0.631.252.913.694.92

RU **2011** 3233

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Dörflingen/Randegg

Concluso il 15 giugno 2010

Entrato in vigore il 30 maggio 2011

(Stato 30  maggio 2011)

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.92--1}
1. Presso il valico di confine di Dörflingen/Randegg sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.92--2}
La zona comprende:
a) i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri;
b) la strada distrettuale K6149 (Dörflingerstrasse) dal confine presso i termini 954 e 955 fino all’inizio del fondo corrispondente alla particella 916/2, comprese la scarpata e le banchine;
c) il fondo corrispondente alla particella 921 escluso l’edificio ad uso abitativo della Dörflingerstrasse 8, escluse le parti dell’edificio per gli alloggi di servizio della Dörflingerstrasse 10 non contemplate alla lettera a) ed escluse le autorimesse per uso privato che si trovano nella zona, nonché la parte asfaltata del fondo corrispondente alla particella 949 (sentiero).

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.92--3}
1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.694.92--4}
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Dipartimento federale delle finanze<br>della Confederazione Svizzera: | Per il<br>Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno<br>della Repubblica federale di Germania: |
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| Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**