0.631.252.913.693.4

RU **1970** 1169

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rheinsfelden/Herden

Conchiuso il 19 marzo 1970<br />Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970

(Stato 31 luglio 1970)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.4--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Rheinsfelden‑Herden.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico sulla navigazione renana.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.4--2}
La zona comporta la parte germanica della diga delle forze motrici nonché le chiuse con il molo, la superficie d’acqua ed il debarcadero a monte.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.4--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione della autorità svizzera di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.4--4}
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^2].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>Lenz | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**