0.631.252.913.693.9

^^RU **1983** 1158

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental

Conchiuso l’11 aprile 1983<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1983

(Stato 1° agosto 1983)

In applicazione dell’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.9--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio germanico, al passaggio di frontiera di Osterfingen/Jestetten‑Wangental.
(2). Detti uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e germanici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.9--2}
La zona comprende:
a. l’edificio di servizio destinato al solo uso degli agenti svizzeri;
b. la parte cintata dell’appezzamento di terreno n. 2346/2 secondo il catasto del comune di Jestetten, compresa l’area di posteggio;
c. la strada che da Osterfingen conduce a Jestetten, a partire dal confine sino ad una distanza di 100 m in direzione di Jestetten, misurata dal punto d’intersezione del confine con l’asse della strada, compresa la corsia di stazionamento nella regione degli appezzamenti di terreno n. 2346/2 e 2346/6 secondo il catasto del comune di Jestetten.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.9--3}
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio, se necessario di concerto con la competente autorità svizzera di polizia e con l’Ufficio della polizia di confine di Costanza.
(2). I dirigenti degli uffici doganali adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento, in particolar modo per eliminare le difficoltà che dovessero sorgere all’atto dei controlli doganali.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.693.9--4}
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2], il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
(2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, l’11 aprile 1983, in due originali in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>Giorgis | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**