0.631.252.913.693.6

^^RU **2011** 3217

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D)

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30  maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.6--1}
1. Presso il valico di confine di Laufenburg (Svizzera)/Laufenburg (Germania) sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.6--2}
La zona comprende:
a) il tratto della strada statale («Landesstrasse») L151a, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili, delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’intero ponte sul Katzengraben (numero di costruzione 8414/660);
b) l’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata dai circostanti fondi destinati all’agricoltura e alla silvicoltura nonché dagli spazi verdi e dalle aree ricreative;
c) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.6--3}
1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.6--4}
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Dipartimento federale delle finanze<br>della Confederazione Svizzera: | Per il<br>Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno<br>della Repubblica federale di Germania: |
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| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**