0.514.151.81

^^RU **2025** 520

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo sullo scambio e sulla reciproca protezione di informazioni classificate

Concluso il 13 maggio 2024<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2025

(Stato 1° agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo del Granducato di Lussemburgo

(in seguito denominati «Parti» o «Parte»),

riconoscendo che una cooperazione efficace in ambito politico, economico, scientifico, militare, nei settori della sicurezza e dei servizi informazioni nonché in qualsiasi altro ambito può rendere necessario lo scambio di informazioni classificate tra le Parti,

nell’intento di creare un sistema volto a regolamentare la reciproca protezione delle informazioni classificate generate o scambiate nel quadro della cooperazione tra le Parti o tra entità pubbliche o private sottoposte alla rispettiva giurisdizione,

confermando che il presente Accordo lascia impregiudicati gli altri accordi internazionali conclusi tra le Parti,

riconoscendo le procedure standardizzate stabilite dal Multinational Industrial Security Working Group (MISWG) in relazione con la sicurezza industriale,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Scopo e campo d’applicazione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--1}
1.1.  Lo scopo del presente Accordo è garantire la protezione di informazioni classificate in conformità con le vigenti leggi e prescrizioni nazionali delle Parti e generate o scambiate, in generale, tra le Parti oppure tra entità pubbliche o private sottoposte alla rispettiva giurisdizione.

1.2.  Il presente Accordo si applica a tutte le attività e a tutti i contratti e accordi comprendenti informazioni classificate che le Parti svolgeranno o concluderanno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

1.3.  Le disposizioni del presente Accordo si applicano anche a informazioni classificate generate o scambiate nel quadro della cooperazione tra le Parti prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

1.4.  Salvo disposizioni contrarie stipulate in via bilaterale o multilaterale, lo scambio di informazioni classificate tra servizi di informazione e autorità di polizia ha luogo secondo le disposizioni del presente Accordo.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--2}
Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
2.1. «informazioni classificate»: tutte le informazioni, i documenti e i materiali, qualunque sia la forma, scambiati o allestiti tra le Parti in conformità con le rispettive leggi e prescrizioni nazionali, ai quali è stato attribuito un livello di classificazione e che devono essere protetti contro la loro divulgazione non autorizzata, sottrazione, perdita, distruzione o qualsiasi altro tipo di compromissione;
2.2. «autorità di sicurezza nazionale»: l’autorità nazionale competente, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, per la sorveglianza dell’applicazione del presente Accordo nonché per la verifica della protezione delle informazioni classificate allestite o scambiate nel quadro del presente Accordo;
2.3. «Parte d’origine»: la Parte o qualsiasi entità pubblica o privata che fornisce informazioni classificate all’altra Parte;
2.4. «Parte destinataria»: la Parte o qualsiasi entità pubblica o privata alla quale la Parte d’origine trasmette informazioni classificate;
2.5. «mandatario»: persona fisica o giuridica avente la capacità giuridica di concludere contratti classificati;
2.6. «subappaltatore»: qualsiasi mandatario con il quale il mandatario che ha concluso un contratto classificato conclude un contratto di subappalto;
2.7. «contratto classificato»: contratto tra due o più mandatari o subappaltatori comprendente informazioni classificate;
2.8. «dichiarazione di sicurezza aziendale»: attestazione rilasciata dall’autorità nazionale competente mediante la quale quest’ultima conferma, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, che un mandatario o un subappaltatore soddisfa le condizioni per il trattamento di informazioni classificate e stabilisce fino a quale livello di classificazione di sicurezza tale mandatario o subappaltatore è autorizzato a trattare informazioni classificate;
2.9. «dichiarazione di sicurezza relativa alle persone»: attestazione rilasciata dall’autorità nazionale competente mediante la quale quest’ultima conferma, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, che una persona fisica è autorizzata ad avere accesso a informazioni classificate e stabilisce fino a quale livello di classificazione di sicurezza tale persona fisica può avere accesso;
2.10. «conoscere soltanto se necessario»: principio secondo cui l’accesso a informazioni classificate è concesso unicamente a persone che ne hanno bisogno per adempiere i loro obblighi di servizio e/o un compito specifico;
2.11. «Parte terza»: qualsiasi Stato, comprese le persone giuridiche o le persone fisiche sottoposte alla giurisdizione di tale Stato, oppure qualsiasi organizzazione internazionale che non è Parte del presente Accordo;
2.12. «violazione delle disposizioni di sicurezza»: atto od omissione che viola le leggi e prescrizioni nazionali e che di conseguenza porta o può portare alla divulgazione, alla perdita, alla distruzione, alla sottrazione o a un altro tipo di compromissione di informazioni classificate.

