0.631.112.514.2

^^RU **1995** 3827; FF **1994** V 601

Traduzione

# Protocollo aggiuntivo

tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al Trattato<br />di unione doganale concluso il 29 marzo 1923<br />tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein,<br />riguardante la responsabilità per danno da prodotti

Concluso il 2 novembre 1994<br />Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1994[^1]<br />Ratificato con strumenti scambiati il 25 aprile 1995<br />Entrato in vigore il 25 giugno 1995

(Stato 25 giugno 1995)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Sua Altezza il Principe regnante di Liechtenstein,

visti gli articoli 1 e 4 del Trattato di unione doganale concluso il 29 marzo 1923[^2]tra la Svizzera e il Liechtenstein, dappresso «Trattato doganale»,

considerato che la Svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno emanato leggi in materia di responsabilità per danno da prodotti,

considerato che, secondo l’articolo 1 capoverso 2 del Trattato doganale, le disposizioni sulla responsabilità dell’importatore per danno da prodotti non sono applicabili nel commercio tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein,

vista la modificazione simultanea della Convenzione del 25 aprile 1968[^3]tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile, che consente l’esecuzione di decisioni giudiziarie riguardanti diritti di risarcimento derivanti dalla responsabilità per danno da prodotti nell’altro Stato contraente,

hanno deciso di concludere il presente Protocollo aggiuntivo e, a tale scopo, hanno nominato quali plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiati i loro pieni poteri e trovatili in buona forma regolare, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--1}
Il diritto applicabile alla responsabilità per danno da prodotti è determinato dal diritto internazionale privato degli Stati contraenti.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--2}
Il presente Protocollo aggiuntivo è concluso per una durata indeterminata.

Esso può essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte contraente con un preavviso di un anno.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.112.514.2--3}
Il presente Protocollo aggiuntivo sottostà a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono scambiati a Berna.

Il presente Protocollo entra in vigore due mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

*In fede di che,* i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.Fatto a Berna, in doppio esemplare in lingua tedesca, il 2 novembre 1994.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Flavio Cotti | Per il <br>Principato del Liechtenstein:<br>Mario Frick |
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[^1]: Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 12 dic. 1994 (RU  **1995**  3813).
[^2]: RS  **0.631.112.514**
[^3]: RS  **0.276.195.141**