0.631.252.913.693.8

RU **1978** 1373

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke

Conchiuso il 2 dicembre 1977<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978

(Stato 1° giugno 1978)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.8--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio germanico, al passaggio di frontiera di Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke.
(2). Detti uffici procedono:
– ai controlli svolti dalle dogane germaniche;
– ai controlli del traffico merci operati dai doganieri svizzeri, all’uscita.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.8--2}
La zona di controllo comprende:
a. i locali riservati, nell’edificio delle dogane germaniche, al solo uso degli agenti svizzeri o utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati;
b. un tratto di 184 m dalla strada Koblenz‑Waldshut a partire dal confine sino al bordo sud dello spartitraffico mediano sito all’incrocio con la Bundesstrasse 34, nonché l’area di sdoganamento davanti e a lato dell’ufficio doganale, compresi la strada d’uscita e i marciapiedi adiacenti, esclusi i posti di parcheggio autoveicoli.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.8--3}
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia disciplinano di comune accordo le questioni di dettaglio, previa intesa con le altre amministrazioni interessate.
(2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.8--4}
L’articolo 1 lettera g dell’Accordo del 6 ottobre 1966[^2]concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali è abrogato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.8--5}
(1). Giusta l’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961[^3], il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
(2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Berna, in due originali in lingua tedesca, il 2 dicembre 1977.

| Per le <br>autorità superiori svizzere <br>competenti:<br>Lenz | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.695.1**
[^3]: RS  **0.631.252.913.690**