0.631.252.913.695.1

RU **1967** 260

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’abbinamento temporaneo dei controlli ai varchi stradali

Conchiuso il 6 ottobre 1966<br />Entrato in vigore con scambio di note il 1° febbraio 1967

(Stato 30  maggio 2011)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--1}
Ai varchi stradali:
a. Riehen‑Weilstrasse/Weil‑Ost;
b. Riehen/Lörrach‑Stetten;
c. .[^2];
d. Rheinfelden/Bad. Rheinfelden;
e. .[^3];
f. Laufenburg/Bad. Laufenburg;
g. .[^4];
h. .[^5];
i. Schleitheim/Stühlingen;
k. Bargen/Neuhaus;
l. .[^6];
m. Ramsen/Rielasingen;
n. Tägerwilen/Konstanz‑Paradieser Tor,

i controlli merci possono essere temporaneamente abbinati. Gli agenti dello Stato limitrofo hanno facoltà di esperire in tutto o in parte il controllo nello Stato di soggiorno, ove se ne dia, caso per caso, una particolare necessità.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--2}
La zona è costituita dall’area ufficiale (tronchi stradali, edifici di servizio, impianti) del posto di controllo dello Stato di soggiorno, per tutto il tempo in cui gli agenti dello Stato limitrofo stanno operando.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--3}
(1). La competente Direzione circondariale svizzera delle dogane e la Direzione superiore delle finanze in Friburgo in Brisgovia stabiliscono di comune intesa le questioni particolari.
(2). Gli agenti doganali di maggior grado, in servizio nei due uffici, decidono assieme se e in qual misura il controllo vada abbinato giusta l’articolo 1.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.1--4}
(1). Il presente accordo sarà confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, giusta l’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^7].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, in via diplomatica, per il 1° giorno di un mese, mediante un preavviso di sei mesi.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente  Raccolta.
[^2]: Abrogata dall’art. 4 dell’Acc. del 2 dic. 1977 (Varco di Riehen‑Grenzacherstrasse/ Grenzacherhorn) (RU  **1978**  1370).
[^3]: Abrogata dall’art. 4 dell’Acc. del 29 ago. 1979 (Varco di Stein/Bad Säckingen) (RU  **1980**  161).
[^4]: Abrogata dall’art. 4 dell’Acc. del 2 dic. 1977 (Varco di Koblenz/Waldshut‑Rheinbrücke) (RU  **1978**  1373).
[^5]: Abrogata dall’art. 4 dell’Acc. del 15 giu. 2010 (Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Trasadingen/Erzingen), con effetto dal 30 mag. 2011  (RU  **2011**  3223).
[^6]: Abrogata dall’art. 4 dell’Acc. del 11 apr. 1990 (Varco di Thayngen/Bietingen) (RU  **1990**  1683).
[^7]: RS  **0.631.252.913.690**