0.520.3

^^RU **1962** 1045; FF **1961** II 1204 ediz. ted. 1197 ediz. franc.

Traduzione

# Convenzione dell ’ Aia per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

Conclusa all’Aia il 14 maggio 1954<br />Approvata dall’Assemblea federale il 15 marzo 1962[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 15 maggio 1962<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 15 agosto 1962

(Stato 1° aprile 2025)

Le Alte Parti contraenti,

riscontrato che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, a cagione dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

convinte che i danni recati ai beni culturali, qualunque sia il popolo cui appartengano, pregiudicano il patrimonio culturale dell’umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

considerato che la conservazione del patrimonio culturale è di grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

guidate dai principi su cui fondasi la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle convenzioni dell’Aia del 1899[^2]e del 1907[^3]e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935[^4];

considerato che, per essere efficace, la protezione dì detti beni deve essere ordinata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali sia internazionali;

risolute di prendere tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

## **Capitolo I:** Disposizioni generali concernenti la protezione {#chap_I}
##### **Art. 1** Definizione di bene culturale {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--1}
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, qualunque ne sia l’origine o il proprietario:
a) i beni, mobili o immobili, che siano di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, artistici o storici, religiosi o laici, i luoghi archeologici, gli insiemi di costruzioni che, come tali, offrono un interesse storico o artistico, le opere d’arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico, le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri, di archivi o di riproduzioni di tali beni;
b) gli edifici destinati principalmente e realmente a conservare o esporre i beni culturali mobili definiti nella lettera a, come i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi e i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti nella lettera a;
c) i luoghi in cui s’accentri una quantità considerevole di beni culturali, definiti nelle lettere a e b, detti «centri monumentali».

##### **Art. 2** Protezione dei beni culturali {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--2}
Ai fini della presente convenzione, la protezione dei beni culturali implica la tutela e il rispetto di tali beni.

##### **Art. 3** Tutela dei beni culturali {#chap_I/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--3}
Le Alte Parti contraenti si obbligano a predisporre, in tempo di pace, la tutela dei beni culturali, situati sul loro territorio, contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

##### **Art. 4** Rispetto dei beni culturali {#chap_I/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--4}
1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a rispettare i beni culturali, situati sul proprio territorio o su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall’impiego di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità verso gli stessi.
2. Non è ammessa alcuna deroga agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, salvo non sia imposta da una necessità militare.
3. Le Alte Parti contraenti si obbligano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio o di sottrazione di beni culturali, comunque sia praticato, e qualsiasi atto di vandalismo verso gli stessi. Esse si obbligano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un’altra Alta Parte contraente.
4. Esse si obbligano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia contro i beni culturali.
5. Un’Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un’altra Alta Parte contraente, dagli obblighi stipulati nel presente articolo, per non avere quest’ultima applicato le misure di tutela, prescritte nell’articolo 3.

##### **Art. 5** Occupazione {#chap_I/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--5}
1. Le Alte Parti contraenti, che occupino tutto o parte del territorio di un’altra Alta Parte contraente, sono tenute, in quanto sia possibile, a sostenere gli sforzi delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesi a tutelare e conservare i proprî beni culturali.
2. Se per conservare dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari sia necessario un intervento urgente di cui le autorità nazionali competenti non possano incaricarsi, la Potenza occupante prende, per quanto sia possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con quelle autorità.
3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo sia considerato legittimo dai membri di un movimento di resistenza, fermerà al possibile l’attenzione degli stessi sull’obbligo d’osservare le disposizioni della Convenzione concernenti il rispetto dei beni culturali.

##### **Art. 6** Segnalamento dei beni culturali {#chap_I/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--6}
I beni culturali possono essere provveduti di un contrassegno atto a facilitarne l’identificazione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

##### **Art. 7** Misure militari {#chap_I/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--7}
1. Le Alte Parti contraenti si obbligano a introdurre, fin dal tempo di pace, nei regolamenti o istruzioni per le loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l’osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso le culture e i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si obbligano a predisporre o istituire, sin dal tempo di pace, nell’ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro tutela.

