0.631.252.913.694.7

^^RU **1981** 1924

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativo al controllo doganale svizzero in territorio germanico al valico di Ramsen/Rielasingen

Conchiuso il 1° luglio 1981<br />Entrato in vigore con scambio di note il l° novembre 1981

(Stato 1° novembre 1981)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato conchiuso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--1}
Al valico di Ramsen/Rielasingen, gli agenti svizzeri possono controllare le merci commerciali sul piazzale d’attesa per autocarri in territorio germanico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--2}
La zona comprende la particella n. 5710/13 del catasto comunale di Rielasingen, adibita a parcheggio, ad ovest della strada principale.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--3}
(1). La Direzione delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friburgo in Brisgovia disciplinano, di comune intesa, le questioni particolari, ove occorra con la collaborazione delle autorità svizzere di polizia competenti e la polizia confinaria di Costanza.
(2). I capi degli uffici prendono, di comune intesa, le misure urgenti, segnatamente per appianare le difficoltà che sorgessero durante i controlli.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--4}
L’articolo 1 lettera m dell’Accordo germano‑svizzero del 6 ottobre 1966[^2]concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali resta invariato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.7--5}
(1). Conformemente all’articolo 1 capoverso 4 della Convenzione del 1° giugno 1961[^3], il presente accordo sarà confermato e messo in vigore con scambio di note diplomatiche.
(2). Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il primo giorno di un mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Berna, il 1° luglio 1981, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per le <br>autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>P. Affolter | Per i <br>Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>H. Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.695.1**
[^3]: RS  **0.631.252.913.690**