0.631.145.149.454

^^RU **1963** 749; FF **1962** II 1789

Testo originale

# Accordo tra la Svizzera e l ’ Italia relativo all ’ esenzione doganale sull ’ importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera

Conchiuso il 15 dicembre 1961<br />Approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 1963[^1]<br />Istrumenti di ratificazione scambiati il 19 luglio 1963<br />Entrato in vigore il 19 ottobre 1963

(Stato 19 ottobre 1963)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Presidente della Repubblica Italiana

animati dal desiderio di facilitare l’importazione di materiale didattico destinato alle scuole svizzere in Italia e italiane in Svizzera, hanno deciso di concludere un Accordo relativo all’esenzione doganale sull’importazione di detto materiale. Essi hanno nominato, a tal fine, loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.145.149.454--1}
Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l’esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l’importazione del materiale didattico e di studio e del mobilio scolastico richiesti per l’istituzione ed il funzionamento delle scuole e degli istituti secondari di primo e secondo grado e delle scuole elementari svizzeri in Italia e italiani in Svizzera e dei giardini d’infanzia da tali scuole dipendenti, a condizione che tali istituti non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d’importazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.145.149.454--2}
Le Alte Parti Contraenti si assicurano vicendevolmente l’esenzione dai diritti doganali e da qualsiasi imposta, tassa o contributo dovuti per l’importazione del materiale didattico e di studio nonchè del mobilio scolastico (esclusi i mezzi tecnici ausiliari, macchine, ecc. ed il materiale tecnico d’uso) destinati a corsi di addestramento o a corsi di cultura generale postscolastici organizzati in modo regolare, autorizzati dalle rispettive rappresentanze diplomatiche, sentite le competenti autorità locali, e ufficialmente riconosciuti dalle autorità del Paese d’importazione, per cittadini svizzeri in Italia e per cittadini italiani in Svizzera, a condizione che tali corsi non abbiano scopo di lucro e che il materiale in questione non sia ceduto a terzi nel Paese d’importazione.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.145.149.454--3}
L’esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l’importazione del materiale destinato rispettivamente all’Istituto svizzero di Roma e al Centro di studi italiani di Zurigo, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.145.149.454--4}
Il presente Accordo è soggetto a ratifica, ed i relativi strumenti saranno scambiati al più presto possibile a Berna.

Esso entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica; potrà essere denunciato da ciascuno dei due Stati in qualsiasi momento e cesserà di avere effetto un anno dopo la sua denuncia.

*In fede di che,* i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il proprio sigillo.Fatto a Roma il 15 dicembre 1961 in due esemplari originali, in lingua italiana.

| Per la<br>Confederazione Svizzera: | Per la<br>Repubblica Italiana: |
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| Philippe Zutter | Giulio Del Balzo |

[^1]: RU  **1963**  747