## **Capitolo II:** Protezione speciale {#chap_II}
##### **Art. 8** Concessione della protezione speciale {#chap_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--8}
1. Può essere sottoposto a protezione speciale un numero limitato di rifugi destinato a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, di centri monumentali e di altri beni culturali immobili di massima importanza, a condizione:
a) che si trovino a distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o punto che costituisca un obbiettivo militare importante, come un aerodromo, una stazione di radiodiffusione, un istituto che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una grande via di comunicazione;
b) che non siano usati per fini militari.
2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere posto sotto protezione speciale, anche a prescindere dalla sua situazione, purché sia costrutto in modo da renderlo verosimilmente sicuro dai bombardamenti.
3. Un centro monumentale si considera usato per fini militari, se serve al movimento di personale o di materiale militare, anche in transito. Ciò vale altresì nel caso di operazioni che abbiano un rapporto diretto con le operazioni militari, l’acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
4. La vigilanza a un bene culturale indicato nel paragrafo 1, da parte di guardiani armati e specialmente destinati a tale scopo, e la presenza presso tale bene di forze di polizia ordinariamente incaricate d’assicurare l’ordine pubblico, non sono considerate usi per fini militari.
5. Un bene culturale indicato nel paragrafo 1 del presente articolo può essere posto sotto protezione speciale, ancorché sia situato presso un obbiettivo militare importante secondo quella disposizione, se l’Alta Parte contraente lo domandi e si obblighi a non servirsi di quest’obbiettivo in caso di conflitto armato, e in particolare, se si tratta d’un porto, d’una stazione o d’un aerodromo, a deviarne ogni traffico. In tale caso, la deviazione deve essere preordinata sin dal tempo di pace.
6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel «Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale». L’iscrizione dev’essere operata conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione[^5].

##### **Art. 9** Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale {#chap_II/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--9}
Le Alte Parti contraenti si obbligano ad assicurare l’immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, dopo l’iscrizione nel Registro internazionale, da ogni atto di ostilità verso gli stessi e, salvo nei casi previsti nel paragrafo 5 dell’articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

##### **Art. 10** Segnalamento e controllo {#chap_II/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--10}
Durante un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere provveduti del contrassegno definito nell’articolo 16 e accessibili a un controllo internazionale in conformità del Regolamento di esecuzione[^6].

##### **Art. 11** Sospensione dell’immunità {#chap_II/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--11}
1. Ove una delle Alte Parti contraenti violi, rispetto a un bene culturale sotto protezione speciale, un impegno preso in virtù dell’articolo 9, la Parte avversa è liberata, per tutto il tempo della violazione, dall’obbligo di assicurarne l’immunità. Essa nondimeno, quando sia possibile, diffiderà prima l’altra Parte a porre fine entro un termine ragionevole alla violazione.
2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l’immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e per il tempo in cui questa sussista. Tale necessità può essere accertata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. Quando le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l’immunità è notificata per tempo alla Parte avversa.
3. La Parte che sospende l’immunità deve, nel più breve termine possibile, informare per iscritto il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione[^7], indicandone i motivi.

## **Capitolo III:** Trasporto dei beni culturali {#chap_III}
##### **Art. 12** Trasporto sotto protezione speciale {#chap_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--12}
1. Il trasporto destinato esclusivamente al trasferimento di beni culturali, sia nell’interno di un territorio, sia in un altro territorio, può, a richiesta dell’Alta Parte contraente interessata, essere operato sotto protezione speciale, alle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione[^8].
2. Il trasporto sotto protezione speciale avverrà sotto la vigilanza internazionale prevista dal Regolamento d’esecuzione e sarà provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16.
3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

##### **Art. 13** Trasporto in caso di urgenza {#chap_III/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--13}
1. Ove un’Alta Parte contraente reputi che la sicurezza di certi beni culturali ne esiga il trasferimento e l’urgenza sia tale da non potersi seguire la procedura contemplata nell’articolo 12, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere provveduto del contrassegno definito nell’articolo 16, sempre che non ne sia stata domandata l’immunità secondo l’articolo 12 e che la domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avverse. Un trasporto nel territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere provveduto del contrassegno, se l’immunità non sia stata espressamente accordata.
2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, quando sia possibile, le precauzioni necessarie a proteggere da ogni atto d’ostilità i trasporti previsti nel paragrafo 1 del presente articolo e recanti il contrassegno.

