0.631.252.913.691.1

RU **2011** 3191

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sui percorsi Basilea–Friburgo in Brisgovia, Basilea–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel)

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30  maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.691.1--1}
1. I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sui percorsi Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Friburgo in Brisgovia, Basilea Badischer Bahnhof/Basilea FFS–Weil am Rhein e Sciaffusa–Singen (Hohentwiel).
2. Il controllo si estende a tutte le persone sui treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati. Esso può essere esteso ai colli espresso.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.691.1--2}
1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 costituiscono, sulla parte dei percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germania, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. Nelle stazioni terminali del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.
3. Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1.
4. Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.
5. Al fine di effettuare i controlli sui percorsi di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti svizzeri possono raggiungere la stazione terminale di Weil am Rhein, menzionata all’articolo 1 paragrafo 1, anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.691.1--3}
1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, designano, d’intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la necessità e l’opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli.
2. Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.691.1--4}
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 20 maggio 1965[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzero e tedesco nei treni in viaggio sui percorsi Friborgo in Brisgovia/Basilea e Singen (Hohentwiel)/Sciaffusa.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.691.1--5}
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Dipartimento federale delle finanze<br>della Confederazione Svizzera: | Per il<br>Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno<br>della Repubblica federale di Germania: |
| --- | --- |
| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**
[^3]: [RU  **1965**  988, **1973**  1454]