0.631.252.913.695.4

^^RU **1967** 1687

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Nohl/Altenburg‑Nol

Conchiuso il 28 giugno 1967<br />Entrato in vigore con scambio di note il 30 ottobre 1967

(Stato 30 ottobre 1967)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--1}
(1). Sono istituiti, su territorio germanico, degli uffici a controlli nazionali abbinati, al varco di Nohl/Altenburg‑Nol.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--2}
Le zone comprendono:
1. per gli agenti svizzeri:
        a. i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione come pure l’accesso al locale comune d’ispezione;
        b. la parcella n. 485/1 del catasto d’Altenburg, eccettuata quella parte dell’edificio doganale non contemplata alla lettera a;
        c. il tratto della strada Neuhausen‑Altenburg, sito in territorio germanico, fra il cippo di frontiera n. 7 e la retta che attraversa la strada ad una distanza di 25 m a sud dell’edificio doganale;
        d. il tratto della strada Nohl‑Altenburg fra il cippo di frontiera n. 135 e lo sbocco sulla strada Neuhausen‑Altenburg di cui sopra;
2. per gli agenti germanici: la parte, sita in territorio svizzero, della strada menzionata al numero 1, lettera c.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.4--4}
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4 della convenzione del 1° giugno 1961[^1].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**