##### **Art. 14** Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa {#chap_III/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--14}
1. Godono dell’immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
a. i beni culturali posti sotto la protezione prevista nell’articolo 12 o nell’articolo 13;
b. i mezzi di trasporto esclusivamente adoperati per il trasferimento di tali beni.
2. Le disposizioni del presente articolo non limitano punto il diritto di visita e di controllo.

## **Capitolo IV:** Del personale {#chap_IV}
##### **Art. 15** Personale {#chap_IV/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--15}
Il personale addetto alla protezione dei beni culturali deve, in quanto sia compatibile con le esigenze della sicurezza, essere risparmiato nell’interesse dei medesimi e, se esso e i beni culturali di cui risponde cadono in potere della parte avversa, deve poter continuare nell’esercizio delle sue funzioni.

## **Capitolo V:** Contrassegno {#chap_V}
##### **Art. 16** Contrassegno della Convenzione {#chap_V/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--16}
1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in croce di S. Andrea, d’azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).
2. Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti nell’Articolo 17.

##### **Art. 17** Uso del contrassegno {#chap_V/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--17}
1. Il contrassegno ripetuto tre volte può essere adoperato soltanto per:
a. i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
b. i trasporti di beni culturali, nelle condizioni previste negli articoli 12 e 13;
c. i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste nel Regolamento d’esecuzione[^9].
2. Il contrassegno può essere adoperato semplice soltanto per:
a. i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;
b. le persone cui è commessa la vigilanza conformemente al Regolamento d’esecuzione;
c. il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
d. le carte d’identità previste dal Regolamento d’esecuzione.
3. Durante un conflitto armato, è vietato adoperare il contrassegno in casi diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, o adoperare, quale che sia lo scopo, un contrassegno che gli assomigli.
4. Il contrassegno non può essere apposto su un bene culturale immobile se non unitamente all’approvazione datata e firmata dall’autorità competente dell’Alta Parte contraente.

## **Capitolo VI:** Campo d’applicazione della Convenzione {#chap_VI}
##### **Art. 18** Applicazione della Convenzione {#chap_VI/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--18}
1. Salvo le disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o parecchie di esse.
2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi d’occupazione totale o parziale dei territorio di un’altra Parte contraente, anche se non sia opposta alcuna resistenza armata.
3. Quand’anche una delle Potenze in conflitto non partecipi alla presente Convenzione, le Potenze che ne sono parte sono tenute ad applicarla nei loro rapporti vicendevoli. Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e fintanto che le applichi.

##### **Art. 19** Conflitti non internazionali {#chap_VI/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--19}
1. Nel caso di un conflitto armato non internazionale nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.
2. Le parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutto o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servigi alle parti in conflitto.
4. L’applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

## **Capitolo VII:** Esecuzione della Convenzione {#chap_VII}
##### **Art. 20** Reglamento di esecuzione {#chap_VII/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--20}
Le norme d’applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento d’esecuzione[^10], che ne è parte integrante.

##### **Art. 21** Potenze protettrici {#chap_VII/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--21}
La presente Convenzione e il suo Regolamento d’esecuzione[^11]s’applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di tutelare gli interessi delle Parti in conflitto.

##### **Art. 22** Procedura di conciliazione {#chap_VII/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--22}
1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici sempre che li stimino utili nell’interesse dei beni culturali, specialmente in caso di disaccordo, tra le Parti in conflitto, sull’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione[^12].
2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, a invito di una Parte, del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto un’adunanza dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, all’occorrenza in un territorio neutro convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute ad accettare una tale proposta. Le Potenze protettrici propongono alle Parti in conflitto un personaggio appartenente ad una Potenza neutrale, o presentato dal Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che parteciperà all’adunanza come presidente.

