0.631.252.913.694.5

^^RU **1978** 1375

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germaniarelativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatial passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.

Conchiuso il 2 dicembre 1977<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° giugno 1978

(Stato 1° giugno 1978)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio è stato conchiuso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.5--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, in territorio svizzero, al passaggio di frontiera di Thayngen‑Schlatt/Schlatt a. R.
(2). Gli uffici procedono, all’entrata e all’uscita, ai controlli doganali svizzeri e tedeschi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.5--2}
La zona del controllo comprende:
a) i locali riservati, nell’edificio doganale, al solo uso degli agenti germanici;
b) un tratto della strada Schlatt a. R.‑Thayngen, delimitato in un senso dal confine (linea passante tra i cippi 846 e 847) e nell’altro senso, da una linea retta, prolungante il limite sud della proprietà delle dogane n. 397 e attraversante la strada;
c) l’area di manovra e quella di parcheggio siti davanti all’edificio doganale e in prossimità di quest’ultimo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.5--3}
(1). La Direzione di circondario delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia regolano, di comune intesa, le questioni di dettaglio di concerto con le altre amministrazioni interessate.
(2). Gli amministratori o gli agenti di grado più elevato, dei due uffici doganali, adottano, di comune accordo, le misure necessarie al momento.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.5--4}
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2], il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
(2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Berna, il 2 dicembre 1977, in due originali in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>Lenz | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**