##### **Art. 3** Status del personale e delle forze della Svizzera {#sec_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--3}
1. Lo status del personale distaccato presso un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi e quello del personale e delle forze messe a disposizione di un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi da parte della Svizzera è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze o sullo status della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l’Unione e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l’operazione. La Svizzera ne è informata.
2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l’operazione dell’UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti della Svizzera.
3. Fatto salvo l’accordo sullo status delle forze o sullo status della missione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Svizzera esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. Qualora le forze della Svizzera operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell’Unione, la giurisdizione dello Stato membro è esercitata nel rispetto degli accordi vigenti o futuri e conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.
4. La Svizzera è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, formulate da un qualsiasi membro del suo personale o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
5. Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l’una dell’altra, diverse da quelle risultanti dall’applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente Accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.
6. La Svizzera si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Svizzera e a farlo al momento della firma del presente Accordo.
7. L’Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione della Svizzera ad un’operazione dell’UE di gestione delle crisi e a farlo al momento della firma del presente Accordo.

##### **Art. 4** Informazioni classificate {#sec_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--4}
L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 2008[^2], e alle relative modalità in materia di sicurezza, si applica a tutti gli scambi di informazioni classificate nel contesto di un’operazione dell’UE di gestione di una crisi. In tale contesto, la Svizzera adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE[^3]del Consiglio, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell’operazione dell’UE in relazione a un’operazione militare dell’UE di gestione delle crisi o il capomissione dell’UE in relazione a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi.

## **Sezione II:** Disposizioni sulla partecipazione a operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi {#sec_II}
##### **Art. 5** Personale distaccato presso un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi {#sec_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--5}
1. La Svizzera:
a) garantisce che, a norma del presente Accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie, il personale da essa distaccato presso un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:
        i) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all’articolo 2 paragrafo 1,
        ii) al piano operativo,
        iii) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili, e
        iv) alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi;
b) informa il comandante dell’operazione civile dell’UE a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all’operazione civile dell’UE di gestione della crisi.
2. Il personale distaccato dalla Svizzera presso un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione (come necessario) ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni dall’autorità competente della Svizzera, e fornisce una copia di tale certificazione.
3. Il personale distaccato dalla Svizzera conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.

##### **Art. 6** Catena di comando {#sec_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--6}
1. Tutto il personale che partecipa a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante dell’operazione civile dell’UE.
3. Il comandante dell’operazione civile dell’UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello strategico.
4. Il capomissione dell’UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.
5. La Svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2 paragrafo 1.
6. Il capomissione dell’UE è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.
7. Un punto di contatto del contingente nazionale (*National Contingent Point of Contact* – «NPC») è nominato dalla Svizzera per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all’operazione civile dell’UE di gestione della crisi. L’NPC riferisce al capomissione dell’UE su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Svizzera.
8. La decisione di terminare l’operazione civile dell’UE di gestione della crisi è assunta dall’Unione previa consultazione della Svizzera, se la Svizzera contribuisce ancora a detta operazione a tale data.

##### **Art. 7** Aspetti finanziari {#sec_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--7}
1. Fatto salvo l’articolo 8, la Svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi, tranne i costi d’esercizio, in base al bilancio operativo dell’operazione.
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione civile dell’UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte della Svizzera sono regolate alle condizioni di cui all’accordo applicabile sullo status della missione di cui all’articolo 3 paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

##### **Art.8** Contributo al bilancio operativo {#sec_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--8}
1. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo e l’articolo 1 paragrafo 5, la Svizzera contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi in questione.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:
a) la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) della Svizzera e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell’operazione; o
b) la quota dell’importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Svizzera che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Svizzera non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell’Unione.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione esonera in linea di principio la Svizzera dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell’UE di gestione di una crisi se ritiene che la Svizzera fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le intese relative al pagamento dei contributi della Svizzera al bilancio operativo di un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l’altro, disposizioni riguardanti:
a) l’importo del contributo finanziario in questione;
b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
c) la procedura di audit.

## **Sezione III:** Disposizioni sulla partecipazione a operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi {#sec_III}
##### **Art. 9** Partecipazione a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi {#sec_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--9}
1. La Svizzera:
a) garantisce che, a norma del presente Accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie, le sue forze e il suo personale che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:
        i) alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all’articolo 2 paragrafo 1,
        ii) al piano operativo,
        iii) alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili, e
        iv) alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi,
b) informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione militare dell’UE di gestione della crisi.
2. Il personale distaccato dalla Svizzera conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’operazione militare dell’UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi.

