(Stato 10  febbraio 2004)0.631.252.916.327

0.631.252.916.327

RU **2003** 769

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati a Wolfurt

Concluso il 21 agosto 2003<br />Entrato in vigore il 1° ottobre 2003

(Stato 10  febbraio 2004)

Vista la Convenzione del 2 settembre 1963[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, segnatamente l’articolo 1 capoverso 3 lettera a,

è stato concluso il seguente accordo:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--1}
1. A Wolfurt, in territorio austriaco, sono istituiti uffici a controlli nazionali abbinati.
2. Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 della Convenzione del 2 settembre 1963, l’ufficio di controllo svizzero è aggregato al Comune di Au (San Gallo).

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--2}
1. La zona prevista per i controlli comprende:
a. le infrastrutture utilizzate in comune dagli agenti degli Stati interessati, ossia:
        – l’area ufficiale (zona di attesa per i mezzi pesanti), la pesa a ponte, le rampe d’accesso all’edificio doganale e al padiglione mediano (stazione merci, Senderstrasse 30, A-6960 Wolfurt-Bahnhof). L’area comprende il fondo numero 727 del catasto del Comune di Wolfurt;
        – i parcheggi adiacenti l’edificio doganale;
b. i locali numero 28–30, 10 e 37 riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri nell’ufficio doganale di Wolfurt;
c. la tratta di transito definita tra Wolfurt (AT) e Au (CH): ufficio doganale di Wolfurt (AT) - Dornbirn-Nord - Dornbirn-Süd - Lustenau - Au (CH).
2. I processi gestionali sono fissati di comune accordo dalle amministrazioni interessate.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.916.327--3}
1. Il presente accordo è sottoposto alla ratifica degli Stati contraenti conformemente alla loro legislazione interna ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui è stata apposta la firma.
2. Il presente accordo è concluso a tempo determinato. Ognuna delle Parti contraenti può denunciarlo, per scritto, per via diplomatica. L’accordo cessa di avere effetto sei mesi dopo che le altri Parti contraenti hanno ricevuto la denuncia.

Fatto a Vienna, il 21 agosto 2003, in due esemplari originali in lingua tedesca.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il<br>Governo federale austriaco: |
| --- | --- |
| Johann Bucher | Christian Berlakovits |

[^1]: Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.916.320**