0.631.252.934.951.3

^^RU **2026** 156

Traduzione

# Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Thônex-Vallard

Concluso il 27 novembre 2019<br />Entrato in vigore il 1° maggio 2026

(Stato 1° maggio 2026)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Francese,<br />di seguito denominati «Parti contraenti»,

visto l’articolo 1 paragrafo 3 della Convenzione del 28 settembre 1960[^1]tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, di seguito «Convenzione»,

considerata la necessità di definire le basi normative necessarie al buon funzionamento di un ufficio a controlli nazionali abbinati e di proteggere in tal modo il lavoro degli agenti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** Oggetto dell’accordo {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--1}
1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, su entrambi i lati del confine, sulla Route Blanche a Thônex (Svizzera) e a Vallard, Comune di Gaillard (Francia).
2. I controlli svizzeri e francesi riguardanti il traffico viaggiatori e simili (merci private, campioni commerciali, piccole quantità di merci commerciali, divise, cartevalori ecc.) sono effettuati presso questo ufficio.

##### **Art. 2** Definizioni {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--2}
Ai sensi del presente accordo, le espressioni:
a. «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» sono definite nell’articolo 2 della Convenzione;
b. «controllo» indica l’applicazione di tutte le norme di legge, regolamentari e amministrative delle Parti contraenti relative all’entrata, all’uscita e al transito di merci.
 In caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), le autorità designate possono effettuare controlli delle persone presso il punto di passaggio autorizzato. Lo svolgimento di questi controlli tiene conto della valutazione della minaccia locale risultante da un’analisi dei rischi. I controlli vengono effettuati in maniera mirata e non sono sistematici.

##### **Art. 3** Arresto nella zona {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--3}
Conformemente all’articolo 5 della Convenzione, gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona le persone che non si recano in detto Stato, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo concernenti il controllo doganale.

##### **Art. 4** Zona di controllo {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--4}
1. La zona comprende:
a. in territorio francese, per lo svolgimento dei controlli svizzeri, l’insieme degli impianti delimitati:
        i. a nord-ovest dal confine,
        ii. a sud-est da una linea ideale perpendicolare all’asse del cavalcavia dell’autostrada (rue de Vallard),
        iii. a nord-est e a sud-ovest dalle barriere delimitanti detti impianti;
b. in territorio svizzero, per lo svolgimento dei controlli francesi, l’insieme degli impianti delimitati:
        i. a sud-est dal confine,
        ii. a nord-ovest da una linea perpendicolare all’asse dell’autostrada all’altezza dell’estremità nord est del muro che costeggia le corsie nord dell’autostrada (profilo n. 150),
        iii. a nord-est e a sud ovest dalle barriere delimitanti detti impianti.
2. La zona è suddivisa in tre settori:
a. un settore utilizzato in comune dalle amministrazioni dei due Stati comprendente sia in territorio svizzero sia in territorio francese:
        i. le corsie, le aree di sosta, i marciapiedi e le isole spartitraffico,
        ii. in ciascuno degli edifici principali:
            1. nel piano interrato: un WC e il corridoio che conduce al passaggio sotterraneo, compreso quest’ultimo
            2. al pianterreno:
                a. l’atrio d’accesso al pubblico nell’edificio francese
                b. la sala d’ispezione dei viaggiatori nell’edificio svizzero,
        iii. nello scalo viaggiatori:
            1. nel piano interrato: le scale e un WC
            2. al pianterreno: la sala d’ispezione dei bagagli,
        iv. le banchine merci,
        v. le bilance a ponte;
b. in territorio francese un settore riservato agli agenti svizzeri comprendente:
        i. nello scalo viaggiatori: un ufficio,
c. in territorio svizzero un settore riservato agli agenti francesi comprendente:
        i. nello scalo viaggiatori: un ufficio riservato alla dogana.
3. Le autorità dello Stato limitrofo sono autorizzate a effettuare i loro controlli mediante mezzi tecnici nella zona designata dello Stato di soggiorno come nel proprio territorio.
4. L’Amministrazione federale delle dogane (AFD)[^2]e la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) elaborano piani indicativi sui quali sono chiaramente riconoscibili i limiti delle zone di controllo e i settori utilizzati in comune oppure utilizzati esclusivamente dal servizio svizzero o da quello francese.
5. L’AFD[^3], la DGDDI e gli uffici svizzeri e francesi di Thônex-Vallard conservano ciascuno una copia dei piani.

##### **Art. 5** Disposizioni concernenti questioni organizzative {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--5}
1. L’AFD[^4], da un lato, e la DGDDI e il capo della polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, dall’altro, disciplinano di comune accordo i particolari, segnatamente quelli inerenti allo svolgimento del traffico.
2. Gli agenti in servizio, responsabili delle amministrazioni locali interessate dei due Stati, adottano di comune accordo le misure necessarie a breve termine o per un breve lasso di tempo, segnatamente allo scopo di appianare le difficoltà che potrebbero sorgere durante i controlli.
3. Per la libera utilizzazione delle bilance a ponte ubicate nel settore comune, le due amministrazioni doganali si concedono reciprocamente i mezzi di accesso ai locali tecnici corrispondenti situati nei rispettivi settori privati.

##### **Art. 6** Disposizioni concernenti la ripartizione delle spese {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--6}
Visto che i locali di servizio messi reciprocamente a disposizione degli agenti delle amministrazioni interessate sono pressoché identici, non occorre fissare né l’indennità per il loro utilizzo né la ripartizione delle spese di riscaldamento e di illuminazione.

##### **Art. 7** Comune di aggregazione {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--7}
Per l’applicazione dell’articolo 4 paragrafo 1 della Convenzione la parte svizzera dell’ufficio è aggregata al Comune di Thônex.

##### **Art. 8** Abrogazione dell’accordo precedente {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--8}
Il presente accordo abroga l’accordo sotto forma di scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese che conferma l’accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati a Thônex-Vallard, firmato a Parigi il 19 dicembre 1994[^5].

##### **Art. 9** Disposizioni finali {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.3--9}
1. Ciascuna Parte contraente notifica all’altra l’adempimento delle procedure costituzionali necessarie, per quanto la concerne, per l’entrata in vigore del presente accordo, che diventa effettivo il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda notifica.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’accordo per via diplomatica per il primo giorno di ogni mese, mediante preavviso di sei mesi.

Firmato a Parigi il 27 novembre 2019 in due esemplari originali, in lingua francese.

| Per ilConsiglio federale svizzero:<br>Christian Bock | Per il <br>Governo della Repubblica Francese:<br>Isabelle Braun-Lemaire |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.631.252.934.95**
[^2]: Ora: Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)
[^3]: Ora: UDSC
[^4]: Ora: UDSC
[^5]: [RU  **1995**  4054]