0.631.252.913.693.7

RU **1970** 1171

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Wil‑Grenze/Bühl

Conchiuso il 19 marzo 1970<br />Entrato in vigore con scambio di note il 31 luglio 1970

(Stato 31 luglio 1970)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio svizzero, al varco di Wil‑Grenze/Bühl.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--2}
La zona comprende:
a. i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti tedeschi in funzione;
b. un tratto di 54 m a partire dalla frontiera comune della strada Hüntwangen‑Bühl, tratto misurato in direzione di Hüntwangen dalla intersezione della frontiera comune con l’asse della strada;
c. i posti di entrambi i lati del tratto di strada indicato alla lettera b.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia disciplinano, di comune intesa, e ove occorra avvalendosi della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria, le questioni particolari.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.7--4}
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^2].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 19 marzo 1970, in doppio esemplare in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>Lenz | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**