0.631.252.913.697.7

RU **1968** 1239

Traduzione

# Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Merishausen/Wiechs‑Schlauch

Conchiuso il 25 aprile 1968<br />Entrato in vigore con scambio di note il 2 settembre 1968

(Stato 2 settembre 1968)

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.7--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti, sul territorio germanico, al varco di Merishausen/Wiechs‑Schlauch.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero e germanico.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.7--2}
La zona comprende:
a. i locali riservati all’uso, esclusivo o comune, degli agenti svizzeri in funzione;
b. la parte dell’area ufficiale che circonda l’edificio di servizio;
c. un tratto della strada (alte Landstrasse) da Merishausen a Bargen, partendo dalla frontiera comune vicino al cippo 653 sino alla frontiera comune presso il cippo 645;
d. una sezione della strada per Wiechs, partendo dal raccordo con la strada indicata in c sino a un punto sito 10 m all’est dell’edificio di servizio.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.7--3}
(1). La Direzione circondariale delle dogane, a Sciaffusa, e la Direzione superiore delle finanze, a Friburgo in Brisgovia, stabiliscono di comune accordo le questioni particolari; ove occorra esse si avvalgono della collaborazione delle autorità svizzere di polizia e del competente ufficio germanico di polizia confinaria.
(2). I capi dei due uffici di controllo prendono, di comune intesa, i necessari provvedimenti temporanei.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.913.697.7--4}
(1). Il presente accordo è confermato e messo in vigore, mediante uno scambio di note diplomatiche, conformemente all’articolo 1, numero 4, della convenzione del 1° giugno 1961[^1].
(2). Il presente accordo può essere disdetto, per via diplomatica, il 1° giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

[^1]: RS  **0.631.252.913.690**