0.632.111

^^RU **1987** 2699

Traduzione

# Protocollo d’emendamento della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Concluso a Bruxelles il 24 giugno 1986<br />Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 22 settembre 1987<br />Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988

(Stato 1° gennaio 1988)

Le Parti contraenti della Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950[^1]e la Comunità Economica Europea.

considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci[^2](fatta in Bruxelles il 14 giu. 1983) entri in vigore il 1° gennaio 1988,

considerando che, senza un emendamento dell’articolo 13 di detta Convenzione, l’entrata in vigore della medesima resterebbe incerta,

hanno convenuto quanto segue:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.111--1}
Il paragrafo 1 dell’articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema di designazione e di codificazione delle merci[^3](denominata qui di seguito «Convenzione») è sostituito dal testo seguente:

…[^4]

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.632.111--2}
A.  Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione, purché al minimo diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui all’articolo Il della medesima, abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato, o Unione doganale o economica, può depositare il proprio strumento di accettazione del Protocollo qualora non abbia previamente o contemporaneamente firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o non abbia, nello stesso modo, depositato il proprio strumento di ratifica o adesione alla Convenzione.

B.  Ogni Stato o Unione doganale o economica che diviene Parte contraente della Convenzione dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, giusta il paragrafo A qui innanzi, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo.

[^1]: RS  **0.631.121.2**
[^2]: RS  **0.632.11**
[^3]: RS  **0.632.11**
[^4]: Testo inserito nella Convenzione menzionata.