0.631.252.913.693.2

RU **2011** 3207

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30  maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.2--1}
1. Presso il valico di confine di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera e su quello della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.2--2}
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) la parte di territorio delimitata:
        – a ovest, dal confine comune,
        – a nord, da una linea lungo la facciata, lato strada, dell’edificio di sdoganamento tedesco fino al ristorante «WaIdhorn/Hörnli» e, da lì, da una linea lungo la facciata, lato strada, del ristorante, compreso l’accesso al cortile doganale svizzero,
        – a est, da una linea retta che, in prolungazione della facciata orientale del ristorante «Waldhorn/Hörnli», attraversa la strada federale B34 fino al lato opposto della strada, compreso il marciapiede,
        – a sud, dal bordo meridionale del marciapiede fino all’area di parcheggio situata a est dell’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turistico e, da lì, da una linea lungo il lato meridionale del passaggio situato dietro l’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turistico fino al confine;
b) il locale per le perquisizioni e i servizi igienici nell’edificio tedesco destinato ai controlli nel traffico turistico, compreso l’accesso a questi luoghi;
c) la parte della cabina di sdoganamento sull’isola spartitraffico riservata all’uso degli agenti svizzeri;
d) il container accanto al padiglione doganale tedesco riservato all’uso degli agenti svizzeri.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
a) la parte di territorio delimitata:
        – a est, dal confine comune,
        – a nord, da una linea retta lungo il lato meridionale dell’edificio di sdoganamento svizzero tra il confine e il limite occidentale della proprietà delle dogane svizzere,
        – a ovest, da una linea retta lungo il limite occidentale della proprietà delle dogane svizzere che prosegue attraverso la Grenzacherstrasse fino al bordo meridionale del marciapiede presso la proprietà «Streitgärtlein»,
        – a sud, dal bordo meridionale del marciapiede fino al confine comune;
b) la pesa a ponte e la rampa, compresa la bilancia fissa che vi si trova.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.2--3}
1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.2--4}
Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 2 dicembre 1977[^3]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Riehen-Grenzacherstrasse/Grenzacherhorn.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.2--5}
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Dipartimento federale delle finanze<br>della Confederazione Svizzera: | Per il<br>Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno<br>della Repubblica federale di Germania: |
| --- | --- |
| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**
[^3]: [RU  **1978**  1370]