##### **Art. 23** Concorso dell’Unesco {#chap_VII/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--23}
1. Le Alte Parti contraenti possono valersi della collaborazione tecnica dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura sia per ordinare la protezione dei loro beni culturali sia per ogni altro problema derivante dalla applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione[^13]. L’Organizzazione collabora nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.
2. A questo riguardo l’Organizzazione può presentare proposte alle Alte Parti contraenti.

##### **Art. 24** Accordi speciali {#chap_VII/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--24}
1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.
2. Nessun accordo speciale può nondimeno diminuire la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali e al personale addetto agli stessi.

##### **Art. 25** Divulgazione della Convenzione {#chap_VII/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--25}
Le Alte Parti contraenti si obbligano a divulgare quanto possono nei loro paesi, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione[^14]. In particolare si obbligano a introdurne lo studio nei programmi dell’istruzione militare e, se possibile, della civile, in maniera che l’insieme della popolazione, in particolare delle forze armate e del personale addetto alla protezione dei beni culturali, ne possa conoscere i principi.

##### **Art. 26** Traduzioni e rapporti {#chap_VII/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--26}
1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione[^15].
2. Almeno ogni quattro anni, esse presentano al Direttore generale un rapporto con le informazioni che giudicano opportune sulle misure prese, stabilite o divisate dalle loro amministrazioni in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione.

##### **Art. 27** Adunanze {#chap_VII/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--27}
1. Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo, convocare delle adunanze di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a convocarle quando siano domandate da almeno un quinto delle Alte Parti contraenti.
2. Salvo ogni altro ufficio conferitole dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento d’esecuzione[^16], l’adunanza ha il compito di studiare i problemi d’applicazione di questi atti e fare delle raccomandazioni in proposito.
3. L’adunanza può inoltre imprendere la revisione della Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 39, se sia rappresentata la maggioranza delle Alte Parti contraenti.

##### **Art. 28** Sanzioni {#chap_VII/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--28}
Le Alte Parti contraenti si obbligano a prendere, secondo il loro diritto penale, tutte le misure affinché siano perseguite e punite con sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi cittadinanza, che hanno commesso o dato l’ordine di commettere un’infrazione alla presente Convenzione.

## Disposizioni finali {#disp_u1}
##### **Art. 29** Lingue {#disp_u1/art_29 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--29}
1.  La presente Convenzione è stesa in inglese, spagnolo, francese e russo, i quali testi fanno egualmente fede.

2.  L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura curerà la traduzione di tali testi nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

##### **Art. 30** Firma {#disp_u1/art_30 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--30}
La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e resterà aperta fino al 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza, tenuta all’Aia, dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

##### **Art. 31** Ratificazione {#disp_u1/art_31 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--31}
1.  La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali.

2.  Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

##### **Art. 32** Adesione {#disp_u1/art_32 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--32}
A contare dal giorno dell’entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati, indicati nell’articolo 30, che non l’abbiano firmata, e a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. L’adesione si opera con il deposito di uno strumento d’adesione presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

##### **Art. 33** Entrata in vigore {#disp_u1/art_33 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--33}
1.  La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito di cinque strumenti di ratificazione.

2.  Successivamente, essa entrerà in vigore per ogni Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione.

3.  Le condizioni previste negli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratificazioni e adesioni depositate dalle Parti in conflitto, prima o dopo l’inizio delle ostilità o dell’occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste nell’articolo 38.

##### **Art. 34** Applicazione effettiva {#disp_u1/art_34 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--34}
1.  Ciascuno Stato che sia parte nella Convenzione dalla sua entrata in vigore prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché sia effettivamente applicata nel termine di sei mesi.

2.  Questo termine sarà di sei mesi, a contare dal giorno del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione, per tutti gli Stati che lo depositassero dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

##### **Art. 35** Estensione territoriale della Convenzione {#disp_u1/art_35 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--35}
Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratificazione o dell’adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notificazione al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione è applicabile all’insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicura le relazioni internazionali. Tale notificazione avrà effetto tre mesi dopo il ricevimento.

