0.631.252.945.462.5

^^RU **1964** 88

Testo originale

# Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati presso la galleria stradale attraverso il Gran San Bernardo

Conchiuso il 31 maggio 1963<br />Entrato in vigore il 30 novembre 1963

(Stato 30 novembre 1963)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />Il Presidente della Repubblica Italiana,

visto l’articolo 8 della Convenzione stipulata il 23 maggio 1958[^1]tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, su la costruzione e l’esercizio di una galleria stradale sotto il Gran San Bernardo;

visto l’articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione conclusa l’11 marzo 1961[^2]tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno deciso di concludere un Accordo relativo alla istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati presso la galleria stradale attraverso il Gran San Bernardo, ed hanno nominato, a tal fine, per loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati nella dovuta e buona forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

## **I.** Definizioni {#lvl_I}
##### **Art. 1** {#lvl_I/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--1}
I termini «controllo», «Stato di soggiorno», «Stato limitrofo», «zona», «agenti» e «uffici» hanno lo stesso significato loro attribuito nell’articolo 1 della Convenzione relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio[^3](qui di seguito denominata «Convenzione quadro»).

## **II.** Controllo {#lvl_II}
##### **Art. 2** {#lvl_II/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--2}
1. I due Stati istituiscono all’entrata nord e alla entrata sud della galleria stradale del Gran San Bernardo uffici a controlli nazionali abbinati per le operazioni di controllo del movimento dei viaggiatori e del traffico delle merci attraverso la galleria. Il controllo svizzero di uscita ed il controllo italiano di entrata hanno luogo alla estremità nord della galleria; il controllo italiano di uscita ed il controllo svizzero di entrata hanno luogo alla estremità sud.
2. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione quadro, l’ufficio svizzero situato alla estremità sud della galleria è aggregato al Comune di Bourg St. Pierre, l’ufficio italiano situato alla estremità nord della galleria è aggregato al Comune di St. Rhémy Bosses.

##### **Art. 3** {#lvl_II/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--3}
1. Le zone sono delimitate nelle due planimetrie[^4]annesse al presente Accordo. Dette planimetrie fanno parte integrante dell’Accordo medesimo.
2. La zona situata alla estremità nord della galleria comprende due settori:
a. un settore utilizzato in comune dalle Amministrazioni dei due Stati (settore comune, indicato in rosso nella planimetria «stazione stradale nord») che comprende:
        – lo spazio riservato al controllo nel senso nord‑sud del traffico dei viaggiatori e delle merci, compresi i due ponti a bilico e la fossa di verifica;
        – la sala visite;
        – il magazzino merci;
        – la parte destra della strada tra l’ufficio e la frontiera;
b. un settore utilizzato dagli agenti italiani (settore italiano indicato in azzurro nella planimetria «stazione stradale nord») che comprende:
        – i locali riservati, nell’edificio di servizio, agli agenti italiani.
3. La zona situata all’estremità sud della galleria comprende due settori:
a. un settore utilizzato in comune dalle Amministrazioni dei due Stati (settore comune, indicato in rosso nella planimetria «stazione stradale sud»), che comprende:
        – lo spazio riservato al controllo nel senso sud‑nord del traffico dei viaggiatori e delle merci, compresi i due ponti a bilico e la fossa di verifica;
        – la sala visite;
        – il magazzino merci;
        – la parte destra della strada tra l’ufficio e la frontiera;
b. un settore utilizzato dagli agenti svizzeri (settore svizzero indicato in azzurro nella planimetria «stazione stradale sud») che comprende:
        – i locali riservati, nell’edificio di servizio, agli agenti svizzeri.
4. Al di fuori delle due zone delimitate nelle planimetrie restano competenti le sole Autorità dello Stato di soggiorno.

##### **Art. 4** {#lvl_II/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--4}
1. Sono sottoposte ai controlli anche le persone che si recano nella galleria per motivi di lavoro. Tuttavia, esse possono essere arrestate nella zona e condotte nel territorio dello Stato limitrofo dagli agenti di quest’ultimo solamente se esse contravvengono, in tale occasione, nella zona, alle disposizioni doganali dello Stato limitrofo riguardanti il passaggio della frontiera di persone o merci.
2. Le autorità dello Stato di soggiorno non possono arrestare, nella parte della galleria situata nel territorio di detto Stato, per atti che non vi sono stati commessi, le persone domiciliate nello Stato limitrofo, che si recano da quest’ultimo nella detta parte della galleria, per motivi di lavoro.

