0.631.252.934.951.6

RU **1963** 456

# Scambio di note del 28 febbraio 1963 tra la Svizzera e la Francia che stabilisce degli accordi sugli uffici a controlli nazionali abbinati di Ferney‑Voltaire

Entrato in vigore il 28 febbraio 1963

(Stato 20  agosto 1986)

*Traduzione* [^1]

L’Ambasciata di Svizzera in Francia presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri ed ha l’onore di dichiarare ricevuta la Nota, data oggi, del seguente tenore:

«Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera ed ha l’onore di riferirsi ai lavori della Commissione mista franco‑svizzera, riunitasi a Ginevra il 26 e 27 novembre 1962, costituita in base all’articolo 27 della convenzione tra la Francia e la Svizzera del 28 settembre 1960[^2], concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

In questa occasione la Commissione mista ha elaborato un accordo riguardante un ufficio a controlli nazionali abbinati a Ferney‑Voltaire, in conformità delle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, ed in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della convenzione precitata.

L’accordo reca:

Visto il Protocollo finale della convenzione franco‑svizzera del 28 settembre 1960[^3], concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio;

visto l’articolo 23 della convenzione del 25 aprile 1956[^4]tra la Svizzera e la Francia, concernente la sistemazione dell’aeroporto di Ginevra‑Cointrin e l’istituzione di uffici per i servizi nazionali coordinati di controllo a Ferney‑Voltaire e a Ginevra‑Cointrin:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.6--1}
1. L’Ufficio a controlli nazionali abbinati di Ferney‑Voltaire è istituito in territorio francese, sulla strada nazionale n. 5, in prossimità immediata della frontiera.
2. I controlli svizzeri e francesi d’entrata e d’uscita vengono effettuati in questo ufficio.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.6--2}
1. La zona, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione‑base[^5], è segnata nel piano annesso[^6], che forma parte integrante della Convenzione, e comprende:
a. la frontiera tra i due Stati sulla strada nazionale n. 5;
b. una linea diritta, parallela alla frontiera, che traversa la strada precitata a 275 metri dal confine e
c. i limiti laterali di questa strada (corpo stradale, marciapiedi e piste ciclabili) tra le linee indicate da a e b.
2. La zona si suddivide in due settori:
a. un settore ad uso comune delle amministrazioni dei due Stati (in rosso nel piano) comprendente:
        – il piazzale adibito al controllo del traffico dei passeggeri e delle merci nelle due direzioni, comprese le strade d’accesso, le rampe, la bilancia a ponte ed il parco bestiame,
        – i locali ad uso degli agenti dei due Stati negli edifici Nord‑Est e Sud‑Ovest[^7];
b.[^8] un settore riservato agli agenti svizzeri (in blu sul nuovo piano allegato al presente), comprendente i loro locali di servizio nello stabilimento Sud-Ovest, nel padiglione centrale e nelle rimesse adiacenti all’edificio Sud-Ovest.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.6--3}
1.[^9]La Direzione del VI circondario delle dogane di Ginevra e la Direzione regionale delle dogane del Lemano a Annecy stabiliscono di comune accordo e d’intesa con le amministrazioni competenti le questioni particolari, segnatamente lo svolgimento del traffico.
2. I responsabili agenti in servizio delle amministrazioni locali interessate dei due Stati prendono, di comune accordo, le misure applicabili momentaneamente o durante un breve lasso di tempo, in modo speciale al fine di appianare le difficoltà che sorgono durante il controllo.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.6--4}
La ripartizione delle spese previste all’articolo 26 numero 4 della Convenzione del 25 aprile 1956[^10]è effettuata dalla Direzione delle dogane del Lemano a Annecy, d’intesa con la Direzione del VI circondario delle dogane di Ginevra.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.6--5}
Il presente accordo può essere disdetto da ognuno dei due Governi per il primo d’un mese, previo avviso di sei mesi.

Il Ministero degli Affari Esteri è in grado di informare l’Ambasciata di Svizzera che approva il testo dell’accordo qui sopra riprodotto.

Esso propone pertanto che la presente Nota e la risposta dell’Ambasciata siano considerate uno scambio di note confermante detto accordo, come prevede l’articolo 1, paragrafo 4, della Convenzione del 28 settembre 1960[^11]. Esso raccomanda di stabilire il 28 febbraio 1963 quale data dell’entrata in vigore dell’accordo».

L’Ambasciata di Svizzera informa il Ministero degli Affari Esteri che approva quanto precede e che accetta di stabilire il 28 febbraio 1963 come data dell’entrata in vigore dell’accordo.

L’Ambasciata è lieta di cogliere l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua alta considerazione.

Parigi, 28 febbraio 1963.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.934.95**
[^3]: RS  **0.631.252.934.95**
[^4]: RS  **0.748.131.934.91**
[^5]: RS  **0.631.252.934.95**
[^6]: Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1963** dopo la pag. 458), non è riprodotto nella presente Raccolta.
[^7]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 7 mag./21 lug. 1986 (RU  **1986**  1423).
[^8]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 7 mag./21 lug. 1986 (RU  **1986**  1423).
[^9]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 7 mag./21 lug. 1986 (RU  **1986**  1423).
[^10]: RS  **0.748.131.934.91**
[^11]: RS  **0.631.252.934.95**