##### **Art. 36** Relazioni con le Convenzioni anteriori {#disp_u1/art_36 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--36}
1.  La presente Convenzione completa le Convenzioni dell’Aia del 29 luglio 1899 e del 18 ottobre 1907 concernenti le leggi e gli usi della guerra terrestre (IV), con il Regolamento annesso, e la Convenzione dell’Aia del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra (IX)[^17]tra le Potenze che partecipano tanto a essa come a quelle Convenzioni, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 a quello previsto nell’articolo 5 della Convenzione summenzionata (IX) nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione[^18]ne prevedono l’impiego.

2.  La presente Convenzione completa il Patto di Washington del 15 aprile 1935[^19]per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) tra le Potenze che partecipano a entrambi, e sostituisce il contrassegno previsto nel suo articolo 16 al vessillo distintivo previsto nell’articolo III del Patto, nei casi in cui essa e il suo Regolamento d’esecuzione ne prevedono l’impiego.

##### **Art. 37** Disdetta {#disp_u1/art_37 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--37}
1.  Ogni Alta Parte contraente può disdire la presente Convenzione in nome suo e di quello d’ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

2.  La disdetta si opera con il deposito d’uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

3.  Essa avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento. Tuttavia, se al termine di detto anno la Parte che recede sia implicata in un conflitto armato, la disdetta è sospesa sino alla fine delle ostilità, ma in ogni caso, fino a quando non siano terminate le operazioni di rimpatrio dei beni culturali.

##### **Art. 38** Notificazioni {#disp_u1/art_38 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--38}
Il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratificazione, adesione o accettazione menzionati negli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notificazioni e disdette previste negli articoli 35, 37 e 39.

##### **Art. 39** Revisione della Convenzione e del Regolamento d’esecuzione {#disp_u1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--39}
1.  Ciascuna Alta Parte contraente può proporre emendamenti della presente Convenzione e del suo Regolamento d’esecuzione[^20]. Ogni emendamento, così proposto, sarà comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti chiedendo di fargli conoscere entro quattro mesi:
a) se desiderano sia convocata una conferenza per studiare l’emendamento proposto;
b) se accettano l’emendamento proposto senza la convocazione d’una conferenza;
c) se respingono l’emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

2.  Il Direttore generale trasmetterà a tutte le Alte Parti contraenti le risposte ricevute in applicazione dei primo paragrafo del presente articolo.

3.  Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano comunicato al Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura le loro intenzioni conformemente alla lettera b del paragrafo 1 del presente articolo, lo informano che intendono approvare l’emendamento senza la convocazione di una conferenza, questa risoluzione sarà notificata dal medesimo, in conformità dell’articolo 38. L’emendamento avrà effetto per tutte le Alte Parti contraenti, 90 giorni dopo quella notificazione.

4.  Il Direttore generale, a domanda di più di un terzo delle Alte Parti contraenti, convocherà una conferenza delle stesse per studiare l’emendamento proposto.

5.  Gli emendamenti della Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, trattati secondo la procedura prevista nel paragrafo precedente, entreranno in vigore soltanto dopo che siano stati approvati a unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla Conferenza e accettati da tutte le Alte Parti contraenti.

6.  L’accettazione, da parte delle Alte Parti contraenti, degli emendamenti approvati dalla conferenza prevista nei paragrafi 4 e 5, sarà fatta mediante il deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

7.  Dopo l’entrata in vigore di emendamenti della presente Convenzione o del suo Regolamento d’esecuzione, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratificazione o all’adesione.

