0.631.252.934.951.2

^^RU **2026** 157

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Annemasse e i controlli in corso di viaggio sui treni viaggiatori lungo il percorso Genève‑Cornavin–Eaux‑Vives–Annemasse

Concluso il 27 novembre 2019<br />Entrato in vigore il 1° maggio 2026

(Stato 1° maggio 2026)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Francese,

di seguito denominati «Parti contraenti»,

vista la Convenzione del 19 marzo 2014[^1]tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa alla modernizzazione e all’esercizio della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra,

in applicazione dell’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, di seguito «Convenzione»,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Oggetto dell’accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--1}
1. Un ufficio a controlli abbinati è istituito in territorio francese nella stazione di Annemasse. I controlli svizzeri e francesi riguardanti il traffico viaggiatori e simili (merci private, campioni commerciali, piccole quantità di merci commerciali, divise, cartevalori ecc.) sono effettuati presso questo ufficio.
2. Questi controlli delle persone e delle merci da esse trasportate possono essere effettuati anche in corso di viaggio sui treni viaggiatori lungo il percorso tra Annemasse e la prima fermata in Svizzera nonché tra l’ultima fermata in Svizzera e Annemasse.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--2}
Ai sensi del presente accordo, le espressioni:
a. «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» sono definite nell’articolo 2 della Convenzione;
b. «controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative delle Parti contraenti relative all’entrata, all’uscita e al transito di merci.
 In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), le autorità designate possono effettuare controlli delle persone presso il punto di passaggio autorizzato. Lo svolgimento di questi controlli tiene conto della valutazione della minaccia locale risultante da un’analisi dei rischi. I controlli vengono effettuati in maniera mirata e non sono sistematici.

##### **Art. 3** Arresto nella zona {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--3}
Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

##### **Art. 4** Zona di controllo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--4}
1. Nella stazione di Annemasse è istituita una zona di controllo che comprende:
a. i binari di circolazione dei treni, dal confine all’estremità nord-est dei marciapiedi;
b. l’insieme dei marciapiedi, comprese la scala e le rampe di accesso al livello inferiore;
c. al livello inferiore, il passaggio sotterraneo che collega lo spiazzo sud allo spiazzo nord, per le superfici situate tra la base delle scale che danno accesso allo spiazzo sud e una linea delimitata dalle pareti nord della tromba della scala che porta al binario 4, con tutti i suoi impianti (locali e ascensori), e il passaggio sotterraneo che collega i binari 1, 2 e 3;
d. i locali della dogana svizzera situati nel sottopassaggio, lato est, a destra in direzione sud–nord e i locali della dogana francese situati nel passaggio, lato ovest, a sinistra in direzione sud–nord;
e. l’edificio di servizio situato all’esterno della stazione, che ospita i locali assegnati alla dogana francese, alla polizia di frontiera francese e alla dogana svizzera, nonché il sentiero privato che lo collega al binario 1 dall’uscita del passaggio sotterraneo, compresi i parcheggi.
2. La zona è suddivisa in tre settori:
a. un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati comprendente:
        – i binari e i marciapiedi di cui al paragrafo 1 lettere a e b;
        – i passaggi sotterranei di cui al paragrafo 1 lettera c, per la parte di spazio pubblico;
        – le celle, la sala per la perquisizione personale, il locale di perquisizione, il refettorio, i servizi igienici; e
        – i relativi accessi nell’edificio di servizio di cui al paragrafo 1 lettera e.
b. un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:
        – i locali di servizio situati a sinistra nel passaggio sotterraneo di cui al paragrafo 1 lettera c, in direzione sud–nord;
        – i locali assegnati alla dogana e alla polizia di frontiera francesi nell’edificio di servizio di cui al paragrafo 1 lettera e.
c. un settore riservato agli agenti svizzeri, comprendente:
        – i locali di servizio situati a destra nel passaggio sotterraneo di cui al paragrafo 1 lettera c, in direzione sud–nord;
        – i locali loro assegnati nell’edificio di servizio di cui al paragrafo 1 lettera e.
3. Le autorità dello Stato limitrofo sono autorizzate a effettuare i loro controlli mediante mezzi tecnici nella zona designata dello Stato di soggiorno come nel proprio territorio.
4. Piani della zona

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)[^3]e la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) elaborano piani indicativi sui quali sono chiaramente riconoscibili i limiti delle zone di controllo e i settori utilizzati in comune oppure utilizzati esclusivamente dal servizio svizzero o da quello francese. L’AFD[^4], la DGDDI e gli uffici svizzeri e francesi conservano ciascuno una copia dei piani.

