0.631.252.916.323 (Stato 17  giugno 2003)

0.631.252.916.323

RU **2003** 1608

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Rheineck/Gaissau

Concluso il 24 maggio 2000<br />Entrato in vigore il 1° luglio 2000

(Stato 17  giugno 2003)

e

*il Governo federale austriaco,* 

visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 2 settembre 1963[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

hanno concluso il seguente Accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.323--1}
1. Al valico di Rheineck/Gaissau, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
2. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Rheineck.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.323--2}
1. La zona prevista per i controlli comprende:
a. le infrastrutture e i locali utilizzati in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia:
        – un settore della strada L19 di una lunghezza di 125 metri, a contare dalla frontiera politica sul ponte che attraversa il Vecchio Reno in direzione di Gaissau fino all’edificio doganale utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale,
        – il settore di pista ciclabile a contare dal ponte ciclabile che attraversa il Vecchio Reno in direzione di Gaissau fino all’edificio doganale utilizzato in comune, compresa l’area ufficiale,
        – il fondo che circonda l’edificio doganale e facente parte dello stesso, un settore confinante della Fingstrasse e il parcheggio adiacente,
        – la sala visite, i locali per scopi sociali e sanitari, come pure il locale riscaldamento e deposito,
        – il locale situato nell’ala sud-ovest dell’edificio doganale sulla Rheinstrasse n. 3;
b. le parti dell’edificio doganale riservate all’uso esclusivo degli agenti svizzeri, ossia:
        – gli uffici situati nell’ala ovest del pianterreno,
        – l’archivio situato nell’interrato nell’ala sud-ovest.
2. Al fine di sostenersi reciprocamente nell’esercizio quotidiano, segnatamente in caso di minaccia o di pericolo per la vita degli organi che svolgono il proprio servizio, delle parti presenti o di terzi non coinvolti, gli agenti degli Stati contraenti sono autorizzati a prestarsi reciproca assistenza anche nelle infrastrutture, negli edifici e nei relativi settori che di regola sono i soli a utilizzare.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.323--3}
1. Il presente Accordo è sottoposto alla ratificazione conformemente alla legislazione interna degli Stati contraenti ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma. Contemporaneamente, l’Accordo del 27 ottobre 1967[^3]concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di Gaissau/Rheineck è abrogato.
2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’Accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altre Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 24 maggio 2000, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo federale austriaco: |
| --- | --- |
| Claudio Caratsch | Christian Prosl |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.916.320**
[^3]: [RU  **1968**  21]