0.631.250.112

RU **1977** 647; FF **1975** II 795

Traduzione

# Convenzione doganale concernente i contenitori, 1972

Conchiusa a Ginevra il 2 dicembre 1972<br />Approvata dall’Assemblea federale il 17 marzo 1976[^1]<br />Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 ottobre 1976<br />Entrata in vigore per la Svizzera il 12 aprile 1977

(Stato 16 ottobre 2024)

*Preambolo* 

Le Parti contraenti,

Desiderose di accrescere e facilitare l’impiego dei contenitori nei trasporti internazionali,

Hanno convenuto quanto segue:

## **Capo I** In generale {#chap_I}
##### **Art. 1** {#chap_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--1}
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
a) «tributi d’entrata» i dazi e tutti gli altri tributi, imposte, tasse ed aggravi diversi riscossi all’atto dell’importazione o in correlazione con l’importazione di merci, escluse le tasse e gli aggravi il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
b) «importazione temporanea», l’importazione temporanea in franchigia di tributi d’entrata e senza divieti né restrizioni d’importazione, con l’obbligo della riesportazione;
c) «contenitore», un recipiente per il trasporto (cassa mobile, cisterna amovibile o altro recipiente analogo):
        i) rappresentante un corpo cavo, interamente o parzialmente chiuso, destinato a contenere merci;
        ii) di natura durevole e quindi abbastanza resistente da poter essere adoperato più volte;
        iii) costruito particolarmente per agevolare il trasporto di merci, senza trasbordo, in uno o più generi di trasporto;
        iv) costruito in modo da essere facilmente manipolato, segnatamente all’atto del trasbordo da un genere di trasporto all’altro;
        v) costruito in modo da poter essere facilmente riempito e vuotato; e
        vi) d’un volume interno di almeno un metro cubo;
 il termine «contenitore» comprende gli accessori e l’equipaggiamento del contenitore secondo la sua categoria, sempreché accessori e equipaggiamento siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o i pezzi staccati dei veicoli, né gli imballaggi. Le carrozzerie amovibili sono equiparate ai contenitori.[^2]
d) per «traffico interno», il trasporto di merci caricate all’interno del territorio d’uno Stato per essere scaricate all’interno del territorio del medesimo Stato.
e) per «persona», tanto le persone fisiche, quanto le persone giuridiche.
f) per «detentore», d’un contenitore, la persona che dispone effettivamente dell’impiego del contenitore, anche senza esserne proprietaria.

##### **Art. 2** {#chap_I/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--2}
Per poter beneficiare delle agevolezze previste dalla presente Convenzione i contenitori devono essere contrassegnati conformemente all’Allegato 1.

## **Capo II** Importazione temporanea {#chap_II}
### a) Facilitazione dell’importazione temporanea {#chap_II/lvl_u1}
##### **Art. 3** {#chap_II/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--3}
1. Ciascuna Parte Contraente accorderà l’importazione temporanea ai contenitori, carichi o vuoti, secondo le condizioni previste agli articoli 4 a 9.
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non accordare l’importazione temporanea ai contenitori che sono stati oggetto di un acquisto, d’una locazione-vendita, d’un noleggio[^3]o d’un contratto analogo, concluso da una persona che abbia il domicilio o la residenza d’affari nel suo territorio.

##### **Art. 4** {#chap_II/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--4}
1. I contenitori importati temporaneamente in franchigia devono essere riesportati entro tre mesi a contare dalla data dell’importazione. Detto termine può tuttavia essere prorogato dalle competenti autorità doganali.
2. I contenitori importati temporaneamente in franchigia possono essere riesportati da qualsiasi ufficio doganale competente, anche se tale ufficio non è quello dell’importazione temporanea.

##### **Art. 5** {#chap_II/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--5}
1. Nonostante l’obbligo della riesportazione prescritta al paragrafo 1 dell’articolo 4, la riesportazione dei contenitori gravemente danneggiati non sarà richiesta, sempreché quest’ultimi siano, conformemente alle disposizioni del paese interessato e secondo quanto permettono le autorità doganali di tale paese:
a) assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui sono presentati, o
b) abbandonati, franchi di ogni spesa, alle competenti autorità di detto paese, o
c) distrutti sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, e i residui e i pezzi ricuperati siano assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui sono presentati.
2. Allorché un contenitore importato temporaneamente non può essere riesportato a cagione di un sequestro, l’obbligo della riesportazione previsto al paragrafo 1 dell’articolo 4 è sospeso durante il periodo del sequestro.

### b) Procedura dell’importazione temporanea {#chap_II/lvl_u2}
##### **Art. 6** {#chap_II/lvl_u2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--6}
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 7 e 8, i contenitori importati temporaneamente alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione saranno ammessi temporaneamente all’importazione senza esigere, all’atto della loro importazione e riesportazione, la presentazione di documenti doganali o la prestazione di una garanzia.

##### **Art. 7** {#chap_II/lvl_u2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--7}
Ciascuna delle Parti Contraenti potrà subordinare l’importazione temporanea dei contenitori all’adempimento di tutte o parte delle disposizioni della procedura d’importazione temporanea descritta nell’Allegato 2.

##### **Art. 8** {#chap_II/lvl_u2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--8}
Ciascuna delle Parti Contraenti ha il diritto, qualora le disposizioni dell’articolo 6 non fossero applicabili, di esigere la prestazione di una garanzia e/o la presentazione di documenti doganali all’atto dell’importazione e della riesportazione del contenitore.

### c) Condizioni per l’impiego dei contenitori ammessi all’importazione temporanea {#chap_II/lvl_u3}
##### **Art. 9** {#chap_II/lvl_u3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--9}
1. Le Parti Contraenti permetteranno l’impiego dei contenitori, ammessi all’importazione temporanea in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, per il trasporto di merci nel traffico interno; a tal riguardo ciascuna Parte Contraente potrà esigere l’adempimento di tutte o parte delle condizioni contenute nell’Allegato 3.
2. L’agevolezza prevista al paragrafo 1 sarà concessa senza pregiudizio dell’ordinamento in vigore nel territorio di ciascuna Parte Contraente per quanto concerne i veicoli trattori o trasportatori di contenitori.

### d) Casi particolari {#chap_II/lvl_u4}
##### **Art. 10** {#chap_II/lvl_u4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--10}
1. I pezzi di ricambio per il riassetto dei contenitori importati temporaneamente sono ammessi all’importazione temporanea.
2. I pezzi sostituiti, non riesportati, saranno, conformemente alle disposizioni del paese interessato e secondo quanto permettono le autorità doganali di tale paese:
a) assoggettati ai tributi d’entrata dovuti alla data e nello stato in cui i pezzi sono presentati, o
b) abbandonati, franchi di ogni spesa, alle competenti autorità di detto paese, o
c) distrutti sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati.
3. Le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 saranno applicabili,*mutatis mutandis* , all’importazione temporanea dei pezzi di ricambio menzionati al paragrafo 1.

##### **Art. 11** {#chap_II/lvl_u4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--11}
1. Le Parti Contraenti si dichiarano disposte ad ammettere all’importazione temporanea anche gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori che sono importati temporaneamente con un contenitore per essere riesportati separatamente o insieme con un altro contenitore, oppure che sono importati separatamente a titolo temporaneo per essere riesportati con un contenitore.
2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 3 e degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 saranno applicabili,*mutatis mutandis,* anche all’importazione temporanea degli accessori e equipaggiamenti di contenitori menzionati al paragrafo 1. Tali accessori e equipaggiamenti possono essere impiegati nel traffico interno, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, quando sono trasportati con un contenitore che beneficia delle disposizioni del citato paragrafo.

## **Capo III** Ammissione di contenitori per il trasporto di merci sotto chiusura doganale {#chap_III}
##### **Art. 12** {#chap_III/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--12}
1. Per essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale, i contenitori devono soddisfare alle disposizioni dell’Allegato 4.
2. L’ammissione sarà concessa secondo una delle procedure previste nell’Allegato 5.
3. I contenitori ammessi da una Parte Contraente per il trasporto sotto chiusura doganale, saranno riconosciuti dalle altre Parti Contraenti per qualsiasi procedura di trasporto internazionale sotto chiusura doganale.
4. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare il riconoscimento della validità dell’ammissione dei contenitori che non soddisfano alle condizioni previste nell’Allegato 4. Le Parti Contraenti eviteranno tuttavia un ritardo del trasporto quando le lacune accertate sono di poco conto e non implicano il pericolo di contrabbando.
5. Un contenitore, la cui ammissione non è più riconosciuta, può essere riutilizzato per il trasporto di merci sotto chiusura doganale soltanto se è rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, oppure se il contenitore è stato oggetto di una nuova ammissione.
6. Allorché risulta che esisteva una lacuna già al momento in cui il contenitore fu ammesso, l’autorità competente, responsabile dell’ammissione, dev’essere adeguatamente informata.
7. Se si accerta che dei contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale conformemente alle procedure previste al paragrafo 1 a) e b) dell’Allegato 5 non soddisfano alle prescrizioni tecniche dell’Allegato 4, l’autorità che ha rilasciato l’ammissione prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché i contenitori soddisfino alle suddette prescrizioni tecniche, oppure revocherà l’ammissione.

## **Capo IV** Note esplicative {#chap_IV}
##### **Art. 13** {#chap_IV/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--13}
Le note esplicative dell’Allegato 6 contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati.

## **Capo V** Disposizione diverse {#chap_V}
##### **Art. 14** {#chap_V/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--14}
La presente Convenzione non impedisce alle Parti Contraenti di concedere più ampie agevolezze in base a disposizioni autonome o sulla scorta di accordi bilaterali o multilaterali, sempreché tali agevolezze non intralcino l’applicazione della Convenzione.

##### **Art. 15** {#chap_V/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--15}
Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o azione avente per effetto di far beneficiare indebitamente una persona o una cosa delle disposizioni della presente Convenzione, esporrà il contravventore, nel paese in cui l’infrazione è stata commessa, alle sanzioni previste dalla legislazione di detto paese.