##### **Art. 3** Livelli di classificazione {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--3}
3.1.  Le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate reciprocamente scambiate e convengono di adottare, per i livelli di classificazione, la seguente tabella di equivalenza:

| Per la Confederazione Svizzera | Per il Granducato di Lussemburgo |
| --- | --- |
| nessun equivalente | TRÈS SECRET LUX |
| GEHEIM o SECRET o SEGRETO | SECRET LUX |
| VERTRAULICH o CONFIDENTIEL o CONFIDENZIALE | CONFIDENTIEL LUX |
| INTERN o INTERNE o AD USO INTERNO | RESTREINT LUX |

3.2.  La Parte d’origine può utilizzare contrassegni amministrativi supplementari per indicare restrizioni particolari all’impiego o alla diffusione di informazioni classificate. Le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente per scritto in merito a detti contrassegni supplementari.

3.3.  Il Granducato di Lussemburgo verifica caso per caso la trasmissione di informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione «TRÈS SECRET LUX», dopo previa autorizzazione, da parte dell’autorità nazionale di sicurezza lussemburghese, dei requisiti di sicurezza applicati dalla Confederazione Svizzera per la protezione di dette informazioni.

##### **Art. 4** Autorità nazionali di sicurezza {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--4}
4.1.  Le autorità nazionali di sicurezza delle Parti sono:
 per la Confederazione Svizzera:
         Segreteria di Stato della politica di sicurezza DDPS Servizi per la sicurezza delle informazioni,
 per il Granducato di Lussemburgo:
         Service de renseignement de l’État Autorité nationale de sécurité

o un’altra autorità statale che sostituisce le autorità summenzionate.

4.2.  Le Parti si informano reciprocamente per scritto in merito a qualsivoglia modifica concernente le rispettive autorità di sicurezza.

4.3.  Le autorità nazionali di sicurezza si informano reciprocamente in merito alle leggi e prescrizioni in vigore nonché riguardo a modifiche in relazione con la protezione delle informazioni classificate generate o scambiate nel quadro del presente Accordo.

4.4.  Per conseguire e mantenere standard di sicurezza equivalenti, le autorità nazionali di sicurezza possono informarsi reciprocamente in merito agli standard, ai procedimenti e ai metodi adottati in materia di sicurezza per la protezione di informazioni classificate.

##### **Art. 5** Misure per la protezione di informazioni classificate {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--5}
5.1.  Le Parti adottano, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, tutte le misure appropriate per la protezione delle informazioni classificate generate o scambiate nel quadro del presente Accordo. Le Parti assicurano a dette informazioni classificate il medesimo livello di protezione previsto per le proprie informazioni classificate del livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 3 del presente Accordo.

5.2.  Affinché possano essere adottate le pertinenti misure di sicurezza, la Parte d’origine informa per scritto la Parte ricevente in merito a qualsiasi modifica del livello di classificazione delle informazioni classificate trasmesse.

5.3.  L’accesso a informazioni classificate è concesso unicamente a persone che soddisfano il criterio «conoscere soltanto se necessario» e che, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, sono state autorizzate ad avere accesso a informazioni classificate del livello di classificazione equivalente o che sono state debitamente autorizzate in tal senso in altro modo in virtù della propria funzione e che sono state istruite in maniera appropriata.

5.4.  Le persone fisiche che abbisognano di un accesso a informazioni classificate fornite dal Granducato di Lussemburgo devono essere titolari di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o devono essere state debitamente autorizzate in tal senso in virtù della loro funzione.

5.5.  Per gli scopi del presente Accordo, ciascuna Parte riconosce le dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e le dichiarazioni di sicurezza aziendale rilasciate dall’altra Parte.

5.6.  Su richiesta, le autorità nazionali di sicurezza o altre autorità nazionali competenti possono sostenersi reciprocamente, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, nell’esecuzione di procedure di verifica.

5.7.  Su richiesta dell’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine, l’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente rilascia una conferma scritta attestante che una persona fisica è titolare di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o che una persona giuridica è titolare di una dichiarazione di sicurezza aziendale.

5.8.  Per gli scopi del presente Accordo, le autorità nazionali di sicurezza si informano immediatamente reciprocamente in merito alla revoca di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o di una dichiarazione di sicurezza aziendale oppure riguardo a una modifica del livello di classificazione.

