0.631.252.934.952.7

RU **1967** 1159

Traduzione*[^1]* 

# Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna

Conchiuso il 19 luglio 1967<br />Entrato in vigore il 19 luglio 1967

(Stato 1° marzo 2009)

In applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Francia del 28 settembre 1960[^2]concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio, l’Ambasciata di Svizzera a Parigi e il Ministero francese degli Affari Esteri, mediante uno scambio di note del 19 luglio 1967, hanno confermato e messo in vigore, a tale data, un accordo concernente l’istituzione di un ufficio a controlli nazionali abbinati nella stazione di Vallorbe e di controlli in corso di viaggio sul percorso Frasne–Vallorbe–Losanna; l’accordo è stato preparato dalla Commissione mista, giusta l’articolo 27 della convenzione.

Il tenore dell’accordo è il seguente:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--1}
1. Un ufficio a controlli nazionali abbinati è istituito, su territorio svizzero, nella stazione di Vallorbe. In detto ufficio sono effettuati i controlli svizzeri e francesi, d’entrata e d’uscita, concernenti il traffico dei viaggiatori e delle merci.
2. Sui treni viaggiatori, il controllo può essere effettuato anche in corso di viaggio, sulla tratta Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa. Esso è applicabile alle persone, ai bagagli e ad altri beni da esse trasportati e, di norma, ai bagagli registrati e trasportati dai treni designati conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--2}
1. Per quanto concerne il controllo effettuato nell’ufficio di Vallorbe, la zona comprende:
– per il controllo dei viaggiatori:
        a. i binari dei treni viaggiatori, dal confine, cioè il binario L1 e i binari A 3, 4, 5, 10, 18, 20 e 25 sino all’estremità sud‑ovest dell’edificio FFS di preriscaldamento delle carrozze viaggiatori;
        b. i marciapiedi 2 e 3, con le parti d’edificio indicate nel paragrafo 2, qui sotto;
– per il controllo delle merci:
        c. le parti indicate nelle lettere a e b, qui sopra;
        d. i fasci di binari tra la frontiera e il «Ponte svizzero», ovvero:
            – i binari L 1 e T 1 con la piattaforma;
            – il fascio D, con la piattaforma, gli edifici e gli impianti, salvo la rimessa FFS, l’edificio «esercizio SNCF – trazione FFS e SNCF» e tutti i binari ed impianti situati ad ovest della «rimessa per locomotive FFS e SNCF»;
            – il fascio A, con gli edifici e gli impianti, salvo i binari 1 e 11, la rimessa FFS «linea e servizio degli impianti elettrici» e l’edificio FFS di preriscaldamento delle carrozze viaggiatori;
            – il fascio B, con gli impianti e le parti d’edificio indicate nel paragrafo 2 qui sotto, salvo l’ufficio merci FFS, il magazzino merci, il piano caricatore «loco», i binari 15, 16, 21 e le due linee Vallorbe‑Losanna, dallo scambio 43 (segnale d’uscita C I);
            – il fascio C, con la piattaforma, gli edifici e gli impianti, sino all’estremità dei binari Il e 12, salvo il magazzino e le due linee Vallorbe‑Losanna.
2. La zona è suddivisa in due settori:
a. Un settore utilizzato in comune dagli agenti dei due Stati, comprendente:
        – le parti di territorio menzionate al paragrafo 1, lettere a, b, c, d;
        – nell’edificio di servizio del marciapiede 2, al pianterreno, i locali 4, 6, 8a, 9, 9a, 12 e 16, secondo il piano tecnico del 30 maggio 1984;[^3]
        – nell’edificio di servizio del marciapiede 3 e i locali 9, 9b (con montacarichi), 11, 13, 14, 20 (con scala, pianerottolo e atrio) e 21, secondo il piano tecnico dell’agosto 1934;[^4]
        – nell’edificio Piccola Velocità: i magazzini merci est e ovest, i locali 12, 12a e 22, come anche i locali «colli in giacenza», «colli sdoganati» e «merci da sdoganare», secondo il piano tecnico del 13 marzo 1963;
b. Un settore riservato agli agenti francesi, comprendente:
        – nell’edificio del marciapiede 2:
            – nello scantinato: la prima cantina a sinistra, scendendo dalla scala:
            – al pianterreno, i locali 5, 7, 8, 10, 13 a 15 e 17 a 27, secondo il piano tecnico del 30 maggio 1984;[^5]
            – al primo piano, i locali 1 a 15 (compresi corridoi e scale), secondo lo stesso piano;
            – al secondo piano, il solaio e la scala per accedervi;
        – nell’edificio e nei magazzini Piccola Velocità:
            – al pianterreno, i locali 18, 20, 21 e 23, secondo il piano tecnico del 13 marzo 1963;
        – il posto di sorveglianza situato a 35 m dall’entrata della galleria del «Mont d’Or», a nord del binario L1.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--3}
1. Per quanto concerne il controllo in corso di viaggio, la zona comprende, per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, sulla parte del percorso Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa, situata nello Stato di soggiorno, tra il confine e le stazioni di Frasne o di Losanna.
2. In queste stazioni, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di prelevare dal treno e di trattenere, nel locale a loro disposizione, le persone arrestate e le merci confiscate, come anche i mezzi di prova. Il marciapiede di sosta del treno, il percorso tra il treno e il locale suddetto e il locale stesso sono considerati zona per e durante lo svolgimento di tali operazioni.

