0.631.252.913.693.82

RU **2011** 3219

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30  maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.82--1}
1. Presso il valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.82--2}
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) i locali, ad uso esclusivo o comune, riservati agli agenti svizzeri per l’adempimento dei loro compiti;
b) la strada da Kaiserstuhl verso Hohentengen dal confine comune sulla metà del ponte, compreso il marciapiede, fino alla diramazione del sentiero a est dell’ufficio doganale;
c) lo spiazzo antistante l’ufficio doganale dall’angolo occidentale dell’edificio doganale, compreso il sentiero asfaltato presso il vecchio casello daziario, fino all’estremità settentrionale dell’edificio doganale.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
– la strada da Hohentengen verso Kaiserstuhl dal confine comune a partire da metà del ponte, compreso il marciapiede, fino all’angolo meridionale dell’edificio doganale nonché gli spiazzi antistanti a sinistra e a destra della strada dall’angolo orientale dell’edificio doganale fino all’estremità occidentale del ristorante «Post».

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.82--3}
1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.82--4}
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Dipartimento federale delle finanze<br>della Confederazione Svizzera: | Per il<br>Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno<br>della Repubblica federale di Germania: |
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| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**