5.9.  La Parte ricevente:
a) non è autorizzata a trasmettere informazioni classificate a una Parte terza senza il previo consenso scritto della Parte d’origine;
b) contrassegna, se opportuno, le informazioni classificate ricevute con un livello di classificazione equivalente secondo l’articolo 3;
c) non è autorizzata, senza il previo consenso scritto della Parte d’origine, a declassificare o a contrassegnare con un livello di classificazione inferiore le informazioni classificate ricevute; e
d) utilizza le informazioni classificate unicamente per gli scopi previsti.

##### **Art. 6** Trasmissione di informazioni classificate {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--6}
6.1.  Le informazioni classificate sono trasmesse per mezzo di corrieri diplomatici o militari o per altra via convenuta dalle autorità nazionali di sicurezza in precedenza e in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali.

6.2.  Le informazioni classificate del livello «CONFIDENTIEL LUX» o superiore sono registrate.

6.3.  La trasmissione di informazioni classificate per la via elettronica è realizzata con il ricorso alle procedure di criptaggio certificate convenute tra le autorità nazionali di sicurezza.

6.4.  In caso di trasmissione di informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione «GEHEIM» o «SECRET» o «SEGRETO» / «SECRET LUX» o superiore, la Parte ricevente ne conferma la ricezione per scritto. La ricezione di informazioni classificate contrassegnate con un altro livello di classificazione è confermata su richiesta.

##### **Art. 7** Riproduzione o traduzione di informazioni classificate {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--7}
7.1.  Le informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione «GEHEIM» o «SECRET» o «SEGRETO» / «SECRET LUX» o superiore sono riprodotte o tradotte unicamente previo consenso scritto della Parte d’origine.

7.2.  Le riproduzioni e le traduzioni di informazioni classificate sono contrassegnate con il medesimo livello di classificazione degli originali. Dette riproduzioni o traduzioni sono protette secondo le medesime modalità previste per le informazioni classificate originali. Le traduzioni e il numero di riproduzioni sono limitati al minimo indispensabile per scopi ufficiali.

7.3.  Per le riproduzioni e le traduzioni di cui ai capoversi 7.1 e 7.2 si applica la seguente procedura:
a) le persone che effettuano dette riproduzioni o traduzioni sono titolari di una corrispondente dichiarazione di sicurezza relativa alle persone, in conformità con le vigenti leggi e prescrizioni nazionali; e
b) nelle traduzioni va chiaramente indicato nella lingua di arrivo che esse contengono informazioni classificate ricevute dalla Parte d’origine.

##### **Art. 8** Distruzione di informazioni classificate {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--8}
8.1.  Quando non sono più considerate necessarie dalla Parte ricevente, le informazioni classificate sono distrutte in modo tale che la loro ricostituzione totale o parziale risulti impossibile.

8.2.  Le informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione «GEHEIM» o «SECRET» o «SEGRETO» / «SECRET LUX» e «TRÈS SECRET LUX» devono essere restituite alla Parte d’origine oppure sono distrutte unicamente previo consenso scritto della Parte d’origine. La Parte ricevente informa la Parte d’origine della loro distruzione.

8.3.  Se in caso di crisi è impossibile proteggere o restituire le informazioni classificate generate o scambiate nel quadro del presente Accordo, le informazioni classificate devono essere immediatamente distrutte. La Parte ricevente informa il più rapidamente possibile le autorità nazionali di sicurezza di entrambe le Parti in merito alla distruzione.

##### **Art. 9** Contratti classificati {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--9}
9.1.  Prima della conclusione di un contratto classificato con un mandatario sottoposto alla giurisdizione della Parte ricevente, l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine (*committente* ) ottiene dall’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente la garanzia che, da un lato, il potenziale mandatario è titolare della corrispondente dichiarazione di sicurezza aziendale necessaria per il contratto classificato e, dall’altro, che i collaboratori del potenziale mandatario i cui compiti necessitano un accesso a informazioni classificate sono titolari della corrispondente dichiarazione di sicurezza relativa alle persone.

9.2.  La rispettiva autorità nazionale di sicurezza si assicura che i suoi mandatari, potenziali mandatari e subappaltatori osservano le prescrizioni di sicurezza applicabili.

9.3.  I contratti classificati sono conclusi e attuati secondo le leggi e prescrizioni nazionali. I subappaltatori a cui è fatto ricorso nel quadro di un contratto classificato devono adempiere i requisiti di sicurezza valevoli per i mandatari.

9.4.  La Parte d’origine indica in un allegato in materia di sicurezza, quale parte integrante di un contratto classificato o di un contratto di subappalto, quali informazioni classificate devono essere trasmesse ai mandatari sottoposti alla giurisdizione della Parte ricevente, quale livello di classificazione è stato attribuito a tali informazioni nonché gli obblighi gravanti sui mandatari per la protezione delle informazioni classificate. Una copia dell’allegato in materia di sicurezza deve essere inviata all’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente.