##### **Art. 16** {#chap_V/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--16}
Le Parti Contraenti si comunicano vicendevolmente, verso domanda, le informazioni necessarie all’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, segnatamente quelle concernenti l’ammissione dei contenitori e le caratteristiche tecniche della loro costruzione.

##### **Art. 17** {#chap_V/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--17}
Gli Allegati alla presente Convenzione e il Protocollo di firma costituiscono parte integrante della Convenzione.

## **Capo VI** Disposizioni finali {#chap_VI}
##### **Art. 18** Firma, ratificazione, accettazione, approvazione e adesione {#chap_VI/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--18}
1. La presente Convenzione è aperta, sino al 15 gennaio 1973, all’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, indi dal 1° febbraio 1973 al 31 dicembre 1973, inclusivamente, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York, per la firma da parte di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, nonché di qualsiasi Stato che ha aderito allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, e di qualsiasi altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a far parte della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta alla ratificazione, all’accettazione o all’approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato menzionato al paragrafo 1.
4. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 19** Entrata in vigore {#chap_VI/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--19}
1. La presente Convenzione entrerà in vigore nove mesi dopo la data del deposito del quinto strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o che vi aderirà dopo il deposito del quinto strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione.
3. Ogni strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione depositato dopo l’entrata in vigore d’un emendamento alla presente Convenzione sarà reputato come applicantesi al testo modificato della Convenzione.
4. Ogni strumento di tal genere, depositato dopo l’accettazione d’un emendamento, ma prima della sua entrata in vigore, sarà considerato come applicantesi al testo modificato della Convenzione alla data dell’entrata in vigore dell’emendamento.

##### **Art. 20** Abrogazione della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956) {#chap_VI/art_20 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--20}
1. Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti aderenti alla presente Convenzione, la Convenzione doganale concernente le casse mobili, aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1956[^4].
2. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 dell’articolo 12, i contenitori ammessi secondo le disposizioni della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956) o secondo quelle degli accordi stipulati, sulla scorta di detta Convenzione, sotto l’egida delle Nazioni Unite, saranno accettati dalle Parti Contraenti per il trasporto delle merci sotto chiusura doganale, sempreché continuino ad adempiere le condizioni alle quali furono a suo tempo ammessi. A tal uopo, i certificati di ammissione rilasciati secondo le condizioni della Convenzione doganale concernente le casse mobili (1956) potranno essere sostituiti da una targa d’ammissione, al più tardi alla scadenza del loro termine di validità.

##### **Art. 21** Procedura d’emendamento della presente Convenzione, compresi i suoi Allegati {#chap_VI/art_21 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--21}
1. Ogni Parte Contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla presente Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà trasmesso al Consiglio di cooperazione doganale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti Contraenti e informerà adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 18, che non sono Parti Contraenti. Il Consiglio di cooperazione doganale convocherà parimenti, conformemente al regolamento interno previsto all’Allegato 7, un Comitato di gestione.
2. Ogni proposta di emendamento presentata conformemente al paragrafo che precede o elaborata durante una riunione del Comitato e adottata dal Comitato alla maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, sarà comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà l’emendamento alle Parti Contraenti per l’accettazione, informando adeguatamente gli Stati citati all’articolo 18, che non sono Parti Contraenti.
4. Ogni proposta d’emendamento comunicata conformemente al paragrafo che precede sarà reputata accettata se nessuna Parte Contraente ha sollevato obiezioni entro un termine di 12 mesi a contare dalla data della comunicazione della proposta d’emendamento da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà il più presto possibile a tutte le Parti Contraenti ed agli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti se sono state sollevate obiezioni contro la proposta di emendamento. Se è stata sollevata un’obiezione contro la proposta di emendamento, l’emendamento sarà reputato come non accettato e non avrà alcun effetto. Se al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite non è stata comunicata alcuna obiezione, l’emendamento entrerà in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo la scadenza del termine di 12 mesi menzionato al paragrafo che precede o ad una data posteriore fissata dal Comitato di gestione all’atto dell’accettazione dell’emendamento.
6. Ogni Parte Contraente può, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza incaricata di rivedere la presente Convenzione. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà la domanda a tutte le Parti Contraenti e convocherà una conferenza di revisione se, entro un termine di quattro mesi dalla data della sua notificazione, almeno un terzo delle Parti Contraenti gli hanno comunicato che approvano la domanda. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una tale conferenza anche verso richiesta del Comitato di gestione. Il Comitato di gestione presenterà una tale domanda se questa è approvata dalla maggioranza dei presenti e votanti. Se è indetta una conferenza conformemente al presente paragrafo, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà tutti gli Stati menzionati all’articolo 18 a parteciparvi.

##### **Art. 22** Procedura speciale d’emendamento degli Allegati 1, 4, 5 e 6 {#chap_VI/art_22 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--22}
1. Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista all’articolo 21, gli Allegati 1, 4, 5 e 6 potranno essere emendati secondo le disposizioni del presente articolo e conformemente al regolamento interno previsto nell’Allegato 7.
2. Ciascuna Parte Contraente comunicherà le proposte d’emendamento al Consiglio di cooperazione doganale. Quest’ultima informerà adeguatamente le Parti Contraenti e gli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti e convocherà il Comitato di gestione.
3. Ogni proposta d’emendamento presentata conformemente al paragrafo che precede o elaborata durante la riunione del Comitato e accettata dal Comitato alla maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, sarà comunicata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà l’emendamento alle Parti Contraenti per l’accettazione e informerà adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 8 che non sono Parti Contraenti.
5. L’emendamento sarà reputato accettato, salvo che, entro un termine di 12 mesi a contare dalla data alla quale la proposta d’emendamento è stata comunicata dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti, un quinto delle Parti Contraenti o almeno cinque Parti Contraenti abbiano notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che esse sollevano obiezione contro tale proposta d’emendamento. Una proposta d’emendamento che non è accettata non avrà alcun effetto.
6. Se l’emendamento è accettato, esso entrerà in vigore, per tutte le Parti Contraenti che non hanno sollevato obiezione, tre mesi dopo la scadenza del termine di 12 mesi menzionato al paragrafo che precede o ad un’altra data posteriore fissata dal Comitato di gestione all’atto dell’accettazione dell’emendamento. All’atto dell’accettazione di un emendamento il Comitato ha inoltre la facoltà di decidere che durante un periodo transitorio gli Allegati esistenti potranno rimanere in vigore, integralmente o in parte, simultaneamente all’emendamento.
7. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà alle Parti Contraenti la data dell’entrata in vigore dell’emendamento, informando adeguatamente gli Stati menzionati all’articolo 18 che non sono Parti Contraenti.

##### **Art. 23** Disdetta {#chap_VI/art_23 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--23}
Ciascuna Parte Contraente potrà disdire la presente Convenzione mediante deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 24** Abrogazione {#chap_VI/art_24 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--24}
La presente Convenzione sarà abrogata se durante un periodo qualsiasi di dodici mesi consecutivi il numero delle Parti Contraenti è inferiore a cinque.

##### **Art. 25** Componimento di controversie {#chap_VI/art_25 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--25}
1. Ogni controversia tra due o più Parti Contraenti concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, che non può essere regolata mediante negoziazioni o in altro modo, sarà sottoposta, a richiesta di una di esse, a un tribunale arbitrale così composto: ciascuna delle Parti coinvolte nella controversia nominerà un arbitro; i due arbitri nomineranno a loro volta un terzo arbitro che fungerà da presidente. Se tre mesi dopo aver ricevuto la richiesta una delle Parti non ha ancora designato un arbitro, oppure se gli arbitri non hanno ancora scelto un presidente, ciascuna delle Parti potrà chiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina di un arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
2. La decisione del tribunale arbitrale costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 avrà forza obbligatoria per le Parti coinvolte nella controversia.
3. Il tribunale arbitrale redigerà il suo proprio regolamento interno.
4. Le decisioni del tribunale arbitrale concernenti tanto la procedura e il luogo della riunione, quanto qualsiasi controversia sottopostagli, saranno prese alla maggioranza.
5. Qualsiasi controversia che potrebbe sorgere tra le Parti coinvolte nella divergenza riguarda all’interpretazione e all’esecuzione della sentenza arbitrale, potrà essere portata, da una delle Parti, davanti al tribunale arbitrale che ha emanato la sentenza, per il giudizio da parte di quest’ultima.

##### **Art. 26** Riserve {#chap_VI/art_26 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--26}
1. Le riserve alla presente Convenzione sono ammesse, ad esclusione tuttavia delle disposizioni degli articoli 1 a 8, 12 a 17, 20, 25 e del presente articolo, nonché degli Allegati; le riserve devono essere comunicate per iscritto e, qualora ciò avvenga prima del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, confermate in tale strumento. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite comunicherà dette riserve a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18.
2. Ogni riserva comunicata conformemente al paragrafo 1:
a) modifica, per la Parte Contraente che l’ha formulata, le disposizioni della presente Convenzione alle quali tale riserva si riferisce, nella misura prevista dalla riserva, e
b) modifica dette disposizioni, nella stessa misura, per le altre Parti Contraenti nelle loro relazioni con la Parte Contraente che ha formulato la riserva.
3. Ogni Parte Contraente che ha comunicato una riserva in conformità del paragrafo 1 potrà ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

##### **Art. 27** Notificazione {#chap_VI/art_27 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--27}
Oltre alle notificazioni e comunicazioni secondo gli articoli 21, 22 e 26, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18:
a) le firme, ratificazioni, accettazioni, approvazioni e adesioni in conformità dell’articolo 18;
b) le date d’entrata in vigore della presente Convenzione a tenore dell’articolo 19;
c) la data dell’entrata in vigore degli emendamenti alla presente Convenzione, giusta gli articoli 21 e 22;
d) le disdette secondo l’articolo 23;
e) l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 24.