##### **Art. 5** {#lvl_II/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--5}
La Direzione del Circondario delle Dogane svizzere in Losanna e il Comando di Polizia del Cantone Vallese in Sion da una parte, e la Direzione della Circoscrizione delle Dogane Italiane in Aosta e l’Ufficio della La Zona di Polizia di frontiera in Torino dall’altra parte, regolano, di comune accordo, le questioni di dettaglio, in particolare quelle relative allo svolgimento del traffico, nei limiti delle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione quadro. Inoltre, gli agenti di grado più elevato, in servizio agli uffici, sono autorizzati ad adottare, di comune accordo, le misure ritenute necessarie, al momento, o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che possano sorgere in occasione del controllo. Per contro, le decisioni dì massima sono sempre adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

##### **Art. 6** {#lvl_II/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--6}
Le Autorità competenti di ciascuno dei due Stati metteranno a disposizione dell’altro Stato, nelle zone, i locali e gli impianti necessari per il funzionamento dei servizi di controllo, ivi comprese le installazioni per il riscaldamento, l’illuminazione e l’acqua.

Le questioni di dettaglio saranno regolate tra la Direzione del Circondario delle Dogane Svizzere in Losanna, il Dipartimento di Polizia del Cantone Vallese da una parte, e la Direzione della Circoscrizione delle Dogane Italiane in Aosta, l’Ufficio della La Zona di Polizia di frontiera in Torino dall’altra parte.

Per quanto riguarda le installazioni telefoniche e telegrafiche, restano valide le disposizioni dell’articolo 20 della Convenzione quadro.

##### **Art. 7** {#lvl_II/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--7}
Non è consentito costruire edifici od altre installazioni, esercitare un commercio od ogni altra attività similare sulla parte di territorio situato alle due entrate della galleria, riservata al controllo conformemente alle planimetrie allegate[^5], come pure nell’interno della galleria, senza espresso consenso delle Amministrazioni Doganali dei due Stati, qualunque siano le autorizzazioni o concessioni che al riguardo siano state accordate.

##### **Art. 8** {#lvl_II/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--8}
I due Stati si impegnano a non far passare attraverso la galleria stradale del Gran San Bernardo le persone espulse dal loro territorio.

## **III.** Sorveglianza all’interno della galleria {#lvl_III}
##### **Art. 9** {#lvl_III/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--9}
Gli agenti dei due Stati si comunicheranno reciprocamente e senza ritardo ogni fatto constatato all’interno della galleria da loro ritenuto contrario alle disposizioni doganali emanate dall’uno dei due Stati in merito all’attraversamento della frontiera di persone o di merci. Parimenti essi collaboreranno in ogni altra circostanza al fine di impedire il contrabbando nella galleria.

##### **Art. 10** {#lvl_III/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--10}
Le Amministrazioni competenti dell’uno dei due Stati possono richiedere che ogni attività all’interno della galleria sia vietata a talune persone dell’altro Stato.

## **IV.** Disposizioni finali {#lvl_IV}
##### **Art. 11** {#lvl_IV/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--11}
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo valgono le disposizioni della Convenzione quadro.

##### **Art. 12** {#lvl_IV/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.252.945.462.5--12}
Il presente Accordo entrerà in vigore sei mesi dopo la data della firma.

Ciascuno dei due Stati potrà denunciare il presente Accordo con la osservanza di un termine di sei mesi per il primo giorno di un mese.

*In fede di che,* i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto ad Aosta il 31 maggio 1963, in due esemplari originali, in lingua italiana.

| Per la <br>Confederazione Svizzera:<br>Lenz | Per la <br>Repubblica Italiana:<br>U. Calderoni |
| --- | --- |

[^1]: RS  **0.725.151**
[^2]: RS  **0.631.252.945.460**
[^3]: RS  **0.631.252.945.460**
[^4]: Le due planimetrie, pubblicate nella RU (RU **1964** 98 e segg.), non sono riprodotte nella presente Raccolta.
[^5]: Vedi la nota all’art. 3.