##### **Art. 40** Registrazione {#disp_u1/art_40 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.520.3--40}
La presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite[^21], a richiesta del Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

*In fede di che* , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all’Aia, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, e copie del quale, certificate conformi, saranno rimesse a tutti gli Stati menzionati negli articoli 30 e 32, e all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di<br>successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 26 ottobre | 2017 | 26 gennaio | 2018 |
| Albania | 20 dicembre | 1960 A | 20 marzo | 1961 |
| Angola | 7 febbraio | 2012 A | 7 maggio | 2012 |
| Arabia Saudita | 20 gennaio | 1971 A | 20 aprile | 1971 |
| Argentina | 22 marzo | 1989 A | 22 giugno | 1989 |
| Armenia | 5 settembre | 1993 S | 21 dicembre | 1991 |
| Australia | 19 settembre | 1984 | 19 dicembre | 1984 |
| Austria | 25 marzo | 1964 | 25 giugno | 1964 |
| Azerbaigian | 20 settembre | 1993 A | 20 dicembre | 1993 |
| Bahrein | 26 agosto | 2008 A | 26 novembre | 2008 |
| Bangladesh | 23 giugno | 2006 A | 23 settembre | 2006 |
| Barbados | 9 aprile | 2002 A | 9 luglio | 2002 |
| Belarus | 7 maggio | 1957 | 7 agosto | 1957 |
| Belgio | 16 settembre | 1960 | 16 dicembre | 1960 |
| Benin | 17 aprile | 2012 A | 17 luglio | 2012 |
| Bolivia | 17 novembre | 2004 A | 17 febbraio | 2005 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 luglio | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Botswana | 3 gennaio | 2002 A | 3 aprile | 2002 |
| Brasile | 12 settembre | 1958 | 12 dicembre | 1958 |
| Bulgaria | 7 agosto | 1956 A | 7 novembre | 1956 |
| Burkina Faso | 18 dicembre | 1969 A | 18 marzo | 1970 |
| Cambogia | 4 aprile | 1962 | 4 luglio | 1962 |
| Camerun | 12 ottobre | 1961 A | 12 gennaio | 1962 |
| Canada | 11 dicembre | 1998 A | 11 marzo | 1999 |
| Ceca, Repubblica | 26 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Ciad | 17 giugno | 2008 A | 17 settembre | 2008 |
| Cile | 11 settembre | 2008 A | 11 dicembre | 2008 |
| Cina | 5 gennaio | 2000 A | 5 aprile | 2000 |
| Cipro | 9 settembre | 1964 A | 9 dicembre | 1964 |
| Colombia | 18 giugno | 1998 A | 18 settembre | 1998 |
| Congo (Kinshasa) | 18 aprile | 1961 A | 18 luglio | 1961 |
| Costa Rica | 3 giugno | 1998 A | 3 settembre | 1998 |
| Côte d’Ivoire | 24 gennaio | 1980 A | 24 aprile | 1980 |
| Croazia | 1° luglio | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba | 26 novembre | 1957 | 26 febbraio | 1958 |
| Danimarca | 26 marzo | 2003 | 26 giugno | 2003 |
| Dominicana, Repubblica | 5 gennaio | 1960 A | 5 aprile | 1960 |
| Ecuador | 2 ottobre | 1956 | 2 gennaio | 1957 |
| Egitto | 17 agosto | 1955 | 7 agosto | 1956 |
| El Salvador | 19 luglio | 2001 | 19 ottobre | 2001 |
| Eritrea | 6 agosto | 2004 A | 6 novembre | 2004 |
| Estonia | 4 aprile | 1995 A | 4 luglio | 1995 |
| Etiopia | 31 agosto | 2015 A | 30 novembre | 2015 |
| Finlandia | 16 settembre | 1994 A | 16 dicembre | 1994 |
