(Stato 14  dicembre 2004)0.631.244.55Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.631.244.55

Traduzione*[^2]* 

# Accordo per l’importazione temporanea in franchigia doganale, come prestito gratuito e a scopi diagnostici o terapeutici, di materiale medico‑chirurgico e di laboratorio, destinato agli istituti sanitari

Conchiuso a Strasburgo il 28 aprile 1960<br />Approvato dall’Assemblea federale il 20 settembre 1965[^3]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 novembre 1965<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 28 febbraio 1966

(Stato 14  dicembre 2004)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Considerato che, per particolari circostanze, uno Stato può trovarsi improvvisamente sprovvisto del materiale chirurgico e di laboratorio necessario a soddisfare i bisogni più urgenti della sua popolazione;

Considerato che è desiderabile di facilitare il transito delle frontiere al materiale medico‑chirurgico e di laboratorio che gli Stati membri mettessero a disposizione degli altri Stati membri;

Considerato, d’altra parte, che è scopo del Consiglio d’Europa realizzare un’unione più stretta fra i suoi Membri e favorire i loro progressi economici e sociali, particolarmente attraverso la conclusione di accordi europei;

Considerato che un accordo consentente la libera circolazione di materiale medico‑ chirurgico e di laboratorio aprirebbe una via efficace per raggiungere questo scopo;

Hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--1}
1. Le Parti Contraenti, ove dispongano per sé di riserve sufficienti, presteranno gratuitamente alle altre Parti Contraenti che, per circostanze particolari, ne avessero urgente bisogno, del materiale medico‑chirurgico e di laboratorio; questo materiale sarà inviato a richiesta della Parte interessata e sarà poi successivamente restituito.
2. Ciascuna Parte Contraente che beneficia del disposto del paragrafo precedente, accorderà tutte le facilitazioni possibili per l’importazione temporanea, sul suo territorio, del materiale prestato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--2}
1. La durata dell’importazione temporanea non dovrà superare i sei mesi; essa è rinnovabile, nelle medesime condizioni, d’intesa coi paese esportatore.
2. Queste agevolazioni riguardano unicamente il materiale medico‑chirurgico e di laboratorio destinato agli ospedali e ad altri istituti sanitari. Esse comporteranno la concessione delle licenze eventualmente necessarie per l’importazione temporanea e la sospensione dei diritti e delle tasse d’importazione (compresi i diritti e le tasse riscossi all’importazione). Tuttavia, le autorità dei paesi d’importazione temporanea potranno farsi rimborsare le spese corrispondenti al costo dei servizi resi.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--3}
Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non impediranno alle autorità competenti dello Stato importatore di prendere le misure necessarie sia per accertare che il materiale ammesso temporaneamente sia riesportato, cessate le circostanze particolari o scaduto il termine previsto al paragrafo 1 dell’articolo 2, sia per garantire il pagamento dei diritti e delle tasse in caso di mancata riesportazione.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--4}
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano affatto le disposizioni per l’importazione temporanea del materiale indicato all’articolo 1, contenute sia nella legislazione o nei regolamenti di ciascuna Parte Contraente, sia in ogni altra convenzione, trattato od accordo in vigore fra due o più Parti Contraenti.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--5}
1. Il presente Accordo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa, i quali possono parteciparvi mediante:
(a) la firma senza riserva di ratificazione; oppure
(b) la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--6}
1. Il presente Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo che tre Membri del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’abbiano firmato senza riserva di ratificazione o l’abbiano ratificato.
2. Per i Membri che, ulteriormente, firmeranno l’Accordo senza riserva di ratificazione o che lo ratificheranno, esso entrerà in vigore tre mesi dopo la firma o il deposito dello strumento di ratificazione.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--7}
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire al presente Accordo. L’adesione avrà effetto tre mesi dopo la data di deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--8}
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri del Consiglio e agli Stati aderenti:
(a) la data d’entrata in vigore del presente Accordo e i nomi dei Membri che l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o che l’avranno ratificato;
(b) il deposito d’ogni strumento d’adesione, effettuato in applicazione dell’articolo 7.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--9}
1. Il presente Accordo entrerà in vigore senza limite di durata.
2. Ogni Parte Contraente potrà, per sé, cessare d’applicarlo, dandone preavviso di un anno al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

*In fede di che,* i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1960, in francese ed inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno dei governi firmatari e aderenti.(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | | Ratificazione<br>Firma senza riserva di ratificazione (F)<br>Adesione (A) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Austria | | 11 ottobre | 1961 | 12 gennaio | 1962 |
| Belgio | | 8 giugno | 1960 F | 9 settembre | 1960 |
| Cipro | | 22 novembre | 1973 | 23 febbraio | 1974 |
| Comunità europea (CE/UE/CEE) | | 30 marzo | 1987 F | 1° aprile | 1987 |
| Danimarca | | 14 marzo | 1962 | 15 giugno | 1962 |
| Francia | | 28 aprile | 1960 F | 29 luglio | 1960 |
| Germania* | | 11 febbraio | 1966 | 12 maggio | 1966 |
| Grecia | | 24 maggio | 1965 | 25 agosto | 1965 |
| Irlanda | | 28 aprile | 1960 F | 29 luglio | 1960 |
| Islanda | | 16 gennaio | 1967 | 17 aprile | 1967 |
| Italia* | | 14 maggio | 1963 | 15 agosto | 1963 |
| Lituania | | 18 settembre | 2002 | 19 dicembre | 2002 |
| Lussemburgo | | 10 maggio | 1962 | 11 agosto | 1962 |
| Malta | | 22 settembre | 1967 | 23 dicembre | 1967 |
| Norvegia | | 28 aprile | 1960 F | 29 luglio | 1960 |
| Paesi Bassi* | | 26 aprile | 1962 | 27 luglio | 1962 |
| Antille olandesi | | 26 aprile | 1962 | 27 luglio | 1962 |
| Aruba^a^ | | 3 gennaio | 1986 | 3 gennaio | 1986 |
| Portogallo | | 7 marzo | 1983 F | 8 giugno | 1983 |
| Regno Unito* | | 28 aprile | 1960 F | 29 luglio | 1960 |
| Isola di Man | | 14 maggio | 1993 | 14 maggio | 1993 |
| Slovacchia | | 7 maggio | 2001 | 8 agosto | 2001 |
| Slovenia | | 4 ottobre | 2000 | 5 gennaio | 2001 |
| Spagna | | 18 luglio | 1974 A | 19 ottobre | 1974 |
| Svezia | | 27 luglio | 1962 | 28 ottobre | 1962 |
| Svizzera* | | 29 novembre | 1965 | 28 febbraio | 1966 |
| Turchia | | 10 marzo | 1966 | 11 giugno | 1966 |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. | | | | |
| | Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/treaty/FR/cadreprincipal.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati<br>internazionali, 3003 Berna. | | | | |
| ^a^ | Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno. | | | | |

### Riserva e dichiarazioni {#annex_u1/lvl_u2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.244.55--annex-1}
Svizzera

L’accordo s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché questo sarà vincolato alla Svizzera[^4]da un trattato d’unione doganale.

[^1]: RU **1956** 859;FF  **1965**  I 381
[^2]: Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: RU  **1966**  795
[^4]: RS  **0.631.112.514**