3.[^6]Le persone non ammesse o arrestate e le merci o i mezzi di prova confiscati sono ricondotti nello Stato limitrofo con il prossimo treno sulla tratta Frasne–Vallorbe–Losanna e viceversa.

4.[^7]Gli agenti di ciascuna Parte contraente possono ricondurre sino alla frontiera con il proprio veicolo, lungo l’itinerario autorizzato, le persone non ammesse o arrestate giunte con l’ultimo treno e provenienti dal Paese d’uscita. Il veicolo e l’itinerario autorizzato sono considerati come zona.

5.[^8]Le amministrazioni svizzere e francesi incaricate del controllo designano, d’intesa con le FFS e la SNCF, i treni, nei quali è effettuato il controllo in corso di viaggio e stabiliscono le modalità d’applicazione di detto controllo.

##### **Art. 3bis** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--3_bis}
**Art. 4** *[^9]* 
1. In linea di massima gli agenti dello Stato limitrofo che esercitano le loro funzioni nello Stato di soggiorno vi si recano in treno e fanno ritorno nello Stato limitrofo con il medesimo mezzo di trasporto.
2. Per esercitare le loro funzioni nello Stato di soggiorno e in seguito ritornare nello Stato limitrofo, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati, in caso di necessità, a utilizzare con le proprie autocivetta il seguente itinerario stradale:
– Losanna–Vallorbe via autostrada e viceversa.
3. Lungo il percorso menzionato nel numero precedente è autorizzato il porto dell’uniforme nazionale o il distintivo come anche il porto dell’arma personale regolamentare.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--5}
1. La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, e la competente autorità francese di polizia, dall’altra, disciplinano i particolari segnatamente lo svolgimento del traffico, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, nonché con le FFS e la SNCF.
2. Gli agenti responsabili, in servizio, prendono, di comune accordo, i provvedimenti applicabili per il momento o per un breve periodo, segnatamente per appianare le difficoltà che potessero sorgere durante il controllo.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--6}
La Direzione del III circondario delle dogane svizzere, in Ginevra, e la Direzione regionale delle dogane francesi, in Besançon, stabiliscono con le FFS e la SNCF, d’intesa con le competenti autorità di polizia svizzere e francesi, le condizioni, alle quali sono messi a disposizione degli agenti francesi i locali utilizzati dai medesimi; esse determinano parimenti la ripartizione delle spese di riscaldamento, d’illuminazione e di pulizia dei locali e degli impianti utilizzati dagli agenti dei due Stati.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.934.952.7--7}
Il presente accordo potrà essere disdetto da ciascuna Parte mediante preavviso di sei mesi. La disdetta avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del preavviso.

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RS  **0.631.252.934.95**
[^3]: Nuovo testo giusta il n. I dello Scambio di note del 7 giu./19 ag. 1985 (RU  **1985**  1472).
[^4]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 1° nov. 1975 (RU  **1976**  192).
[^5]: Nuovo testo giusta il n. I dello Scambio di note del 7 giu./19 ago. 1985 (RU  **1985**  1472).
[^6]: Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU  **2009**  1799).
[^7]: Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU  **2009**  1799).
[^8]: Originario par. 4. Nuovo testo giusta lo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003,  in vigore dal 1° mar. 2009 (RU  **2009**  1799).
[^9]: Introdotto dallo Scambio di note del 12 set. 2002/30 apr. 2003, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU  **2009**  1799).