| Francia | 7 giugno | 1957 | 7 settembre | 1957 |
| Gabon | 4 dicembre | 1961 A | 4 marzo | 1962 |
| Georgia | 4 novembre | 1992 S | 21 dicembre | 1991 |
| Germania | 11 agosto | 1967 | 11 novembre | 1967 |
| Ghana | 25 luglio | 1960 A | 25 ottobre | 1960 |
| Giappone | 10 settembre | 2007 A | 10 dicembre | 2007 |
| Gibuti | 9 aprile | 2018 A | 9 luglio | 2018 |
| Giordania | 2 ottobre | 1957 | 2 gennaio | 1958 |
| Grecia | 9 febbraio | 1981 | 9 maggio | 1981 |
| Guatemala | 2 ottobre | 1985 A | 2 gennaio | 1986 |
| Guinea | 20 settembre | 1960 A | 20 dicembre | 1960 |
| Guinea equatoriale | 19 novembre | 2003 A | 19 febbraio | 2004 |
| Honduras | 25 ottobre | 2002 A | 25 gennaio | 2003 |
| India | 16 giugno | 1958 | 16 settembre | 1958 |
| Indonesia | 10 gennaio | 1967 | 10 aprile | 1967 |
| Iran | 22 giugno | 1959 | 22 settembre | 1959 |
| Iraq | 21 dicembre | 1967 | 21 marzo | 1968 |
| Irlanda | 17 maggio | 2018 | 17 agosto | 2018 |
| Islanda | 5 dicembre | 2022 A | 5 marzo | 2023 |
| Israele | 3 ottobre | 1957 | 3 gennaio | 1958 |
| Italia | 9 maggio | 1958 | 9 agosto | 1958 |
| Kazakstan | 14 marzo | 1997 S | 21 dicembre | 1991 |
| Kirghizistan | 3 luglio | 1995 A | 3 ottobre | 1995 |
| Kuwait | 6 giugno | 1969 A | 6 settembre | 1969 |
| Lettonia | 19 dicembre | 2003 A | 19 marzo | 2004 |
| Libano | 1° giugno | 1960 | 1° settembre | 1960 |
| Libia | 19 novembre | 1957 | 19 febbraio | 1958 |
| Liechtenstein | 28 aprile | 1960 A | 28 luglio | 1960 |
| Lituania | 27 luglio | 1998 A | 27 ottobre | 1998 |
| Lussemburgo | 29 settembre | 1961 | 29 dicembre | 1961 |
| Macedonia del Nord | 30 aprile | 1997 S | 17 novembre | 1991 |
| Madagascar | 3 novembre | 1961 A | 3 febbraio | 1962 |
| Malaysia | 12 dicembre | 1960 A | 12 marzo | 1961 |
| Mali | 18 maggio | 1961 A | 18 agosto | 1961 |
| Malta | 15 luglio | 2024 A | 15 ottobre | 2024 |
| Marocco | 30 agosto | 1968 A | 30 novembre | 1968 |
| Mauritania | 7 luglio | 2023 A | 7 ottobre | 2023 |
| Maurizio^a^ | 22 settembre | 2006 A | 22 dicembre | 2006 |
| Messico | 7 maggio | 1956 | 7 agosto | 1956 |
| Moldova | 9 dicembre | 1999 A | 9 marzo | 2000 |
| Monaco | 10 dicembre | 1957 | 10 marzo | 1958 |
| Mongolia | 4 novembre | 1964 A | 4 febbraio | 1965 |
| Montenegro | 26 aprile | 2007 S | 3 giugno | 2006 |
| Myanmar | 10 febbraio | 1956 | 7 agosto | 1956 |
| Nicaragua | 25 novembre | 1959 | 25 febbraio | 1960 |
| Niger | 6 dicembre | 1976 A | 6 marzo | 1977 |
| Nigeria | 5 giugno | 1961 A | 5 settembre | 1961 |
| Norvegia | 19 settembre | 1961 | 19 dicembre | 1961 |
| Nuova Zelanda^b^ | 24 luglio | 2008 | 24 ottobre | 2008 |
| Oman | 26 ottobre | 1977 A | 26 gennaio | 1978 |
| Paesi Bassi | 14 ottobre | 1958 | 14 gennaio | 1959 |
| Parte caraibica (Bonaire,<br>Sant’Eustachio e Saba) | 10 gennaio | 2011 | 10 gennaio | 2011 |
| Pakistan | 27 marzo | 1959 A | 27 giugno | 1959 |
| Palestina | 22 marzo | 2012 A | 22 giugno | 2012 |
| Panama | 17 luglio | 1962 A | 17 ottobre | 1962 |
| Paraguay | 9 novembre | 2004 A | 9 febbraio | 2005 |
