0.631.252.916.324

^^RU **1994** 117

Traduzione[^1]

# Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l ’ istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di St. Margrethen

Concluso a Berna il 23 giugno 1993<br />Entrato in vigore il 1° agosto 1993

(Stato 1° maggio 1996)

visto l’articolo 1, paragrafo 3, della Convenzione del 2 settembre 1963[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, è concluso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.324--1}
(1). Uffici a controlli nazionali abbinati sono istituiti nella stazione di St. Margrethen.
(2). Negli uffici suindicati sono svolti i controlli svizzero ed austriaco del traffico ferroviario merci e viaggiatori e del traffico stradale delle merci, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.324--2}
(1). Per il controllo del traffico viaggiatori nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:
a) le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:
        – il tratto di linea ferroviaria fra il confine austro‑svizzero e la zona nella stazione di St. Margrethen;
        – il marciapiede di fronte allo stabile viaggiatori;
        – l’area ferroviaria a nord dello stabile viaggiatori e dello stabile merci fino al binario A 4 compreso;
        – il padiglione comune di controllo nello stabile viaggiatori, compreso il locale d’ispezione e quello di registrazione dei bagagli;
b) il locale nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori riservato all’uso esclusivo degli agenti austriaci.
(2). Per il controllo del traffico delle merci nella stazione di St. Margrethen la zona comprende:
a) le installazioni ed i locali utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente:
        – le installazioni ferroviarie ed i locali menzionati nel paragrafo 1, lettera a;
        – il fascio di binari fra il segnale d’uscita in direzione di Bregenz, vicino al km ferroviario 0,693, ed il passaggio a livello della Grenzstrasse, compresi i binari da A5 fino a A12, il gruppo semplice di scambi dallo scambio 44 allo scambio 49, il binario della banchina frutta, i binari B1, B6, B15 (fino alla centrale d’alimentazione delle Ferrovie federali svizzere), B 11, B 10, B 14, il gruppo semplice di scambi fra lo scambio 37 e lo scambio 6 come pure il binario CI;
        – le banchine per il bestiame e la frutta, i padiglioni dello stabile merci compresi i marciapiedi, ad eccezione dei locali o parte di essi riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri o austriaci o delle Ferrovie federali svizzere;
        – le vie di raccordo fra le varie parti della zona;
b) i locali riservati all’uso esclusivo degli agenti austriaci, segnatamente:
        – il locale sito nel padiglione di controllo dello stabile viaggiatori;
        –[^3] i locali di controllo nell’ala nord‑est del secondo piano del Cargo Service‑Centers (CSC).
(3). Se, per motivi inerenti all’esercizio ferroviario, i treni viaggiatori sono controllati fuori del territorio di cui al paragrafo 1, o i treni merci fuori di quello previsto nel paragrafo 2, il binario d’arresto del treno e le relative vie di raccordo sono parimenti considerati appartenenti alla zona.
(4). La zona per il controllo delle merci nel traffico stradale, eccettuati i controlli austriaci all’esportazione, comprende i settori utilizzati in comune dagli agenti dei due Stati, segnatamente

– l’insieme del piazzale di deposito (piazzale ufficiale) tra il punto franco e la Grenzstrasse, comprese le banchine del porto franco e del deposito nonché il padiglione doganale nell’edificio del porto franco.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.324--3}
Giusta l’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione del 2 settembre 1963[^4], l’ufficio austriaco di controllo nella stazione di St. Margrethen è aggregato al comune di Höchst.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.324--4}
L’accordo del 27 ottobre 1967[^5]concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati nella stazione di St. Margrethen è abrogato.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.324--5}
(1). Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo l’ultima firma.
(2). Esso può essere denunziato in ogni tempo, per scritto, mediante preavviso di sei mesi.

*In fede di che* , i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo.Fatto a Vienna, il 23 giugno 1993, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo federale austriaco: |
| --- | --- |
| Hans Lauri | Hans Dietmar Schweisgut |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.916.320**
[^3]: Nuovo testo giusta l’art. 1 dell’Acc. del 13/19 mar. 1996, in vigore dal 1° mag. 1996 (RU  **1996**  1484).
[^4]: RS  **0.631.252.916.320**
[^5]: [RU  **1968**  23]