##### **Art. 28** Testi autentici {#chap_VI/art_28 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--28}
L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale trasmetterà delle copie di detto documento a tutti gli Stati menzionati all’articolo 18.

*In fede di che* i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il due dicembre millenovecentosettantadue.(Seguono le firme)

##### **Allegato 1** {#annex_1}

### Prescrizioni concernenti l’apposizione di contrassegni sui contenitori {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-1}
1.  I contenitori devono recare, in un posto adeguato, in modo ben visibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
a) la designazione del proprietario o del detentore, mediante l’indicazione del nome e del cognome oppure mediante un sistema di marcatura usuale, fatta esclusione per i simboli quali emblemi o vessilli;
b) i marchi e i numeri d’identificazione del contenitore adottati dal proprietario o dal detentore; e
c) il peso effettivo del contenitore, compreso l’equipaggiamento saldamente fissato.

2.  Per i contenitori destinati al trasporto di merci generalmente previsti per uso marittimo o per qualsiasi altro contenitore che impiega un prefisso ISO standardizzato (ovvero quattro lettere maiuscole, con una U come lettera finale), la designazione del proprietario o del detentore, il numero d’identificazione della serie del contenitore e il numero di autocontrollo devono essere conformi alle specifiche della Norma internazionale ISO 6346 e dei relativi allegati.

3.  Affinché i marchi e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori possano considerarsi iscritti in modo duraturo, quando venga utilizzato un foglio di plastica devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’adesivo da utilizzare deve essere di qualità. La striscia, una volta applicata, deve presentare una resistenza alla trazione più modesta della forza di adesione in modo da non poterla staccare senza danneggiarla. Soddisfa tali requisiti una striscia ottenuta per colata. Non ci si può quindi avvalere di una striscia ottenuta per calandratura;
b) quando i marchi e i numeri d’identificazione debbano essere modificati, la striscia da sostituire deve essere completamente rimossa prima d’incollare la nuova. È vietato apporre la nuova striscia sulla vecchia.

4.  Le specifiche relative all’utilizzazione di un foglio di plastica per la marcatura dei contenitori di cui al paragrafo 3 del presente allegato non escludono la possibilità di avvalersi di altri metodi di marcatura duratura.

5.  I contenitori ammessi per il trasporto sotto chiusura doganale devono inoltre recare le seguenti indicazioni, che saranno apposte anche sulla targa d’ammissione conformemente alle prescrizioni dell’Allegato 5:
a) il numero d’ordine assegnato dal costruttore (numero di fabbricazione) e
b) se sono stati ammessi secondo il tipo di costruzione, il numero o le lettere di riconoscimento del tipo.
##### **Allegato 2** {#annex_2}

### Procedura dell’importazione temporanea secondo l’articolo 7 della Convenzione {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-2}
1.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, il controllo dell’impiego dei contenitori importati temporaneamente sarà effettuato da ogni Parte Contraente in base alle registrazioni fatte dai proprietari, dai detentori o dai loro rappresentanti.

2.  Sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) il proprietario o il detentore dei contenitori dev’essere rappresentato nel paese in cui i contenitori sono importati temporaneamente;
b) il proprietario, il detentore o il loro rappresentante s’impegna, per iscritto:
    i) a dare alle autorità doganali del paese in parola, verso richiesta, precise indicazioni sui trasferimenti di ogni contenitore importato temporaneamente, compresi il giorno e il luogo dell’importazione, rispettivamente della riesportazione;
    ii) a pagare i tributi d’entrata dovuti, qualora le condizioni per l’importazione temporanea non fossero adempite.
##### **Allegato 3** {#annex_3}

### Impiego dei contenitori nel traffico interno {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-3}
Ogni Parte Contraente è autorizzata a subordinare alle condizioni indicate qui appresso l’impiego dei contenitori sul suo territorio, nel traffico interno, previsto all’articolo 9 della Convenzione:
a) il trasporto del contenitore al luogo o in vicinanza del luogo in cui saranno caricate merci da esportare, rispettivamente dal quale il contenitore sarà riesportato vuoto, dev’essere effettuato seguendo un itinerario diretto;
b) prima della sua riesportazione, il contenitore può essere impiegato una sol volta nel traffico interno.
##### **Allegato 4** {#annex_4}

### Prescrizioni sulle condizioni tecniche per i contenitori che possono essere ammessi al trasporto internazionale sotto chiusura doganale {#annex_4/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-4}
##### **Art. 1** Principi {#annex_4/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--1}
Per il trasporto internazionale di merci sotto chiusura doganale saranno ammessi soltanto i contenitori costruiti ed equipaggiati in modo che:
a) nessuna merce possa essere asportata né introdotta dalla parte piombata del contenitore senza lasciare tracce visibili di manomissione o senza danneggiare la chiusura doganale;
b) la chiusura doganale possa esservi apposta in modo semplice ed efficace;
c) non comportino ricettacoli in cui possano essere celate merci;
d) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili per il controllo doganale.

##### **Art. 2** Struttura dei contenitori {#annex_4/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--2}
1. Affinché i contenitori soddisfino alle condizioni del succitato articolo 1 è richiesto quanto segue:
a) gli elementi costitutivi del contenitore (pareti, pavimento, porte, tetto, montanti, telai, traverse, ecc.) devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili. Se le pareti, il pavimento, le porte e il tetto sono costituiti da diversi elementi, quest’ultimi devono soddisfare alle medesime condizioni ed essere sufficientemente resistenti;
b) le porte e tutti gli altri congegni di chiusura (compresi i rubinetti, i passi d’uomo, le flange, ecc.) vanno provvisti di un dispositivo che permetta l’apposizione della chiusura doganale. Detto dispositivo non deve poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili e anche la porta o la chiusura non dovrà poter essere aperta senza danneggiare la chiusura doganale. Quest’ultima dev’essere sufficientemente protetta. Sono ammessi i tetti scorrevoli;
c) le aperture di aerazione e di scolo vanno provviste di un dispositivo che impedisca l’accesso all’interno del contenitore. Tale dispositivo sarà costruito in modo da non poter essere rimosso e riapplicato dall’esterno senza lasciare tracce visibili.
2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1 lettera c) delle presenti prescrizioni, gli elementi costitutivi del contenitore che, per motivi di praticità, comportano degli spazi vuoti, sono ammessi (ad es. interstizi di doppie pareti). Per impedire che tali spazi siano utilizzati per dissimularvi merci:
i) se il rivestimento interno del contenitore ricopre la parete su tutta la sua altezza dal pavimento al tetto, oppure se, in altri casi, lo spazio fra questo rivestimento e la parete esterna è completamente chiuso, il rivestimento dev’essere apposto in modo tale da non potere essere smontato e riapplicato senza lasciare tracce visibili, e;
ii) se il rivestimento non ricopre la parete in tutta la sua altezza e se gli spazi che lo separano dalla parete esterna non sono completamente chiusi, e in tutti gli altri casi in cui la costruzione del contenitore comporta degli spazi vuoti, questi devono essere limitati al minimo ed essere facilmente accessibili per i controlli doganali.

##### **Art. 3** Contenitori pieghevoli o smontabili {#annex_4/lvl_u1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--3}
I succitati articoli 1 e 2 si applicano anche ai contenitori pieghevoli o smontabili; di sopraggiunta, quest’ultimi dovranno essere provvisti di un dispositivo di chiusura che blocchi le diverse parti dopo il montaggio del contenitore. Il dispositivo di chiusura - trovantesi all’esterno dopo il montaggio del contenitore - dovrà permettere l’apposizione della chiusura doganale