| Perù | 21 luglio | 1989 A | 21 ottobre | 1989 |
| Polonia | 6 agosto | 1956 | 6 novembre | 1956 |
| Portogallo | 4 agosto | 2000 | 4 novembre | 2000 |
| Qatar | 31 luglio | 1973 A | 31 ottobre | 1973 |
| Regno Unito^* **^ | 12 settembre | 2017 | 12 dicembre | 2017 |
| Romania | 21 marzo | 1958 | 21 giugno | 1958 |
| Ruanda | 28 dicembre | 2000 A | 28 marzo | 2001 |
| Russia | 4 gennaio | 1957 | 4 aprile | 1957 |
| San Marino | 9 febbraio | 1956 | 7 agosto | 1956 |
| Santa Sede | 24 febbraio | 1958 A | 24 maggio | 1958 |
| Seicelle | 8 ottobre | 2003 A | 8 gennaio | 2004 |
| Senegal | 17 giugno | 1987 A | 17 settembre | 1987 |
| Serbia | 11 settembre | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Siria | 6 marzo | 1958 | 6 giugno | 1958 |
| Slovacchia | 31 marzo | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 5 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Spagna | 7 luglio | 1960 | 7 ottobre | 1960 |
| Sri Lanka | 11 maggio | 2004 A | 11 agosto | 2004 |
| Stati Uniti | 13 giugno | 2009 | 13 settembre | 2009 |
| Sudafrica | 18 dicembre | 2003 A | 18 marzo | 2004 |
| Sudan | 23 luglio | 1970 A | 23 ottobre | 1970 |
| Svezia | 22 gennaio | 1985 A | 22 aprile | 1985 |
| Svizzera | 15 maggio | 1962 A | 15 agosto | 1962 |
| Tagikistan | 28 agosto | 1992 S | 21 dicembre | 1991 |
| Tanzania | 23 settembre | 1971 A | 23 dicembre | 1971 |
| Thailandia | 2 maggio | 1958 A | 2 agosto | 1958 |
| Togo | 24 gennaio | 2017 A | 24 aprile | 2017 |
| Tunisia | 28 gennaio | 1981 A | 28 aprile | 1981 |
| Turchia | 15 dicembre | 1965 A | 15 marzo | 1966 |
| Turkmenistan | 22 gennaio | 2018 A | 22 aprile | 2018 |
| Ucraina | 6 febbraio | 1957 | 6 maggio | 1957 |
| Ungheria | 17 maggio | 1956 | 17 agosto | 1956 |
| Uruguay | 24 settembre | 1999 | 24 dicembre | 1999 |
| Uzbekistan | 21 febbraio | 1996 A | 21 maggio | 1996 |
| Venezuela | 9 maggio | 2005 A | 9 agosto | 2005 |
| Yemen | 6 febbraio | 1970 A | 6 maggio | 1970 |
| Zimbabwe | 9 giugno | 1998 A | 9 settembre | 1998 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO):www.unesco.org/fr/legal-affairs/convention-protection-cultural-property-event-armed-conflict-regulations-execution-convention?hub=415oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ La Conv. si applica all’isola di Maurizio, a Rodrigues, Agalega, Tromelin, Cargados Carajos e all’archipelo Chagos con Diego Garcia, e a ogni isola che fa parte dello Stato di Maurizio. ^b^ La Conv. non si applica a Tokelau. | | | | |

[^1]: RU  **1962**  1043
[^2]: RS  **0.515.111**
[^3]: RS  **0.515.112**
[^4]: La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.
[^5]: RS  **0.520.31**
[^6]: RS  **0.520.31**
[^7]: RS  **0.520.31**
[^8]: RS  **0.520.31**
[^9]: RS  **0.520.31**
[^10]: RS  **0.520.31**
[^11]: RS  **0.520.31**
[^12]: RS  **0.520.31**
[^13]: RS  **0.520.31**
[^14]: RS  **0.520.31**
[^15]: RS  **0.520.31**
[^16]: RS  **0.520.31**
[^17]: RS  **0.515.125**
[^18]: RS  **0.520.31**
[^19]: La Svizzera non è Stato partecipante di questo Patto.
[^20]: RS  **0.520.31**
[^21]: RS  **0.120**