9.5.  Le autorità nazionali di sicurezza possono concordare visite volte a valutare il livello di protezione delle misure adottate da un mandatario per la protezione di informazioni classificate nel quadro di un contratto classificato.

##### **Art. 10** Visite {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--10}
10.1.  Le visite nel cui quadro persone fisiche di una Parte abbisognano dell’accesso a informazioni classificate dell’altra Parte sottostanno all’autorizzazione preliminare e comprovabile dell’autorità nazionale di sicurezza della Parte ospitante.

10.2.  Le visite con accesso a informazioni classificate sono autorizzate da una delle Parti per visitatori dell’altra Parte unicamente se quest’ultimi sono titolari di una corrispondente dichiarazione di sicurezza relativa alle persone e sono autorizzati, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, a ottenere informazioni classificate o ad avere accesso a informazioni classificate.

10.3.  Le domande di visita devono essere sottoposte almeno tre (3) settimane prima della visita e devono contenere le seguenti indicazioni:
a) nome(i) e cognome(i), data e luogo di nascita nonché la nazionalità di ciascun visitatore;
b) numero del passaporto o della carta d’identità di ciascun visitatore;
c) funzione di ciascun visitatore e denominazione dell’organizzazione/istituzione che esso rappresenta;
d) se disponibile, il livello della dichiarazione di sicurezza relativa alle persone di ciascun visitatore;
e) scopo della visita, programma di lavoro previsto e data pianificata per la visita;
f) denominazione(i) delle organizzazioni e delle installazioni di cui è richiesta la visita;
g) numero di visite e periodo di tempo richiesto;
h) ulteriori dati convenuti dalle autorità nazionali di sicurezza.

10.4.  In caso di emergenza la domanda di visita deve essere sottoposta almeno tre (3) giorni prima della visita.

10.5.  Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali di ciascun visitatore in conformità con le proprie leggi e prescrizioni nazionali.

##### **Art. 11** Verifiche {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--11}
Su richiesta, l’autorità nazionale di sicurezza o un’altra autorità di sicurezza competente della Parte d’origine è autorizzata a visitare l’altra Parte per verificare presso l’autorità nazionale di sicurezza o presso un’altra autorità di sicurezza competente della Parte ricevente se le informazioni classificate scambiate nel quadro del presente Accordo sono protette in conformità con il presente Accordo.

##### **Art. 12** Violazione delle disposizioni di sicurezza {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--12}
12.1.  L’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente informa immediatamente l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine in merito a qualsiasi violazione, sospetta o scoperta, delle disposizioni di sicurezza tale da pregiudicare la protezione di informazioni classificate e avvia una corrispondente inchiesta.

12.2.  L’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente adotta, in conformità con le leggi e prescrizioni nazionali, tutte le misure possibili e appropriate per limitare le conseguenze della violazione delle disposizioni di sicurezza e per prevenire ulteriori violazioni. Su richiesta, l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine fornisce assistenza alla summenzionata inchiesta. L’autorità nazionale di sicurezza della Parte ricevente informa l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine in merito all’esito dell’inchiesta e riguardo alle misure correttive adottate in seguito alla violazione delle disposizioni di sicurezza.

##### **Art. 13** Spese {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--13}
Ciascuna Parte sostiene le proprie spese incorse nel quadro dell’applicazione del presente Accordo.

##### **Art. 14** Soluzione delle controversie {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--14}
Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte unicamente tramite consultazioni e trattative tra le Parti. Le Parti convengono che le controversie non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né a Parti terze per composizione. Nel frattempo le Parti continuano a osservare le disposizioni del presente Accordo.

##### **Art. 15** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.514.151.81--15}
15.1.  Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti si informano reciprocamente, per via diplomatica, in merito all’adempimento delle condizioni legali nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo.

15.2.  Il presente Accordo può essere modificato per scritto di comune intesa tra le Parti. Le modifiche sono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore conformemente alle disposizioni del capoverso 1 del presente articolo.

15.3.  Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica all’altra Parte. In tal caso, l’accordo si estingue sei (6) mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte.

15.4.  Se il presente Accordo è denunciato, tutte le informazioni classificate scambiate nel quadro del presente Accordo devono continuare a essere protette conformemente alle disposizioni del presente Accordo e, su richiesta, essere restituite alla Parte d’origine.

Fatto a Lussemburgo, il 13 maggio 2024 in duplice copia, ciascuna in lingua francese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Markus Mäder | Per il Governo <br>del Granducato di Lussemburgo:<br>Xavier Bettel |
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