0.631.252.913.694.4

RU **1967** 258

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di Thayngen

Conchiuso il 6 ottobre 1966<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 1967

(Stato 1° febbraio 1967)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.4--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di Thayngen.
(2). I controlli svizzero e germanico delle persone, bagaglio a mano e registrato compreso, vanno effettuati in detti uffici. Anche il controllo merci, colli espresso compresi, può, in tutto o in parte, venir ivi effettuato.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.4--2}
La zona comprende:
a. La sezione di linea tra la frontiera presso Bietingen e la zona nella stazione di Thayngen.
b. Il fascio di binari dagli scambi d’entrata verso Singen fino a quelli verso Sciaffusa, con i marciapiedi, la gru e la bilancia a ponte.
c. I locali dell’edificio viaggiatori riservati, per uso esclusivo o comune, agli agenti germanici in funzione, nonchè l’ala ovest del padiglione merci, parimente da essi utilizzato, compreso il marciapiede a sud del medesimo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.4--3}
Le persone arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati possono essere ricondotti, se il treno non è opportuno, per la strada maestra Thayngen/Bietingen, dagli agenti germanici.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.4--4}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, in Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, in Friburgo in Brisgovia, disciplinano le questioni particolari di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni ferroviarie, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). Gli agenti aventi il rango maggiore nei due Stati prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti di breve durata.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.4--5}
(1). Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^1].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**