0.631.252.913.695.9

RU **1975** 563

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Altdorf /Wiechs‑Dorf

Conchiuso il 29 ottobre 1974<br />Entrato in vigore con scambio di note il 20 febbraio 1975

(Stato 20 febbraio 1975)

In applicazione dell’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato conchiuso quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio svizzero, al varco di Altdorf/Wiechs‑Dorf.
(2). I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--2}
La zona comprende:
a. I locali di cui dispongono gli agenti tedeschi per il loro uso esclusivo o in comune con gli agenti svizzeri per l’adempimento dei rispettivi compiti;
b. Un tratto della strada Wiechs‑Altdorf, del confine comune presso il cippo 722 sino all’area ufficiale designata alla lettera c, ad eccezione dei bordi della strada;
c. L’area ufficiale comprende:
        – la superficie asfaltata o lastricata davanti all’edificio doganale e alla casa d’abitazione contigua,
        – la sezione della strada attinente, compresa la biforcazione, in direzione d’Altdorf sino al punto estremo del fondo doganale; in direzione di Bibern sino ai due cippi più vicini, situati a nord e a nord‑est dello spartitraffico.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane di Sciaffusa e la Direzione superiore delle finanze a Friborgo in Brisgovia regolano le questioni di dettaglio di comune intesa e, occorrendo, in collaborazione con l’autorità di polizia svizzera competente e l’ufficio tedesco competente della polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, le misure di breve durata.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.695.9--4}
(1). Giusta l’articolo 1 capoverso 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^2], il presente accordo sarà confermato e messo in vigore mediante scambio di note diplomatiche.
(2). L’accordo può essere disdetto in via diplomatica per un primo del mese, con preavviso di sei mesi.

Fatto a Lugano, il 29 ottobre 1974, in doppio esemplare, in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>Lenz | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>Hutter |
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[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: RS  **0.631.252.913.690**