0.631.256.934.991

^^RU **1963** 909; FF **1963** I 1353 ediz. ted. 1377 ediz. franc.

Traduzione[^1]

# Protocollo addizionale alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe

Conchiuso il 26 aprile 1963<br />Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1963[^2]<br />Entrato in vigore il 16 ottobre 1963

(Stato 16 ottobre 1963)

Il Consiglio federale svizzero<br />e<br />il Governo della Repubblica Francese,

dopo aver constatato che l’applicazione integrale del disciplinamento previsto dall’articolo 3 della Convenzione conchiusa il 31 gennaio 1938[^3]tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe, (dappresso «Convenzione») potrebbe compromettere interessi importanti delle zone di frontiera,

desiderosi pertanto di assicurare uno sfruttamento razionale delle foreste limitrofe, come pure un regolare scambio dei prodotti di dette foreste tra gli Stati contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--1}
Qualora la situazione dell’economia delle foreste lo esiga, i Governi dei due Stati possono, di comune accordo e per un periodo determinato:
a. stabilire i contingenti relativi ai prodotti provenienti dalle foreste menzionati dall’articolo 3, numero 1, capoverso 1 della Convenzione del 31 gennaio 1938[^4];
b. modificare i contingenti relativi alla legna da ardere stabiliti dall’articolo 3, numero 1, capoverso 3, come pure al legname segato fissati dall’articolo 3, numero 10, capoversi 1 e 2, della Convenzione.

Le misure previste dal capoverso 1 del presente articolo devono essere soppresse non appena cessassero le circostanze che le hanno motivate.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--2}
Le misure di contingentamento stabilite dall’articolo 1 del presente Protocollo devono essere proposte ai due Governi dalla Commissione permanente prevista dall’articolo 11 della Convenzione. Questa Commissione consulterà i periti forestali, prima di presentare le proposte.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.934.991--3}
Ciascuna delle due Parti notifica all’altra l’adempimento delle procedure richieste dalla propria costituzione per la messa in vigore del presente Protocollo, che avrà effetto con la data dell’ultima notificazione.

Il presente Protocollo può essere disdetto in ogni tempo, da ciascuna Parte, con preavviso di tre mesi.

Fatto a Parigi, il 26 aprile 1963.

| Per il<br>Consiglio federale svizzero: | Per il Governo<br>della Repubblica Francese: |
| --- | --- |
| Soldati | de Margerie |

[^1]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^2]: RU  **1963**  907
[^3]: RS  **0.631.256.934.99**
[^4]: RS  **0.631.256.934.99**