0.631.252.934.951.7

RU **1995** 4062

# Scambio di note del 19 dicembre 1994 tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un’area di controllo francese in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital

Entrato in vigore il 19 dicembre 1994

(Stato 19  dicembre 1994)

*Traduzione* [^1]

| Ministero<br>degli Affari Esteri | Parigi, 19 dicembre 1994<br>Ambasciata di Svizzera<br>Parigi |
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Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi omaggi all’Ambasciata di Svizzera e si onora di dichiarare ricevuta la nota del 19 dicembre 1994 del seguente tenore:

«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi omaggi al Ministero degli Affari Esteri e, riferendosi all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione del 28 settembre 1960[^2]tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, ha l’onore di comunicare quanto segue:

Il Consiglio federale ha preso atto dell’accordo amministrativo concernente l’istituzione di un’area di controllo francese in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital.

L’accordo, firmato rispettivamente il 2 settembre 1992 dal Direttore generale delle dogane svizzere e il 30 marzo 1993 dal Direttore generale delle Dogane e Dazi indiretti francesi, ha il seguente tenore:

«Visto l’articolo 1 capoverso 3 della Convenzione del 28 settembre 1960 tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, è convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--1}
1. Un’area di controllo francese è istituita, in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital.
2. I controlli francesi, nella direzione Francia‑Svizzera e Svizzera‑Francia, sono effettuati su quest’area.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--2}
1. La zona comprende:
a. un settore ultilizzato in comune dagli agenti dei due Stati (colorato di rosso sul piano[^3]) costituito:
        – da un tratto di strada su tutta la larghezza tra il confine nazionale (cippo 84^6^) e una linea retta attraversante perpendicolarmente la carreggiata ad una distanza di 23 m dal cippo menzionato;
        – da un rettangolo di 11,60 m di lunghezza su 3,05 m di larghezza, limitato dal confine nazionale e dal bacino di decantazione;
b. un settore riservato agli agenti francesi (colorato di blu sul piano[^4]) costituito dal terreno del Comune di Troinex limitato, da un lato, dai bordi nord e est del bacino di decantazione e dal settore comune e, dall’altro, dalla parcella 10079 su 15,40 m e dalla parcella 10147 A su 5,88 m.
2. Il piano[^5]) della zona è parte integrante dell’accordo.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--3}
Il settore riservato agli agenti francesi, si sensi dell’articolo 2 lettera b, è considerato tale soltanto durante i periodi di controllo. Funge da area di stazionamento per un furgoncino‑ufficio mobile o qualsiasi altro autoveicolo di servizio e per i controlli approfonditi.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--4}
La sovranità dello Stato di soggiorno è garantita in qualsiasi circostanza, sia nel settore in comune sia nel settore francese.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--5}
1. La Direzione regionale delle dogane del Lemano ad Annecy e la Direzione dipartimentale della Polizia aeronautica e delle Frontiere dell’Alta Savoia da un canto, e la Direzione del VI° circondario delle dogane svizzere a Ginevra e il Capo della Polizia della Repubblica e Cantone di Ginevra dall’altro, fissano di comune intesa i dettagli dopo avere consultato le altre competenti amministrazioni interessate.
2. Gli agenti in servizio responsabili a livello locale delle amministrazioni interessate dei due Stati adottano di comune intesa i provvedimenti applicabili immediatamente o per un breve lasso di tempo, segnatamente per appianare le difficoltà che dovessero sorgere durante il controllo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.951.7--6}
Il presente accordo può essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso di sei mesi. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.»

Il Consiglio federale svizzero ha approvato le disposizioni del presente accordo in cui si precisa che le disposizioni dell’articolo 4 si applicano senza pregiudizio delle disposizioni del titolo III della Convenzione del 28 settembre 1960[^6]tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio.

L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano, conformemente all’articolo 1 paragrafo 4 della Convenzione citata del 28 settembre 1960, l’intesa tra i due Governi circa la conferma dell’accordo sull’istituzione di un’area di controllo francese, in territorio svizzero, sulla strada di Troinex a Bossey, nel luogo detto Troinex/Ferme de l’Hôpital. Essa propone che questo accordo entri in vigore il 19 dicembre 1994.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri l’espressione della sua alta considerazione.»

Il Ministero degli Affari Esteri si onora di informare l’Ambasciata di Svizzera che il Governo francese approva quanto precede.

Il Ministero degli Affari Esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.934.95**
[^3]: Non pubblicato nella RU.
[^4]: Non pubblicato nella RU.
[^5]: Non pubblicato nella RU.
[^6]: RS  **0.631.252.934.95**