##### **Art. 4** Contenitori provvisti di copertone {#annex_4/lvl_u1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--4}
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1 a 3 delle presenti prescrizioni fanno stato anche per i contenitori provvisti di copertone. Quest’ultimi dovranno inoltre adempiere le condizioni del presente articolo.
2. Il copertone dev’essere di tela olono, oppure di tessuto gommato o ricoperto di materia plastica, inestensibile e sufficientemente resistente. Esso dev’essere in buono stato e confezionato in modo che dopo l’apposizione del dispositivo di chiusura non sia possibile accedere al carico senza lasciare tracce visibili.
3. Se il copertone è costituito da diversi pezzi, gli orli di quest’ultimi saranno ripiegati l’uno nell’altro e commessi mediante due cuciture distanti tra loro almeno 15 mm. Le cuciture vanno eseguite conformemente all’illustrazione n. 1 allegata alle presenti prescrizioni; tuttavia, se certe parti del copertone non possono essere commesse in tal modo (ad es. trattandosi di raddoppiature e di angoli rinforzati), basterà ripiegare l’orlo della parte superiore ed eseguire le cuciture secondo le illustrazioni n. 2 o 2*a* ) allegate alle presenti prescrizioni.
4. Se il copertone è costituito da diversi pezzi di tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica, i pezzi possono essere commessi anche mediante saldatura, conformemente all’illustrazione n. 3. Gli orli dei pezzi vanno sovrapposti su almeno 15 mm e fusi insieme su tutta la larghezza di 15 mm. Il bordo del lato esterno dev’essere ricoperto di un nastro di materia plastica, della larghezza di almeno 7 mm, che sarà fissato con il medesimo procedimento di saldatura. Sul nastro di materia plastica, nonché ai due lati dello stesso, su una larghezza di almeno 3 mm, si imprimerà un rilievo uniforme e ben visibile. La saldatura va eseguita in modo che i pezzi non possano essere separati e poi ricongiunti senza lasciare tracce visibili.
5. Le raccomodature saranno eseguite conformemente all’illustrazione n. 4; a tal uopo gli orli dovranno essere ripiegati l’uno nell’altro e congiunti mediante due cuciture visibili e distanti tra loro almeno 15 mm; il colore del filo visibile dall’interno dev’essere diverso da quello del filo visibile dall’esterno e dal colore del copertone. Tutte le cuciture vanno eseguite a macchina. Se un copertone deteriorato ai bordi dev’essere raccomodato inserendo delle toppe nei punti danneggiati, le cuciture possono essere eseguite anche secondo il paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all’illustrazione n. 1. I copertoni costituiti da tessuto ricoperto di uno strato di materia plastica possono essere riparati anche secondo il metodo descritto al paragrafo 4 del presente articolo, ma in tal caso la toppa va applicata sulla faccia interna e il nastro di materia plastica apposto su entrambe le facce del copertone.
6. Il copertone dev’essere fissato al contenitore in modo che siano integralmente adempite le condizioni menzionate nell’articolo 1 lettera a) e b) delle presenti prescrizioni. Possono essere impiegati i seguenti sistemi:
a) Il copertone può essere fissato mediante:
        i) anelli metallici apposti al contenitore;
        ii) occhielli inseriti nell’orlo del copertone;
        iii) un mezzo di chiusura introdotto negli anelli, sopra il copertone, visibile dall’esterno su tutta la sua lunghezza.
 Il copertone deve ricoprire le parti solide del contenitore su una larghezza di almeno 250 mm, misurata dal centro degli anelli di fissazione, tranne nei casi in cui il contenitore sia già costruito in modo da impedire qualsiasi accesso alle merci.
b) Se l’orlo di un copertone dev’essere fissato durevolmente al contenitore, le due superfici devono essere commesse senza lasciare interstizi e fissate mediante dispositivi solidi.
c) Se si utilizza un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni, questo, in posizione chiusa, deve permettere al copertone di aderire perfettamente alla parte esterna del contenitore (come esempio, cfr. illustrazione n. 6).
7. Il copertone deve essere sostenuto da una sovrastruttura adeguata (montanti, pareti, staffe, assi, ecc.).
8. Lo spazio tra gli anelli e quello tra gli occhielli non deve superare 200 mm. Esso può tuttavia essere superiore - ma non deve sorpassare 300 mm tra gli anelli e gli occhielli situati da una parte e dall’altra di un montante, se il genere della costruzione del contenitore e del copertone è tale da impedire qualsiasi accesso all’interno del contenitore. Gli occhielli vanno rinforzati.
9. Per fissare il copertone si utilizzeranno:
a) cavi di acciaio d’un diametro di almeno 3 mm, oppure
b) corde di canapa o di sisal d’un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile. I cavi di acciaio possono essere provvisti di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.
 Se il copertone deve essere fissato in un sistema di costruzione peraltro conforme alle disposizioni del paragrafo 6 a) del presente articolo, può essere utilizzata una correggia per fissazione (l’illustrazione n. 7 qui aggiunta mostra un esempio di sistema di costruzione di questo tipo). La correggia deve essere conforme alle prescrizioni previste nel paragrafo 11*c)* per quanto riguarda il materiale, le dimensioni e la forma.
10. Ogni cavo o corda dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5).
11. Nelle aperture che servono al carico e scarico delle merci, le due superfici devono essere congiunte. Si potrà far uso dei seguenti sistemi:
a) I due orli del copertone devono essere sufficientemente sovrapposti. La loro chiusura sarà inoltre assicurata mediante:
        i) una raddoppiatura cucita o saldata conformemente ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo;
        ii) anelli e occhielli rispondenti alle condizioni del paragrafo 8 del presente articolo; gli anelli devono essere di metallo; e
        iii) una correggia, costituita da materiale idoneo, d’un sol pezzo e inestensibile, d’una larghezza di almeno 20 mm e d’uno spessore di almeno 3 mm, la quale sarà introdotta negli anelli in modo da riunire entrambi gli orli del copertone e la raddoppiatura; la correggia dev’essere fissata alla parte interna del copertone e provvista:
            – sia di un occhiello per introdurvi il cavo o la corda menzionati al paragrafo 9 del presente articolo,
            – sia di un occhiello per accogliere l’anello metallico menzionato al paragrafo 9 del presente articolo.
 Non è necessaria una raddoppiatura allorché il veicolo è già munito di un dispositivo speciale (bloccaggio ecc.) che impedisce di accedere al compartimento riservato al carico senza lasciare tracce visibili.
 Per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli non è necessario neppure un dispositivo di fissazione.
b) Uno speciale sistema di chiusura di sicurezza che mantiene gli orli dei copertoni strettamente uniti quando il compartimento riservato al carico è chiuso e sigillato. Questo sistema sarà munito di un’apertura attraverso la quale si farà passare l’anello metallico menzionato al paragrafo 6 del presente articolo per poi assicurarlo con una corda o un cavo menzionati al paragrafo 9 del presente articolo (v. ad es. l’illustrazione n. 8 acclusa alle presenti prescrizioni).
12. Il copertone non dovrà mai coprire né i contrassegni da apporre sul contenitore giusta l’Allegato 1, né la targa d’ammissione prescritta nell’Allegato 5.

##### **Art. 5** Contenitori provvisti di copertoni scorrevoli {#annex_4/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--5}
1. Nella misura in cui sono applicabili, gli articoli 1–4 fanno stato anche per i contenitori dotati di copertoni scorrevoli. Questi contenitori devono inoltre adempiere le disposizioni del presente articolo.
2. Copertoni scorrevoli, pavimento, porte e altri componenti del contenitore devono adempiere sia i requisiti di cui all’articolo 4 paragrafi 6, 8, 9 e 11 sia quelli di cui alle lettere a)–f) di seguito:
a) copertoni scorrevoli, pavimento, porte e tutti gli altri elementi costitutivi del contenitore devono essere commessi sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili, sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
b) il copertone deve ricoprire la parte fissa sul tetto del contenitore per almeno ¼ della distanza effettiva che separa le cinghie di tensionamento. Il copertone deve ricoprire per almeno 50 mm la parte fissa sul pavimento del contenitore. L’apertura orizzontale tra il copertone e la parte fissa del contenitore, misurata perpendicolarmente in un punto qualsiasi lungo l’asse longitudinale, non deve essere superiore ai 10 mm nel caso in cui il contenitore sia stato sottoposto a chiusura doganale;
c) la guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiuse e dotate di sigillo doganale, le porte e le altre parti mobili non possano essere aperte o chiuse dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione dei copertoni scorrevoli e le altre parti mobili sono assemblate in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura. Un esempio di tale sistema è mostrato nell’illustrazione n. 9 acclusa alle presenti prescrizioni;
d) la distanza orizzontale tra gli anelli per la chiusura doganale dai componenti fissi del contenitore non deve superare i 200 mm. La distanza può essere anche maggiore, ma non deve comunque superare i 300 mm su ogni lato del montante, se la tipologia costruttiva del contenitore e il copertone impediscono l’accesso al contenitore. Le norme di cui alla lettera b) vanno comunque soddisfatte;
e) lo spazio che separa le cinghie di tensionamento non deve essere superiore ai 600 mm;
f) i dispositivi per il fissaggio della fodera di protezione sui componenti fissi del contenitore devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 4 paragrafo 9.

##### **Art. 6** Contenitori con tetto scorrevole telonato {#annex_4/lvl_u1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--6}
1. Se del caso, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle presenti prescrizioni si applicano ai contenitori con tetto scorrevole telonato. Inoltre, tali contenitori sono conformi alle disposizioni del presente articolo.
2. Il tetto scorrevole telonato è conforme ai requisiti di cui alle lettere a)–c) seguenti:
a) il tetto scorrevole telonato è commesso sia mediante dispositivi che non possono essere rimossi e riapplicati dall’esterno senza lasciare tracce visibili sia fissandoli in modo da costituire un tutto che non possa essere modificato senza lasciare tracce visibili;
b) il copertone del tetto scorrevole si sovrappone alla parte solida del tetto nella parte anteriore del compartimento di carico in modo da impedire che possa essere tirato sopra il bordo superiore del telaio superiore. Su tutta la lunghezza e su entrambi i lati del compartimento di carico, viene inserito nell’orlo del copertone del tetto un cavo di acciaio pretensionato in modo tale che non possa essere rimosso e reinserito senza lasciare tracce visibili. Il copertone del tetto è fissato al supporto scorrevole in modo che non possa essere rimosso e riposizionato senza lasciare tracce visibili;
c) la guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole nonché le altre parti mobili sono commessi in modo che, una volta chiusi e dotati di sigillo doganale, le porte, il tetto e le altre parti mobili non possano essere aperti o chiusi dall’esterno senza lasciare tracce visibili. La guida e i dispositivi di tensione del tetto scorrevole e le altre parti mobili sono commessi in modo che sia impossibile accedere al compartimento di carico senza lasciare tracce visibili una volta fissati i dispositivi di chiusura.

Un esempio di un possibile sistema di costruzione è mostrato nell’illustrazione n. 10 acclusa alle presenti prescrizioni.
### Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante cucitura {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
**Cucitura d’angolo**
### Copertoni fatti di pezzi cuciti {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Copertone costituito da diversi pezzi commessi mediante saldatura {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Raccomodatura del copertone {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Modello di una ghiera {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Esempio di un dispositivo di chiusura a catenaccio per copertoni {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Descrizione:

Il presente dispositivo di chiusura a catenaccio del copertone può essere autorizzato a condizione che lo stesso sia munito di almeno un anello metallico a ciascuna estremità delle sponde. Le aperture adibite all’introduzione dell’anello sono di forma ovale e di dimensione appena sufficiente per permettere il passaggio dell’anello. La parte visibile dell’anello metallico non supera il doppio del diametro massimo del cavo di chiusura quando il dispositivo è chiuso.
### Esempio di copertone fissato ad un’armatura specialmente concepita {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Descrizione:

È ammessa la fissazione del copertone ai contenitori sempre che gli anelli siano incastrati nel profilo e la parte esterna non superi la profondità massima del profilo. La larghezza del profilo deve essere il più possibile ridotta.
### Copertone con l’apertura per il carico e lo scarico {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Descrizione:

Grazie a questo sistema di chiusura di sicurezza i due orli delle aperture del copertone utilizzate per il carico e lo scarico sono collegati da un’asta di chiusura di sicurezza in alluminio. Le aperture del copertone sono munite, per l’intera lunghezza, d’una corda o d’un cavo fissati in un occhiello (v. illustrazione n. 8.1), in modo tale che risulta impossibile togliere il copertone dalla scanalatura dell’asta di chiusura di sicurezza. L’occhiello si trova all’esterno ed è saldato secondo le prescrizioni del paragrafo 4 dell’articolo 4 dell’allegato 4 della Convenzione. Gli orli devono essere introdotti nelle scanalature dell’asta di chiusura di sicurezza in alluminio e poi introdotti nelle due guide di scorrimento longitudinali parallele. Quando l’asta di chiusura di sicurezza è in posizione verticale gli orli del copertone devono essere uniti. All’estremità superiore dell’apertura l’asta di chiusura di sicurezza è bloccata da una placca di plastica trasparente ribattuta al copertone (v. illustrazione n. 8.2). L’asta di chiusura di sicurezza consta di due parti, collegate da una cerniera ribattuta in modo da poterla piegare per sistemarla o toglierla più facilmente. Detta cerniera deve essere ideata in maniera tale da impedire l’asportazione del fermaglio quando il sistema è chiuso (v. illustrazione n. 8.3). Nella parte inferiore dell’asta di chiusura di sicurezza bisogna prevedere un’apertura per lasciar passare l’anello. Questa apertura è ovale e deve appena permettere il passaggio dell’anello (v. illustrazione n. 8.4). La corda o il cavo di chiusura TIR vengono fatti passare in questo anello per bloccare l’asta di chiusura di sicurezza.
### Esempio della struttura di un contenitore dotato di copertoni scorrevoli {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Illustrazione n. 9 (seguito)

Illustrazionen. 9 (seguito)
### Esempio della struttura di un contenitore con tetto scorrevole telonato {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Questo disegno illustra un esempio di veicolo e gli importanti requisiti di cui all’articolo 6 delle presenti prescrizioni.

Illustrazione*n. 10* (seguito)

*Illustrazione n.* *10* (seguito)

Illustrazione n. 10 (seguito)
##### **Allegato 5** {#annex_5}

### Procedure per l’ammissione dei contenitori che adempiono le condizioni tecniche dell’Allegato 4 {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
#### **In** generale {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5/lvl_u1}
1.  I contenitori possono essere ammessi al trasporto di merci sotto chiusura doganale:
a) allo stadio della fabbricazione, secondo il tipo di costruzione (procedura per l’ammissione allo stadio della fabbricazione), oppure
b) ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione, sia singolarmente, sia per una determinata quantità di contenitori del medesimo tipo (procedura per l’ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione).

#### Disposizioni comuni per entrambe le procedure d’ammissione {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5/lvl_u2}
2.  Dopo l’ammissione, l’autorità competente rilascerà al richiedente un certificato d’ammissione valevole per una serie illimitata di contenitori del tipo ammesso o per una quantità determinata di contenitori.

3.  Prima di utilizzare i contenitori ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il titolare del certificato deve munirli di una targa d’ammissione.

4.  La targa d’ammissione dev’essere saldamente applicata in un punto ben visibile, accanto ad eventuali altre targhe d’ammissione aventi carattere ufficiale.

5.  La targa d’ammissione, conforme al modello I illustrato nell’appendice 1 del presente allegato, è costituita da una targa metallica delle dimensioni di almeno 20 × 10 cm. Essa deve recare le seguenti indicazioni, almeno in francese o in inglese, impresse in cavo o in rilievo, oppure in altro modo, a caratteri indelebili e ben leggibili:
a) le parole «Agréé pour le transport sous scellement douanier» o «Approved for transport under Customs seal»;
b)[^5] il nome del Paese nel quale il contenitore è stato ammesso, indicato interamente o con il codice del Paese ISO alfa 2 previsto nella norma internazionale ISO 3166, ovvero con la sigla nazionale usata nel traffico stradale internazionale per i veicoli a motore nonché il numero del certificato di ammissione (cifre, lettere, ecc.) e l’anno d’ammissione (ad esempio «NL/26/73» significa: Paesi Bassi, certificato d’ammissione n. 26, rilasciato nel 1973);
c) il numero progressivo del contenitore, designato dal costruttore (numero di fabbricazione);
d) se il contenitore è stato ammesso secondo il tipo di costruzione, i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo del contenitore.

6.  Se un contenitore non adempie più le condizioni tecniche prescritte per la sua ammissione, prima di riutilizzarlo per il trasporto di merci sotto chiusura doganale dovrà essere rimesso nello stato che aveva giustificato la sua ammissione, affinché adempia nuovamente le condizioni tecniche.

7.  La modificazione delle caratteristiche essenziali di un contenitore annulla la validità del certificato rilasciato; prima di poterlo utilizzare per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, il contenitore dovrà essere nuovamente ammesso dall’autorità competente.

#### Disposizioni particolari per l’ammissione secondo il tipo di costruzione allo stadio della fabbricazione {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5/lvl_u3}
8.  Se i contenitori sono fabbricati in serie, secondo il medesimo tipo di costruzione, il costruttore può chiedere presso l’autorità competente del paese in cui sono fabbricati l’ammissione secondo il tipo di costruzione.

9.  Nella domanda il costruttore deve indicare i numeri o le lettere di riconoscimento che attribuisce al tipo di contenitore del quale chiede l’ammissione.

10.  Alla domanda devono essere allegati dei disegni e una descrizione particolareggiata del tipo di costruzione del contenitore proposto.

11.  Il costruttore deve impegnarsi, per iscritto:
a) a presentare all’autorità competente i contenitori del tipo proposto che essa desidera esaminare;
b) a permettere all’autorità competente di esaminare, in qualsiasi momento, ancora altri contenitori durante la fabbricazione della serie del tipo proposto;
c) a comunicare all’autorità competente - prima della sua esecuzione qualsiasi modificazione dei disegni e della descrizione del tipo di costruzione;
d) ad apporre sui contenitori, in un posto ben visibile, oltre alle indicazioni della targa d’ammissione, anche i numeri o le lettere di riconoscimento del tipo, nonché il numero progressivo della serie del rispettivo tipo (numero di fabbricazione);
e) a tenere un elenco dei contenitori fabbricati secondo il tipo di costruzione ammesso.

12.  Dato il caso, l’autorità competente comunica le modificazioni che devono essere apportate al tipo di costruzione previsto, affinché possa accordare l’ammissione.

13.  In nessun caso l’ammissione sarà concessa prima che l’autorità competente abbia accertato, mediante esame di uno o di diversi contenitori del medesimo tipo di costruzione, che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nell’Allegato 4.

14.  Se un tipo di contenitore è ammesso, sarà rilasciato al richiedente un solo certificato d’ammissione conforme al modello II, illustrato nell’appendice 2 del presente Allegato, valevole per tutti i contenitori costruiti secondo la descrizione del tipo ammesso. Il certificato autorizza il costruttore ad apporre, su ogni contenitore della serie del rispettivo tipo, la targa d’ammissione descritta al paragrafo 5 del presente Allegato.

#### Disposizioni particolari per l’ammissione ad uno stadio successivo a quello della fabbricazione {#annex_5/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5/lvl_u4}
15.  Se l’ammissione non è stata chiesta allo stadio della fabbricazione, il proprietario, il detentore o il loro rappresentante potranno chiederla all’autorità competente cui essi hanno la possibilità di presentare il contenitore o i contenitori che desiderano far ammettere.

16.  In ogni domanda d’ammissione giusta il paragrafo 15 del presente Allegato, bisogna indicare il numero progressivo (numero di fabbricazione) apposto dal costruttore su ogni contenitore.

17.  L’autorità competente esamina la quantità di contenitori che essa reputa necessaria; dopo aver accertato che i contenitori adempiono le condizioni tecniche prescritte nell’Allegato 4, essa rilascia un certificato d’ammissione conforme al modello III, illustrato nell’appendice 3 del presente Allegato, valevole unicamente per la quantità di contenitori ammessi. Detto certificato, nel quale devono essere indicati i numeri progressivi di fabbricazione dei rispettivi contenitori, autorizza il richiedente ad apporre, su ogni contenitore ammesso, la targa d’ammissione prevista al paragrafo 5.
##### **Appendice I** {#annex_1}

### Modello N. I – Targa d’ammissione (testo inglese) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-1}

##### **Appendice I** {#annex_1}

### Modello N. I – Targa d’ammissione (testo francese) {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-1}

##### **Appendice 2** {#annex_2}

### Modello N. II {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-2}

##### **Appendice 3** {#annex_3}

### Modello N. III {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-3}

##### **Allegato 6** {#annex_6}

### Note esplicative {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6}
#### Introduzione {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6/lvl_u1}
i) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 della presente Convenzione, le note esplicative contengono l’interpretazione di certe disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati.
ii) Le note esplicative non modificano le disposizioni della presente Convenzione o dei suoi Allegati; esse ne precisano unicamente il contenuto, il significato e l’importanza.
iii) Visti i principi statuiti dalle disposizioni dell’articolo 12 e dell’Allegato 4 della presente Convenzione, concernenti l’ammissione di contenitori per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, le note esplicative specificano segnatamente, ove occorra, le tecniche di costruzione che devono essere riconosciute dalle Parti Contraenti come conformi a dette disposizioni. Esse precisano inoltre, dato il caso, le tecniche di costruzione che non soddisfano a tali disposizioni.
iv) Le note esplicative costituiscono uno strumento per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei suoi Allegati in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle esigenze d’ordine economico.

#### **0.** Tenore delle Convenzione {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6/lvl_0}
0.1 Articolo 1

Lettera c), i) – Contenitori parzialmente chiusi

0.1.c)i)-1 A tenore della lettera c), i) dell’articolo 1, per «contenitore rappresentante un corpo cavo parzialmente chiuso» s’intende un contenitore generalmente costituito da un pavimento e da una sovrastruttura delimitante uno spazio di carico corrispondente a quello di un contenitore chiuso. La sovrastruttura è di solito composta di elementi metallici formanti la carcassa di un contenitore. I contenitori di siffatto genere possono parimenti essere provvisti di una o più pareti laterali o frontali. Taluni di detti contenitori sono costituiti solo da un tetto collegato al pavimento mediante montanti verticali. I contenitori di tal genere sono segnatamente utilizzati per il trasporto di merci voluminose (ad esempio autovetture).

