(Stato 5  novembre 1999)0.632.231.53Nicht löschen bitte "[^1]" !!

0.632.231.53

Traduzione*[^2]* 

# Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d’importazione di carne bovina

Approvati dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1979[^3]

1.  In seguito al negoziati commerciali multilaterali condotti nel quadro del GATT[^4]la Svizzera s’impegna ad aprire un contingente globale minimo (licenze di 2000 tonnellate all’anno per l’importazione di carne bovina fresca, refrigerata o congelata della voce di tariffa doganale[^5]0201.20/22.

2.  Queste possibilità d’importazione concernono la carne bovina di prima qualità: carne rossa magra proveniente dalla carcassa, soda e fine, con leggere infiltrazioni di grasso, coperta da uno strato esterno di grasso sodo e bianco.

3.  Entrano in considerazione le parti indicate qui di seguito:
a) costolette;
b) lombi, compreso il filetto, l’entrecôte e il rumpfsteak (interi o tagliati);
c) cosce per la fabbricazione di carne secca, compresa parte angolare, parte quadrata e parte rotonda (noce);
d) lingua.

4.  L’aliquota prevista sarà concessa nel quadro del sistema d’importazione svizzero. Qualora delle circostanze straordinarie dovessero escludere la possibilità di liberarla completamente, la Svizzera è disposta ad avviare delle consultazioni su richiesta dei paesi interessati.

5.  Sarà data la possibilità d’importare almeno 700 tonnellate di carne bovina rispondente ad una delle due seguenti definizioni:
i) quarti di bue, tagliati in pezzi grossi, parti nobili e secondarie disossate, o parti prese dalla carcassa che presentano le seguenti caratteristiche:
    a) spessore del grasso esterno del muscolo «ribeye» all’altezza della dodicesima costola: almeno 1,0 fino a 2,3 cm (0,4–0,9 inch.);
    b) peso della carcassa: da 270 a 383 kg (da 600 a 850 libbre);
    c) superficie minima del muscolo «ribeye» all’altezza della dodicesima costola: 56,3 cm^2^(9 inch. quadrati);
    d) età massima: 30 mesi. La carcassa non deve presentare ossificazione visibile delle cartilagini vertebrali dalla prima all’undicesima vertebra dorsale;
    e) tenore minimo di grasso intermuscolare per la carne magra del muscolo «ribeye» (costola coperta senza coperchio) all’altezza della dodicesima costola: almeno 6,0 per cento di grasso in rapporto al tessuto muscolare. Osservazione: questa prescrizione non si applica agli altri muscoli della carcassa;
    f) colore: la carne magra deve presentare un colore ciliegia chiaro al momento del taglio della carcassa;
    g) le carcasse o i pezzi di carcassa refrigerati freschi devono avere una temperatura di almeno 4 °C (all’interno del muscolo «ribeye») al momento in cui sono imballati per la spedizione.
ii) Le carcasse o i pezzi provenienti da animali di almeno 30 mesi, nutriti durante 100 giorni o più con alimenti d’alto valore energetico, comprendenti al minimo 70 per cento di cereali, in ragione d’almeno 9 kg (20 libbre) di foraggio al giorno.

6.  Le possibilità d’importazione suddette saranno concesse conformemente alla domanda degli importatori svizzeri.

| | Ginevra, 12 aprile 1979 |
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[^1]: RU  **1979**  2596;FF  **1979**  III 1
[^2]: Dal testo originale inglese.
[^3]: Cpv. 1 lett. p del DF del 12 dic. 1979 (RU  **1979**  2153).
[^4]: RS  **0.632.21**
[^5]: RS  **632.10**  allegato