##### **Art. 5** Controlli in corso di viaggio {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--5}
1. Per quanto concerne i controlli in corso di viaggio, per gli agenti dello Stato limitrofo la zona comprende i treni sulla parte di percorso tra Annemasse e la prima fermata in Svizzera nonché tra l’ultima fermata in Svizzera e Annemasse.
2. Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il treno successivo sul percorso da Annemasse alla prima fermata in territorio svizzero e viceversa. Per motivi operativi, gli agenti dello Stato limitrofo possono condurre la persona nel proprio veicolo di servizio secondo gli itinerari di cui all’articolo 4. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona.

##### **Art. 6** Disposizioni concernenti lo spostamento degli agenti {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--6}
1. In linea di massima, gli agenti svizzeri che devono esercitare le proprie funzioni presso la stazione di Annemasse vi si recano in treno e fanno ritorno anche in treno. Se necessario, sono autorizzati a recarsi alla stazione di Annemasse e a fare ritorno dalla stazione con i propri veicoli di servizio servendosi del percorso stradale più diretto attraverso il valico di confine di Moillesulaz.
2. Gli agenti francesi che devono effettuare controlli in corso di viaggio si recano alla stazione di Chêne-Bourg o di Eaux-Vives e fanno ritorno in treno. Se necessario, sono autorizzati a recarvisi e a fare ritorno con i propri veicoli di servizio servendosi del percorso stradale più diretto tra le stazioni di Chêne-Bourg o Eaux-Vives e il confine presso l’ufficio a controlli nazionali abbinati di Thônex-Vallard / Gaillard e viceversa.

##### **Art. 7** Disposizioni concernenti questioni organizzative {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--7}
1. L’AFD[^5], da un lato, e la DGDDI, dall’altro, disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico, d’intesa con le amministrazioni ferroviarie competenti.
2. Gli agenti in servizio, responsabili sul piano locale delle amministrazioni interessate dei due Stati, adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.

##### **Art. 8** Disposizioni concernenti la ripartizione delle spese {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--8}
1. Gli agenti in servizio sono trasportati gratuitamente sul percorso tra Annemasse e la prima fermata in Svizzera e viceversa.
2. L’amministrazione ferroviaria competente, d’intesa con l’AFD[^6], la DGDDI e le autorità di polizia, fissa la ripartizione delle spese di riscaldamento, illuminazione e pulizia dei locali e degli impianti messi a disposizione nella stazione di Annemasse e utilizzati dagli agenti dei due Stati.

##### **Art. 9** Comune di aggregazione {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--9}
Per l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione la parte svizzera dell’ufficio è aggregata al Comune di Thônex.

##### **Art. 10** Abrogazione dell’accordo precedente {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--10}
Il presente accordo abroga l’accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese che conferma l’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Ginevra Eaux-Vives, firmato a Parigi il 19 dicembre 1994[^7].

##### **Art. 11** Disposizioni finali {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.2--11}
1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle procedure costituzionali necessarie, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente accordo, che diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’accordo per via diplomatica per il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Firmato a Parigi il 27 novembre 2019 in due esemplari originali, in lingua francese.

| Per ilConsiglio federale svizzero:<br>Christian Bock | Per il <br>Governo della Repubblica Francese:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.742.140.334.931**
[^2]: RS  **0.631.252.934.95**
[^3]: Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
[^4]: Ora: UDSC
[^5]: Ora: UDSC
[^6]: Ora: UDSC
[^7]: [RU  **1995**  4050]