0.631.252.934.951.11

^^RU **2026** 158

Traduzione

# Accordo

tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo all’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Saint‑Gingolph

Concluso il 9 settembre 2021<br />Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2026

(Stato 1° maggio 2026)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Francese<br />di seguito denominati «Parti contraenti»,

visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, di seguito «Convenzione»,

considerata la necessità di definire le basi normative necessarie al buon funzionamento di un ufficio a controlli nazionali abbinati (BCNJ) e di proteggere in tal modo il lavoro degli agenti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Oggettodell’accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--1}
1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito in territorio svizzero a St-Gingolph e in territorio francese a St-Gingolph.
2. Detto ufficio è denominato:
a. BCNJ de St-Gingolph, dall’amministrazione svizzera;
b. BCNJ de St-Gingolph, dall’amministrazione francese.
3. I controlli svizzeri e francesi delle persone e delle merci sono effettuati presso questo ufficio.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--2}
Ai sensi del presente Accordo, le espressioni:
a. «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» sono definiti nell’articolo 2 della Convenzione;
b. «controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative delle Parti contraenti relative all’entrata, all’uscita e al transito di merci.
 In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), le autorità designate delle Parti contraenti possono effettuare controlli delle persone presso il punto di passaggio autorizzato. Lo svolgimento di questi controlli tiene conto della valutazione della minaccia locale risultante da un’analisi dei rischi effettuata da queste autorità.

##### **Art. 3** Arresto nella zona {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--3}
Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

##### **Art. 4** Zona di controllo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--4}
1. Da una parte e dall’altra della frontiera è istituita una zona per i controlli abbinati svizzeri e francesi. Essa comprende:
a. un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati che si estende sulla carreggiata della strada cantonale (parte svizzera) e della strada dipartimentale (parte francese), compresi i parcheggi e i marciapiedi, delimitato:
        i. a nord–ovest, in territorio francese, dall’intersezione tra la Rue du Lac e la Rue de la Morge,
        ii. a nord–est dalla ringhiera lato lago del ponte che attraversa la Morge, dalla soglia degli edifici e dalla fine del parcheggio che si affaccia su Rue du Port, compreso il marciapiede,
        iii. a sud–est da una linea che attraversa la strada cantonale all’altezza dell’intersezione con la Rue du Port lato lago e la Rue du Tonkin lato montagna,
        iv. a sud–ovest dalla base del muro di sostegno dei binari della ferrovia, dalla soglia degli edifici e dalla ringhiera del ponte lato montagna;
b. le installazioni seguenti fanno altresì parte della zona:
        i. il piano terra dell’edificio N. 1, situato in Route Cantonale 1, 1898 St‑Gingolph, compreso il garage,
        ii. il piano terra dell’edificio che ospita l’ufficio fiscale francese.
2. Le autorità dello Stato limitrofo sono autorizzate a eseguire i loro controlli mediante mezzi tecnici nella zona designata dello Stato di soggiorno come nel proprio territorio.
3. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)[^2]e la Direzione generale delle dogane e dei diritti indiretti (DGDDI) elaborano piani indicativi sui quali sono chiaramente riconoscibili i limiti delle zone di controllo e i settori utilizzati in comune oppure utilizzati esclusivamente dal servizio svizzero o da quello francese.
4. L’AFD[^3], la DGDDI e gli uffici svizzeri e francesi di St-Gingolph conservano ciascuno una copia dei piani.

##### **Art. 5** Disposizioni concernenti questioni organizzative {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--5}
1. L’AFD[^4]da un lato e la DGDDI dall’altro decidono di comune accordo le modifiche dei confini del settore che comporterebbero eventuali trasferimenti di locali.
2. Queste modifiche sono oggetto di uno scambio di lettere tra l’AFD[^5]e la DGDDI.
3. L’AFD[^6]e la DGDDI disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni interessate.
4. Gli agenti in servizio, responsabili presso l’ufficio a controlli nazionali abbinati adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.
5. L’AFD[^7]mette gratuitamente a disposizione della DGDDI i locali di cui all’articolo 4.
6. Le condizioni di esercizio delle infrastrutture e i processi di controllo sono definiti da un accordo amministrativo tra l’AFD[^8]e la DGDDI.

##### **Art. 6** Comune di aggregazione {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--6}
Per l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione la parte francese dell’ufficio è aggregata al comune di St-Gingolph.

##### **Art. 7** Disposizioni finali {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.11--7}
1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.
2. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo, che diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
3. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in ogni momento mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica. In tal caso il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data di ricezione della notifica.
4. Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono composte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti contraenti.

Firmato a Parigi il 9 settembre 2021 in due esemplari originali, in lingua francese.

| Per il <br>Consiglio federale svizzero:<br>Christian Bock | Per il <br>Governo della Repubblica Francese:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
[^3]: Ora: UDSC
[^4]: Ora: UDSC
[^5]: Ora: UDSC
[^6]: Ora: UDSC
[^7]: Ora: UDSC
[^8]: Ora: UDSC