Lettera c) – Accessori e equipaggiamento del contenitore

0.1.c)-1 La designazione «accessori e equipaggiamento del contenitore» comprende segnatamente i seguenti dispositivi, anche se amovibili:
 a) strumenti destinati a controllare, modificare o mantenere la temperatura all’interno del contenitore;
 b) piccoli apparecchi (registratori della temperatura o di urti, ecc.), aventi lo scopo di indicare o registrare le modificazioni delle condizioni ambientali e gli urti;
 c) pareti divisorie interne, palette, ripiani, supporti, ganci e altri dispositivi analoghi per il collocamento delle merci.

Lettera c)[^6]– Carrozzerie amovibili

0.1.c)-2 Per «carrozzeria amovibile» s’intende un compartimento di carico sprovvisto di mezzi di locomozione e concepito in particolare per essere trasportato su veicolo stradale; il telaio del veicolo e la parte inferiore della carrozzeria devono essere specialmente adattati a tal fine. Questa definizione si applica anche alle casse mobili che sono compartimenti di carico specialmente concepiti per il trasporto intermodale strada/ferrovia.

#### **1.** Allegato 1 {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6/lvl_1}
1.1 Paragrafo 1 – Utilizzazione di fogli di plastica per i contrassegni e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori

1.1-1 Affinché i contrassegni e i numeri d’identificazione figuranti sui contenitori possano essere considerati come iscritti in modo duraturo, se è utilizzato un foglio di plastica, devono essere adempiute le condizioni qui appresso:
    a) Sarà utilizzata una sostanza adesiva di qualità. La striscia, una volta applicata, dovrà presentare una resistenza alla trazione più debole della forza d’adesione, in modo tale che sia impossibile scollarla senza danneggiarla. Una striscia ottenuta mediante colatura adempie queste esigenze. Una striscia fabbricata mediante calandratura non potrà essere utilizzata.
    b) Se i contrassegni e i numeri d’identificazione dovranno essere modificati, la striscia da sostituire dovrà essere interamente tolta prima che ne sia fissata una nuova. L’apposizione di una nuova striscia su una già incollata è vietata.
1.1-2 Le specificazioni del sotto-paragrafo 1.1-1 della presente nota esplicativa concernenti l’utilizzazione di un foglio di plastica per contrassegnare contenitori non escludono la possibilità di utilizzare altri metodi per ottenere un contrassegno duraturo.

#### **4.** Allegato 4 {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6/lvl_4}
4.2 Articolo 2

Paragrafo I lettera a) – Commettitura di elementi costitutivi

4.2.1.a)-1 a) Se sono impiegati dei congegni di giunzione (ribadini, viti, bulloni e dadi, ecc.), gli stessi dovranno essere applicati in quantità sufficiente dall’esterno, sporgere all’interno degli elementi costitutivi e ivi essere saldamente fissati (ad esempio, ribaditi, saldati, provvisti di anelli di chiusura oppure avvitati e ribaditi o saldati sul dado).[^7]Tuttavia, i ribadini tradizionali (ossia quelli la cui posa dev’essere effettuata su entrambe le facce degli elementi commessi), potranno essere applicati anche dall’interno. Ciò nonostante, il pavimento dei contenitori può essere fissato mediante viti mordenti, ribadini a percussione o a pressione, apposti dall’interno e penetranti ad angolo retto nel pavimento e nelle sottostanti traverse metalliche, sempreché trattandosi di viti mordenti - l’estremità di alcuni di essi affondi sino alla parte esterna delle traverse, oppure sia saldata sulle stesse.[^8]
 b) L’autorità competente fissa quali e quanti congegni di giunzione devono soddisfare alle condizioni della lettera a) della presente nota, accertando inoltre che non sia possibile spostare gli elementi costitutivi così commessi senza lasciare tracce visibili. Gli altri congegni di giunzione possono essere scelti e posati a beneplacito.
 c) A tenore della lettera a) della presente nota, non saranno ammessi i congegni di giunzione che possono essere tolti e sostituiti su una sola faccia senza lasciare tracce visibili, vale a dire i congegni la cui posa non esige il compimento di un’operazione su entrambe le facce degli elementi da commettere. Trattasi segnatamente dei ribadini ad espansione, dei ribadini ciechi e simili. Nondimeno, i ribadini ciechi possono servire a condizione che un numero sufficiente di altri congegni di congiunzione descritti nella nota esplicativa 4.2.1.a)- 1 a) dell’allegato 6 della Convenzione sia utilizzato per la commettitura degli elementi costitutivi.[^9]
 d) I suddescritti sistemi di commettitura sono applicabili ai contenitori speciali, ad esempio contenitori isotermici, contenitori frigoriferi e contenitori cisterne, sempreché gli stessi non siano incompatibili con le prescrizioni tecniche cui tali contenitori devono soddisfare per quanto concerne la loro utilizzazione. Allorché per ragioni tecniche non è possibile fissare gli elementi nel modo descritto alla lettera a) della presente nota, gli elementi costitutivi potranno essere commessi impiegando i congegni previsti alla lettera c) della presente nota, a condizione che il congegno di giunzione, apposto sulla faccia interna della parete, non sia accessibile dall’esterno.

Paragrafo 1 lettera b) – Porte e altri congegni di chiusura

4.2.1.b)-1 a) Il dispositivo che permette l’apposizione della chiusura doganale dev’essere:
    i) fissato mediante saldatura o impiegando almeno due congegni di giunzione secondo la lettera a) della nota esplicativa 4.2.1.a)-1; oppure
    ii)[^10] costituito in modo che, una volta chiuso il contenitore e apposta la chiusura doganale, non possa essere tolto senza lasciare tracce visibili.
     Esso deve inoltre:
    iii)[^11] essere provvisto di fori d’un diametro di almeno 11 mm o di fessure aventi almeno 1 mm di lunghezza e 3 mm di larghezza, e
    iv)[^12] offrire una sicurezza uguale, indipendentemente dal tipo di chiusura utilizzato.
 b) Le cerniere, le bandelle, i cardini e gli altri dispositivi di montaggio delle porte, ecc., devono essere apposti secondo le prescrizioni della lettera a) i) e ii) della presente nota.[^13]Inoltre, le diverse parti del dispositivo d’arresto (ad es. lastre, perni, cardini), sempre che siano indispensabili per garantire la sicurezza doganale del contenitore (cfr. illustrazione n. 7 aggiunta al presente allegato), saranno fissate in modo che, una volta chiuso il contenitore e apposta la chiusura doganale, non possano essere tolte o smontate senza lasciare tracce visibili.[^14]Se invece il dispositivo d’arresto non è accessibile dall’esterno, basterà ad esempio che la porta – dopo essere stata chiusa e provvista della chiusura doganale – non possa essere rimossa senza lasciare tracce visibili. Se una porta o un congegno di chiusura è provvisto di più di due cardini, solo i due cardini più vicini alle estremità della porta saranno fissati secondo le prescrizioni della lettera a) i) e ii) della presente nota esplicativa.[^15]
 c)[^16] In via straordinaria, trattandosi di veicoli provvisti di compartimenti calorifughi riservati al carico, il dispositivo di chiusura doganale, i cardini e le altre parti la cui asportazione permetterebbe di accedere all’interno del compartimento riservato al carico o a spazi nei quali le merci potrebbero essere nascoste, possono essere fissati alle porte di tale compartimento riservato al carico mediante i mezzi seguenti:
    i) bulloni o viti di fissazione introdotti dall’esterno, ma che del rimanente non soddisfano le condizioni della lettera a) della nota esplicativa 2.2.1 a) qui sopra, sempreché:
     le punte dei bulloni o delle viti siano ancorate in una lastra filettata o in un dispositivo analogo montato dietro il pannello esterno della porta; e
     le teste di un adeguato numero di tali bulloni o viti siano saldate al dispositivo di chiusura doganale, ai cardini, ecc., in modo che siano completamente deformate e che i bulloni o le viti di fissazione non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 1 annessa al presente allegato.
    ii) Un dispositivo di fissazione introdotto dall’esterno della porta isolata, sempreché:
     il perno di fissazione e la rosetta di bloccaggio del dispositivo siano assemblati per mezzo di un utensile pneumatico o idraulico e siano fissati dietro una lastra o un dispositivo analogo inserito tra il rivestimento esterno della porta e l’isolante; e
     la testa del perno di fissazione non sia accessibile dall’interno del compartimento riservato al carico; e
     un numero sufficiente di rosette di bloccaggio e di perni di fissazione siano saldati insieme e non possano essere rimossi senza lasciare tracce visibili (vedi illustrazione n. 5 annessa al presente allegato).
     Il termine «compartimento calorifugo riservato al carico» dev’essere interpretato come applicabile ai compartimenti frigoriferi e isotermici riservati ai carichi.
 d)[^17] I contenitori muniti di numerose chiusure, come valvole, rubinetti, passi d’uomo, flange, ecc., devono essere sistemati in modo da limitare al minimo il numero delle chiusure doganali. A tal uopo le chiusure vicine le une alle altre dovranno essere collegate con un dispositivo comune richiedente l’apposizione di un’unica chiusura doganale, oppure provviste di un coperchio che adempie il medesimo scopo.
 e)[^18] I contenitori provvisti di tetto scorrevole devono essere costruiti in modo da limitare al minimo le chiusure doganali.

