0.631.252.913.697.4

RU **1989** 1777

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzerae la Repubblica federale di Germaniaconcernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinatia Rafz‑Solgen/Lottstetten

Concluso il 26 maggio 1988<br />Entrato in vigore con scambio di note il 30 maggio 1989

(Stato 30 maggio 1989)

visto l’articolo 1 capoverso 3 della convenzione del 1° giugno 1961[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è stato concluso l’accordo seguente:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sui territori germanico e svizzero, al varco di Rafz‑Solgen/Lottstetten.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti controlli svizzero e germanico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--2}
Le zone comprendono:
a) in territorio germanico:
        – i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
        – la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;
        – il tratto di strada «Bundesstrasse 27», a partire dalla frontiera comune sino ad una distanza di 135 m, misurata nella direzione di Lottstetten, dall’intersezione dell’asse stradale con la frontiera comune tra i cippi 105 e 105a.
b) in territorio svizzero l’area di posteggio per gli autocarri, accesso ed uscita compresi, delimitata dalla strada cantonale e dalla frontiera comune tra i cippi 105 e 105a. La strada cantonale non fa parte della zona.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friborgo in Brisgovia, stabiliscono, di comune intesa, le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di protezione del confine.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune accordo, i necessari provvedimenti temporanei.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--4}
L’accordo del 25 aprile 1968[^2]concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Rafz‑Solgen/Lottstetten‑Bundesstrasse è abrogato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.4--5}
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1 numero 4 della convenzione del 1° giugno 1961[^3].
(2). Il presente accordo può essere denunciato, per via diplomatica, il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 26 maggio 1988, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per le autorità superiori <br>svizzere competenti:<br>H. Lauri | Per i Ministri federali <br>delle Finanze e dell’Interno <br>della Repubblica federale di Germania:<br>W. Schmutzer |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**
[^2]: [RU  **1968**  1238]
[^3]: RS  **0.631.252.913.690**