##### **Art. 10** Catena di comando {#sec_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--10}
1. Tutte le forze e il personale che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando e/o il controllo operativo e tattico delle loro forze e del loro personale al comandante dell’operazione dell’UE che può delegare i suoi poteri.
3. La Svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione militare dell’UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell’Unione che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2 paragrafo 1.
4. Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Svizzera, il ritiro del contributo della Svizzera.
5. Un alto rappresentante militare (*Senior Military Representative* – «SMR») è nominato dalla Svizzera per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione militare dell’UE di gestione della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione, ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Svizzera.

##### **Art. 11** Aspetti finanziari {#sec_III/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--11}
1. Fatto salvo l’articolo 12 del presente Accordo, la Svizzera sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione militare dell’UE di gestione della crisi, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo, e alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio[^4].
2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione militare dell’UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte della Svizzera sono regolate alle condizioni di cui all’accordo applicabile sullo status delle forze di cui all’articolo 3 paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

##### **Art. 12** Contributo ai costi comuni {#sec_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--12}
1. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante l’articolo 1 paragrafo 5, la Svizzera contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell’operazione militare dell’UE di gestione della crisi in questione.
2. Il contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l’importo inferiore:
a) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l’RNL della Svizzera e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; o
b) la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale della Svizzera che partecipano all’operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b del presente paragrafo e la Svizzera fornisca personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è quello tra l’insieme del personale fornito dalla Svizzera e il totale dei membri del personale che partecipano all’operazione.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’Unione esonera in linea di principio la Svizzera dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell’UE di gestione di una crisi se ritiene che la Svizzera fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le intese relative al pagamento dei contributi della Svizzera ai costi comuni sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l’altro, disposizioni riguardanti:
a) l’importo del contributo finanziario in questione;
b) le modalità di pagamento del contributo finanziario; e
c) la procedura di audit.

## **Sezione IV:** Disposizioni finali {#sec_IV}
##### **Art. 13** Disposizioni di attuazione dell’accordo {#sec_IV/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--13}
Fatti salvi gli articoli 8 paragrafo 5 e 12 paragrafo 3, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell’attuazione del presente Accordo sono stipulate tra le autorità competenti delle parti.

##### **Art. 14** Autorità competenti {#sec_IV/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--14}
Ai fini del presente Accordo, le autorità competenti della Svizzera sono:
– per le operazioni militari dell’UE di gestione delle crisi, le autorità competenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
– per le operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi, le autorità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri,

salvo se diversamente notificato all’Unione.

##### **Art .15** Inadempienze {#sec_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--15}
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente Accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di un mese.

##### **Art. 16** {#sec_IV/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--16}
Composizione delle controversie

Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

##### **Art.17** Entrata in vigore, durata e denuncia {#sec_IV/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--17}
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo al mese in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.
3. Il presente Accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il presente Accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all’altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.Redatto in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.Fatto a Zurigo il 5 marzo duemilaventisei.

| Per la <br>Confederazione Svizzera<br>Ignazio Cassis | Per <br>l’Unione europea<br>Kaja Kallas |
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«La Svizzera, avendo accettato di partecipare a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi per le lesioni o il decesso di membri del suo personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
– siano stati causati da membri del personale messi a disposizione da qualsiasi Stato che partecipa all’operazione dell’UE di gestione della crisi, nell’esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
– risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all’operazione dell’UE di gestione della crisi, purché l’uso di tali mezzi sia connesso a tale operazione, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell’operazione dell’UE di gestione della crisi nell’utilizzare detti mezzi.»
### Dichiarazione degli stati membri dell’Unione che applicano una decisione del Consiglio relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi a cui partecipa la Confederazione Svizzera, riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.510.268--annex-1}
«Gli Stati membri dell’Unione che applicano una decisione del Consiglio relativa a un’operazione dell’UE di gestione di una crisi cui partecipa la Svizzera cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Svizzera per le lesioni o il decesso di membri del loro personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:
– siano stati causati da membri del personale messi a disposizione dalla Svizzera per un’operazione dell’UE di gestione di una crisi, nell’esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o
– risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Svizzera, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione dell’UE di gestione della crisi, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dalla Svizzera per tale operazione nell’utilizzare detti mezzi.»

[^1]: RS  **0.120**
[^2]: RS  **0.514.126.81**
[^3]: Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE nella versione in vigore alla data della firma del presente Accordo (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec/2013/488/oj).
[^4]: Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI:http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).