Paragrafo 1 lettera c) – Aperture d’aerazione

4.2.1.c)-1 a) Per principio, tali aperture dovranno avere una dimensione di al massimo 400 mm.
 b)[^19] Le aperture che permettono l’accesso diretto al contenitore devono essere chiuse:
    i) da un telone metallico o lastra metallica perforata (dimensione massima dei fori: 3 mm in ambedue i casi) e protetto da una griglia di metallo saldato (dimensione massima delle maglie: 10 mm); o
    ii) da una lastra metallica perforata di spessore sufficiente (dimensione massima dei fori: 3 mm; spessore della lastra: 1 mm almeno).
 c)[^20] Le aperture che non permettono l’accesso diretto al contenitore (per esempio a causa dell’impiego di condotte di ventilazione con tubi a gomito o di dispositivi di bloccaggio) devono essere munite dei dispositivi menzionati al capoverso b) le cui dimensioni dei fori e delle maglie possono raggiungere un diametro di 10 mm (per il telone metallico o lastra metallica) e di 20 mm (per la griglia metallica).
 d) Se il copertone è provvisto di aperture, si dovrà per principio esigere che siano applicati i dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota esplicativa. Tuttavia, si potranno ammettere un congegno d’ostruzione costituita da una lamiera di metallo perforata, apposta all’esterno, e una tela di metallo o d’un’altra materia, fissata all’interno.
 e)[^21] Potranno essere ammessi dei dispositivi analoghi non metallici, alla condizione che le dimensioni dei fori e delle maglie siano rispettate e che il materiale impiegato sia sufficientemente resistente in modo che tali fori o maglie non possano essere notevolmente ampliati senza visibile deteriorazione. Inoltre, il dispositivo d’aerazione non deve poter essere sostituito operando su un solo lato del copertone.
 f)[^22] L’apertura di aerazione può essere provvista di un dispositivo di protezione. Quest’ultimo sarà fissato al copertone in modo che sia possibile il controllo doganale dell’apertura. Esso è fissato al copertone a una distanza di almeno 5 cm dalla griglia dell’apertura d’aerazione.

Paragrafo 1 lettera c) – Aperture di scolo

4.2.1.c)-2 a) Per principio, le stesse dovranno avere un’apertura di al massimo 35 mm.
 b) Le aperture che permettono l’accesso diretto alle merci saranno munite dei dispositivi prescritti per le aperture d’aerazione, menzionati alla lettera b) della nota esplicativa 4.2.1.c)-1.
 c) Non si esigerà l’apposizione dei dispositivi menzionati alla lettera b) della presente nota allorché le aperture di scolo non permettono l’accesso diretto alle merci, a condizione però che le stesse siano provviste di un congegno d’ostruzione sicuro, facilmente accessibile dall’interno del contenitore.

4.4 Articolo 4

Paragrafo 3 – Copertoni costituiti da diversi pezzi

4.4.3-1 a) I vari pezzi di un copertone possono essere costituiti da diverse materie, conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’Allegato 4.
 b) La disposizione dei vari pezzi di un copertone può essere effettuata a beneplacito, purché dia sufficienti garanzie di sicurezza e a condizione che la commettitura sia eseguita conformemente alle prescrizioni dell’articolo 4 dell’Allegato 4.

Paragrafo 6, lettera a) – Contenitori provvisti di copertone con anelli scorrevoli[^23]

4.4.6.a)-1 Le illustrazioni n. 1, 2 e 3, annesse al presente Allegato, mostrano degli esempi di dispositivi atti a fissare il copertone sul contenitore, risp. ad assicurarlo attorno ai montanti angolari del contenitore, il cui impiego è ammesso dalla dogana.
4.4.6.a)-2[^24] Agli effetti del presente paragrafo possono essere ammessi degli anelli di fissazione di metallo scorrevoli sulle barre metalliche fissate ai contenitori (v. illustrazione n. 5 annessa al presente allegato), sempreché
a) le barre siano fissate al veicolo a intervalli massimi di 60 cm, in modo che non possano essere tolte e riapplicate senza lasciare tracce visibili;
b) gli anelli siano costituiti da due aperture o provvisti di una barra centrale e siano fabbricati di un sol pezzo senza saldatura;
c) il copertone sia fissato al contenitore in modo da soddisfare rigorosamente alla condizione menzionata alla lettera a) dell’articolo uno dell’allegato 4 alla presente Convenzione.

Paragrafo 6, lettera a) i)[^25]– Contenitori provvisti di copertone con anelli girevoli

4.4.6.a)-3[^26] Gli anelli metallici girevoli, ciascuno in una staffa metallica fissata al contenitore sono ammessi giusta il presente paragrafo (vedi illustrazione n. 6) alle condizioni che:
a) ciascuna staffa sia fissata al contenitore in modo da non poter essere rimossa senza lasciare tracce visibili;
b) la molla di ciascuna staffa sia completamente in una campana metallica.

Paragrafo 6, lettera b)[^27]– Copertoni fissati in modo permanente

4.4.6.b)-1[^28] Se uno o più orli del copertone sono fissati al contenitore in modo permanente, il copertone sarà trattenuto da uno o più nastri di metallo o di altro materiale confacente, ancorato al contenitore mediante dispositivi di giunzione rispondenti alle esigenze della lettera a) della nota 4.2.1.a) del presente allegato.

Paragrafo 8[^29]– Spazi fra gli anelli e gli occhielli

4.4.8-1[^30] Gli spazi di oltre 200 mm ma non superiori a 300 mm sono ammessi al di sopra dei montanti, se gli anelli sono incastrati nelle pareti laterali e se gli occhielli sono ovali e sufficientemente piccoli per passare proprio sopra gli anelli.

Paragrafo 9[^31]– Cavi e corde con anima di materia tessile

4.4.9-1[^32] Sono ammessi anche i cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli[^33], costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente).

Paragrafo 11 lettera a)  i)[^34]– Raddoppiatura di tensione dei copertoni

4.4.11.a)-1[^35] Su numerosi contenitori il copertone è munito, all’esterno, di una raddoppiatura orizzontale provvista di occhielli lungo la parete laterale del contenitore. Tali raddoppiature, denominate raddoppiature di tensione, sono destinate a consentire di tendere il copertone mediante corde o dispositivi analoghi.
 Siffatte raddoppiature sono state utilizzate per celare degli intagli praticati orizzontalmente nei copertoni e che permettevano di accedere illecitamente alle merci trasportate nel contenitore. Si raccomanda pertanto di non accettare l’impiego di raddoppiature del genere suddescritto. Esse possono essere sostituite con i seguenti dispositivi:
a) raddoppiature di tensione di genere analogo, fissate all’interno del copertone, oppure
b) piccole raddoppiature singole, provviste ognuna di un occhiello, fissate sulla faccia esterna del copertone e ripartite ad intervalli che consentono di tendere il copertone in modo soddisfacente.

Un’altra soluzione, possibile in certi casi, consiste nell’evitare l’impiego delle raddoppiature di tensione sui copertoni.

Paragrafo 11 lettera a) iii)[^36]– Corregge di copertoni

4.4.11.a)-2[^37]Le seguenti materie sono reputate atte alla fabbricazione di corregge:
a) cuoio;
b)[^38] materie tessili non estensibili, compreso il tessuto plastificato o gommato, a condizione che non possano essere saldate o ricongiunte dopo la loro rottura senza lasciare tracce visibili. Inoltre la materia plastica di copertura delle corregge dovrà essere trasparente e la sua superficie liscia.

4.4.11.a)-3[^39]Il dispositivo riprodotto nell’illustrazione n. 3 del presente Allegato è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 11 a), ultima parte, dell’Allegato 4. Esso soddisfa parimenti alle prescrizioni dell’articolo 4, paragrafo 6 dell’Allegato 4.

#### **5.** Allegato 5 {#annex_6/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-6/lvl_5}
5.1 Paragrafo 1 – Ammissione di contenitori abbinati, provvisti di copertoni

5.1-1 Se due contenitori provvisti di copertoni, ammessi per il trasporto di merci sotto chiusura doganale, sono riuniti in un unico contenitore munito di un solo copertone, il quale adempie le condizioni per il trasporto sotto chiusura doganale, non si esigerà per detto contenitore abbinato né un certificato d’ammissione particolare, né una targa d’ammissione particolare.
### Dispositivo per fissare il copertone sul contenitore {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 6 lettera a) dell’Allegato 4.
### Dispositivo per fissare il copertone attorno ai montanti d’angolo {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 6 lettera a) dell’Allegato 4.
### Altro esempio di un dispositivo per fissare il copertone {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
Il dispositivo illustrato qui appresso è conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 11 a), ultima parte dell’Allegato 4. Esso è inoltre conforme alle prescrizioni dell’articolo 4 paragrafo 6 dell’Allegato 4.
### Esempio di cerniera e chiusura doganale per la parte dei contenitori calorifughi {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Contenitori provvisti di copertoni od anelli scorrevoli {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Esempio di anello metallico girevole (modello «D») {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

### Esempio di una cerniera che non ha bisogno di una protezione particolare del perno {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}
La cerniera qui riprodotta è conforme alle prescrizioni della seconda frase del paragrafo b) della nota 4.2.1.b)-1. La struttura della piastra e del ponticello rende superflua ogni particolare protezione del perno, dato che i becchetti impediscono che la porta provvista di chiusura doganale possa essere aperta al livello del dispositivo d’arresto senza lasciare tracce visibili, anche se il perno non protetto è stato smontato.
### Esempio di dispositivo di fissazione introdotto dall’interno della porta isolata {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-5}

##### **Allegato 7** {#annex_7}

### Composizione e regolamento interno del Comitato di gestione {#annex_7/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.250.112--annex-7}
**Art. 1** 1. Le Parti Contraenti sono membri del Comitato di gestione.2. Il Comitato può invitare le amministrazioni competenti degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, o i rappresentanti delle organizzazioni internazionali a partecipare come osservatori alle sessioni del Comitato in cui sono trattate questioni che li interessano.
 **Art. 2** Il Consiglio di cooperazione doganale mette a disposizione del Comitato i necessari servizi di segreteria.
 **Art. 3** Ogni anno, in occasione della prima sessione, il Comitato nomina il suo presidente e il suo vicepresidente.
 **Art. 4** Le amministrazioni competenti delle Parti Contraenti comunicano al Consiglio di cooperazione doganale le proposte motivate di emendamento alla presente Convenzione, nonché le domande intese ad includere questioni nell’ordine del giorno delle sessioni del Comitato. Il Consiglio di cooperazione doganale trasmette tali comunicazioni alle autorità competenti delle Parti Contraenti e a quelle degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione che non sono Parti Contraenti.
 **Art. 5** 1. Il consiglio di cooperazione doganale convoca il Comitato, in date stabilite da quest’ultimo, ma almeno una volta per biennio nonché su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Parti Contraenti.[^40]Esso trasmette il progetto dell’ordine del giorno alle amministrazioni competenti delle Parti Contraenti e agli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, almeno sei settimane prima dell’inizio della sessione del Comitato.2. Su decisione del Comitato, presa in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 del presente Regolamento, il Consiglio di cooperazione doganale invita le amministrazioni competenti degli Stati menzionati all’articolo 18 della presente Convenzione, che non sono Parti Contraenti, nonché le organizzazioni internazionali interessate, a farsi rappresentare da osservatori alle sessioni del Comitato.
 **Art. 6** Le proposte sono messe ai voti. Ciascuna Parte Contraente, rappresentata alla riunione, ha diritto a un voto. Le proposte diverse dagli emendamenti alla presente Convenzione sono adottate dal Comitato alla maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e votanti. Gli emendamenti alla presente Convenzione, nonché le decisioni concernenti l’entrata in vigore dei suoi emendamenti nel caso previsto dal paragrafo 5 dell’articolo 21 e dal paragrafo 6 dell’articolo 22 della presente Convenzione sono adottati alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai membri presenti e votanti.
 **Art. 7** Prima della chiusura della sessione il Comitato adotta un rapporto.
 **Art. 8** Se il presente Allegato non prevede disposizioni pertinenti, fa stato il Regolamento interno del Consiglio di cooperazione doganale, salvo che il Comitato decida diversamente.

Protocollo di firma

In procinto di firmare la presente Convenzione, che porta la data di oggi, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi, dichiarano quanto segue:1. Il riconoscimento del principio dell’importazione temporanea dei contenitori è incompatibile con la procedura consistente nell’aggiungere al peso o al valore delle merci - per il computo dei tributi riscossi all’importazione - il peso o il valore del contenitore importato temporaneamente. Il peso della merce può essere aumentato secondo un coefficiente di tara, determinato legalmente per le merci trasportate in contenitori, sempreché l’aumento sia dovuto alla mancanza di un imballaggio o alla natura dell’imballaggio, non però al fatto che le merci sono trasportate in contenitori.2. Le disposizioni della presente Convenzione non limitano in nessun modo l’applicazione delle disposizioni nazionali o di accordi internazionali, di natura non doganale, disciplinanti l’impiego dei contenitori.3. La limitazione del volume interno a un metro cubo, prevista all’articolo 1 della presente Convenzione, non implica l’applicazione di norme più restrittive ai contenitori aventi un volume inferiore; per l’importazione temporanea di quest’ultimi le Parti Contraenti si sforzeranno di applicare una procedura equivalente a quella che esse applicano ai contenitori definiti nella presente Convenzione.4. Per quanto concerne le procedure dell’importazione temporanea di contenitori, previste dalle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 della presente Convenzione, le Parti Contraenti riconoscono che la soppressione di tutti i documenti doganali e di qualsiasi garanzia permetterebbe loro di attuare uno degli scopi principali della presente Convenzione e dichiarano di voler intensificare gli sforzi per giungere a tale risultato.
(Seguono le firme)

| Stati partecipanti | Ratifica<br>Adesione (A)<br>Dichiarazione di successione (S) | | Entrata in vigore | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Algeria | 14 dicembre | 1978 A | 14 giugno | 1979 |
| Arabia Saudita | 23 dicembre | 2008 A | 23 giugno | 2009 |
| Armenia | 9 giugno | 2006 A | 9 dicembre | 2006 |
| Australia | 10 novembre | 1975 A | 10 maggio | 1976 |
| Austria | 17 giugno | 1977 | 17 dicembre | 1977 |
| Azerbaigian^*^ | 17 gennaio | 2005 A | 17 luglio | 2005 |
| Belarus^*^ | 1° settembre | 1976 | 1° marzo | 1977 |
| Bulgaria | 22 febbraio | 1977 | 22 agosto | 1977 |
| Burundi | 4 settembre | 1998 A | 4 marzo | 1999 |
| Canada | 10 dicembre | 1975 | 10 giugno | 1976 |
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cina | 22 gennaio | 1986 A | 22 luglio | 1986 |
| Hong Kong^a^ | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
| Corea (Sud) | 19 ottobre | 1984 | 19 aprile | 1985 |
| Cuba^*^ | 23 novembre | 1984 A | 23 maggio | 1985 |
| Finlandia | 22 febbraio | 1983 | 22 agosto | 1983 |
| Georgia | 2 giugno | 1999 A | 2 dicembre | 1999 |
| Indonesia | 11 ottobre | 1989 A | 11 aprile | 1990 |
| Kazakstan | 25 gennaio | 2005 A | 25 luglio | 2005 |
| Kirghizistan | 22 ottobre | 2007 A | 22 aprile | 2008 |
| Libano | 29 agosto | 2013 A | 28 febbraio | 2014 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 marzo | 2006 |
| Lituania | 27 marzo | 2002 A | 27 settembre | 2002 |
| Marocco | 14 agosto | 1990 A | 14 febbraio | 1991 |
| Moldova | 11 ottobre | 2016 A | 11 aprile | 2017 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 | 3 giugno | 2006 |
| Nuova Zelanda^*^ | 20 dicembre | 1974 A | 6 dicembre | 1975 |
| Polonia | 29 aprile | 1982 | 29 ottobre | 1982 |
| Romania^*^ | 6 marzo | 1975 | 6 dicembre | 1975 |
| Russia^*^ | 23 agosto | 1976 | 23 febbraio | 1977 |
| Serbia | 6 settembre | 2001 A | 6 marzo | 2002 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Spagna^*^ | 16 aprile | 1975 A | 6 dicembre | 1975 |
| Stati Uniti | 12 novembre | 1984 | 12 maggio | 1985 |
| Svizzera^*^ | 12 ottobre | 1976 | 12 aprile | 1977 |
| Trinidad e Tobago | 23 marzo | 1990 A | 23 settembre | 1990 |
| Tunisia | 11 marzo | 2009 A | 11 settembre | 2009 |
| Turchia^*^ | 13 luglio | 1994 | 13 gennaio | 1995 |
| Turkmenistan | 14 giugno | 2021 A | 14 dicembre | 2021 |
| Ucraina^*^ | 1° settembre | 1976 | 1° marzo | 1977 |
| Ungheria | 12 dicembre | 1973 | 6 dicembre | 1975 |
| Uzbekistan | 27 novembre | 1996 A | 27 maggio | 1997 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. ^a^ Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | | | | |
 **Svizzera** a) Accorda il beneficio dell’ammissione temporanea dei contenitori giusta la procedura dell’articolo 6 della Convenzione;
b) L’impiego in traffico interno dei contenitori in ammissione temporanea giusta l’articolo 9 della Convenzione, è permesso alle due condizioni enunciate nell’allegato 3;
c) La Convenzione estende i propri effetti al Principato del Liechtenstein[^41]fintanto che questo rimarrà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

[^1]: RU  **1977**  645
[^2]: Ultimo per. introdotto dalla mod. adottata dal CF il 30 ago. 1989, in vigore dal  1° mar. 1990 (RU  **1990**  468).
[^3]: RU  **1988**  634
[^4]: RS  **0.631.250.111**
[^5]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^6]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF il 30 ago. 1989, in vigore dal 1° mar. 1990  (RU  **1990**  468).
[^7]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088).
[^8]: Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore  dall’8 mar. 1983 (RU  **1983**  336).
[^9]: Per. introdotto dalla mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995  (RU  **1997**  738).
[^10]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^11]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^12]: Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^13]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088).
[^14]: Nuovo testo del secondo per. giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU  **1997**  738).
[^15]: Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^16]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU  **1983**  336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995 (RU  **1997**  738).
[^17]: Originaria lett. c.
[^18]: Originaria lett. d.
[^19]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995  (RU  **1997**  738).
[^20]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995  (RU  **1997**  738).
[^21]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983   (RU  **1983**  336).
[^22]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088).
[^23]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983  (RU  **1983**  336).
[^24]: Introdotta dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983  (RU  **1983**  336).
[^25]: Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088)
[^26]: Introdotto dalla mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088).
[^27]: Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU  **1983**  336).
[^28]: Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU  **1983**  336).
[^29]: Originario par. 7. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU  **1983**  336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal 10 giu. 1995  (RU  **1997**  738).
[^30]: Originario 4.4.7-1. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982 (RU  **1983**  336). Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995, in vigore dal  10 giu. 1995 (RU  **1997**  738).
[^31]: Originario par. 8.
[^32]: Originario 4.4.8-1.
[^33]: Nuova locuzione giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal  18 set. 1985 (RU  **1985**  1088).
[^34]: Originario par. 10 lett. a). Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983 (RU  **1983**  336).
[^35]: Originario 4.4.10.a)-1. Introdotto dalla mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore  dall’8 mar. 1983 (RU  **1983**  336).
[^36]: Originario par. 10 lett. c).
[^37]: Originario 4.4.10.c)-1.
[^38]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF l’11 ago. 1982, in vigore dall’8 mar. 1983  (RU  **1983**  336).
[^39]: Originario 4.4.10.c)-2. Aggiornato giusta la mod. adottata dal CF il 13 mar. 1995,  in vigore dal 10 giu. 1995 (RU  **1997**  738).
[^40]: Nuovo testo giusta la mod. adottata dal CF il 4 mar. 1985, in vigore dal 18 set. 1985  (RU  **1985**  1088).
[^41]: RS  **0.631.112.514**